La struttura sanitaria non è responsabile della caduta del paziente se questi ha disatteso le indicazioni dell’oss volte a garantire la sua sicurezza. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. I fatti: caduta del paziente disattendendo all’OSS
La figlia di un paziente (successivamente morto per cause diverse e non imputabili alla convenuta) che era caduto durante la sua permanenza in una RSA, conveniva in giudizio detta struttura sanitaria per farne accertare la responsabilità nella causa azione della caduta del padre e per ottenere il risarcimento dei relativi danni.
In particolare, l’attrice sosteneva che il padre ottantatreenne era stato ricoverato presso la RSA a causa delle sue condizioni di grave invalidità fisica e che nel pomeriggio dello stesso giorno di ricovero egli era caduto, riportando gravi lesioni, a causa della inadeguata condotta del personale della convenuta. Infatti, secondo l’attrice, la OSS dipendente della struttura sanitaria invece di assistere il padre, sostenendolo durante la deambulazione, nello spostamento che questi doveva compiere per recarsi in un’altra stanza, si era semplicemente limitata ad invitare il paziente a seguirlo in autonomia con il girello per raggiungere la destinazione finale.
Tuttavia, a causa del fatto che il paziente era impedito nei movimenti per la sua disabilità e per i pantaloni non ben allacciati, si era verificata la caduta di quest’ultimo e le conseguenti lesioni oggetto di causa.
La struttura sanitaria si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ritenuta infondata, in quanto non sussisteva il nesso di causalità tra la caduta del paziente e la condotta posta in essere dal personale della struttura sanitaria. In particolare, secondo la convenuta, il paziente aveva volontariamente contravvenuto alle disposizioni che gli erano state date dalla OSS dipendente della struttura e che consistevano nel rimanere fermo seduto sopra il letto in attesa che la OSS, nel frattempo impegnata nel trasporto di una paziente, tornasse a prenderlo per aiutarlo a raggiungere l’altra stanza. Invece, il paziente non aveva atteso intervento della OSS e si era avviato autonomamente verso l’ascensore. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale
Il tribunale di Genova ha evidenziato come la responsabilità addebitata alla struttura sanitaria convenuta ha natura contrattuale e riguarda l’inadempimento degli obblighi di sorveglianza che gravano sulla struttura medesima nei confronti dei propri pazienti al momento della conclusione del contratto con i medesimi.
Infatti, secondo il giudicante, nel momento in cui l’ospite della RSA viene preso in carico, si configura un contratto a prestazioni atipiche in virtù del quale, a fronte del pagamento di un prezzo, la struttura sanitaria si obbliga ad erogare una duplice tipologia di prestazioni a favore del paziente medesimo: i) in primo luogo, delle prestazioni di tipo organizzativo, connesse all’assistenza ed alla vigilanza degli ospiti con riferimento ai rischi possono presentarsi all’interno della struttura; in secondo luogo, delle prestazioni riconducibili al contratto d’albergo, riguardanti il vitto e l’alloggio.
In considerazione della natura contrattuale della responsabilità gravante sulla RSA, il paziente danneggiato – creditore – ha l’onere di fornire la prova della fonte del diritto, limitandosi poi alla mera allegazione dell’inadempimento da parte della struttura sanitaria agli obblighi sulla medesima gravanti.
Invece, grava sul debitore convenuto l’onere di fornire la prova positiva del patto istitutivo della pretesa avanzata dal creditore danneggiato. Tale ultima prova può essere fornita dalla struttura sanitaria mediante la dimostrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni sulla medesima gravanti oppure della sopravvenuta impossibilità di eseguire dette prestazioni per causa alla medesima non imputabile.
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3. La decisione del Tribunale
Il tribunale di Genova ha rigettato la domanda formulata dall’attrice, ritenendo che la struttura sanitaria abbia provato di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione di assistenza e vigilanza nei confronti del paziente.
Infatti, dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio, è emerso che la causazione della caduta (e quindi del conseguente danno per le lesioni subite) sia dipesa unicamente dalla condotta posta in essere dallo stesso paziente danneggiato; mentre alcuna condotta colposa può essere imputata alla OSS e quindi alla RSA convenuta.
In particolare, l’unico soggetto presente nelle immediate vicinanze al momento in cui si è verificata la caduta, cioè il manutentore della RSA che stava lavorando nella stanza di fronte a quella dove era alloggiato il paziente, ha dichiarato – escusso a testimone – di aver sentito la OSS dire al paziente di attenderlo in camera che sarebbe tornato a prenderlo. Inoltre, secondo il giudice, la ricostruzione fornita da detto testimone ha valore conferma anche la deposizione resa dalla stessa OSS che si occupava del paziente (la quale ha confermato che aveva riferito al paziente medesimo di aspettarla seduto sul letto, in quanto sarebbe tornata a prenderlo per accompagnarlo).
In considerazione delle prove acquisite, quindi, il giudice ha ritenuto provato il fatto che il paziente avesse deciso in maniera autonoma di alzarsi dal letto per avviarsi da solo verso l’ascensore e di contravvenire, così, ad un’espressa indicazione che la OSS gli aveva impartito proprio allo scopo di tutelare la sua sicurezza.
Secondo il giudice, quindi, la dipendente della struttura sanitaria ha tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza che poteva essere richiesto in quella situazione concreta.
La scelta della dipendente della struttura sanitaria, secondo il giudice, può essere ritenuta appropriata in considerazione delle condizioni di salute del paziente, che era un soggetto – seppur limitato nelle sue capacità di movimento di deambulazione – che non presentava alcun deficit da un punto di vista cognitivo. Pertanto, il paziente era pienamente in grado di comprendere le indicazioni ricevute dalla dipendente della convenuta nonché di rispettarle.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che la dipendente della struttura sanitaria convenuta non avrebbe dovuto adottare delle misure più invasive a tutela della sicurezza del paziente, ciò in quanto delle misure che possano limitare la libertà di movimento del paziente si devono considerare del tutto eccezionali e necessitano di una specifica indicazione da parte del personale medico.
Conseguentemente, il giudice ha escluso un inadempimento della struttura sanitaria convenuta agli obblighi dalla medesima assunti in virtù del contratto che si era formato con il paziente ed ha così rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dalla figlia di quest’ultimo.
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