Salute e sicurezza sul lavoro: chiarimenti del Ministero

Redazione 07/05/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 4 del 2 maggio 2013, rispondendo ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico, su alcuni punti dell’allegato IV dello stesso decreto (punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1).

In particolare, il punto 1.13.1.1 prevede che nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 prevede che i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente salda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

 Il Ministero ha precisato, al riguardo, che nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore servizi igienico-assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente  e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.

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