“Rottamazione-ter”: riapertura dei termini per chi è rimasto escluso

Scarica PDF Stampa
La bozza di decreto legge fiscale (ancora in fase di definizione) approvata dal Governo, ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle e per pagare la prima (o unica) rata già scaduta lo scorso luglio.

Di fatto, la norma sposta dal 31 luglio al 30 novembre la data per il primo versamento (per chi ha scelto di pagare a rate) o per il saldo (per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione). La rimessione in termini riguarda anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis rimanendo poi inadempienti.

Premessa

L’art. 36 della bozza di decreto legge fiscale, ha riaperto i termini della rottamazione 3.0. Il testo della norma in esame prevede, infatti, che il debitore rimasto escluso per non aver assolto al pagamento della prima rata prevista per lo scorso 31 luglio, possa ancora aderire alla terza edizione della rottamazione ottemperando al pagamento entro il prossimo 30 novembre. Sono ammessi anche tutti coloro i quali abbiano presentato istanza di rottamazione-bis, senza poi provvedere al pagamento nei termini.

In buona sostanza, la disposizione in commento parifica la totalità dei debitori che versano nelle situazioni anzidette, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.

Tuttavia, la disciplina di fondo resta quella originaria, pertanto dalla riapertura dei termini continuano a risultare esclusi i ruoli affidati all’agente della riscossione successivamente al 31 dicembre 2017.

“Rottamazione-ter”: disciplina generale

Al fine di operare un’accurata analisi dell’argomento in esame, occorre inquadrare la disciplina di fondo della sanatoria e chiarire, in primis, che l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche in legge 17/12/2018, n. 136 – G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018), ha riproposto in un’ottica generale di “pacificazione fiscale”, la terza edizione della c.d. “rottamazione” delle cartelle.

Il provvedimento, sulla falsa riga delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), ha previsto la possibilità di definire i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017. Di fatto, è stata riproposta anche in questo caso la possibilità di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi di mora.

Una delle novità di maggior rilievo è da rinvenirsi nella tempistica dei versamenti delle somme dovute; il decreto legge n. 119/2018 ha, infatti, previsto un numero massimo di 18 rate (per un massimo di cinque annualità) da versare:

  • le prime due (pari ciascuna al 10%) entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
  • le restanti 16, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Il tasso di interesse per fruire della dilazione è stato fissato nella misura del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° agosto 2019.

Inoltre, nel caso di pagamento tardivo, è stata prevista al massimo una tolleranza di cinque giorni; si tratta della c.d. misura del “lieve inadempimento”, in base alla quale la sanatoria continuerà a ritenersi efficace, solo laddove il ritardo nel pagamento delle rate non superi i 5 giorni.

Bozza di decreto fiscale e la riapertura dei termini.

Come noto, il 30 aprile 2019 è scaduto il termine ultimo per aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle e il 31 luglio è scaduto il termine per provvedere al pagamento della prima o unica rata.

A ogni modo, per la terza versione della rottamazione, la procedura di adesione non è realmente spirata.

Come già rilevato in premessa, l’art. 36 della bozza del decreto fiscale (ancora in fase di definizione), ha riaperto i termini per accedere alla sanatoria de qua.

Più nel dettaglio, l’art. 36 cit. ha, di fatto, disposto la “Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.119 del 2018” e, in particolare, ha previsto che:

<<1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019. >>

La bozza di decreto legge fiscale rimette, quindi, in termini non solo tutti i debitori che hanno presentato istanza di rottamazione-ter entro la fine dello scorso mese di aprile, ma anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis rimanendo poi inadempienti entro il 7 dicembre 2018. A tale riguardo, si ricorda che i debitori della rottamazione-bis che hanno versato entro quest’ultima data le rate in origine in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, rientravano ope legis nella rottamazione-ter, con diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. I soggetti che, invece, non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 hanno comunque potuto presentare la domanda di rottamazione-ter, con pagamento della prima rata sempre alla fine dello scorso mese di luglio. Anche in questi casi, dunque, in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine originario, si ha la possibilità di rientrare nella procedura agevolata effettuando il versamento entro il prossimo mese di novembre. L’importo da pagare non cambia e si può, dunque, utilizzare il bollettino iniziale.

Di contro, però, il differimento del termine di pagamento al 30 novembre (originariamente fissato al 31 luglio), di certo comporterà un aggravio dal punto di vista finanziario, alla luce del fatto che sempre per il 30 novembre è previsto il saldo della seconda rata. Precisamente, la prima e la seconda rata scadranno contemporaneamente il prossimo 30 novembre (salvo che il legislatore non disponga altrimenti) e per far fronte alla doppia rata i contribuenti dovranno certamente reperire importanti disponibilità liquide di denaro (non potendo, peraltro, operare compensazioni se non che con crediti certificati verso la p.a. per appalti e forniture).

Ciò posto, occorre anche chiarire che si tratta di una riapertura dei termini su cui è stato fissato un vero e proprio perimetro. In primo luogo, non è stata prevista nessuna estensione ai carichi affidati alla riscossione nel 2018 – detto in altri termini, saranno rottamabili solo le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017 – e, inoltre, il numero delle rate per il pagamento della rottamazione ter non sarà più di 18 e spalmato su cinque anni (come per chi ha aderito entro il 30 aprile e ottemperato al pagamento entro il 31 luglio), bensì di 17 rate con un piano di ammortamento del debito ridotto a circa quattro anni.

Conclusioni

In definitiva, a seguito del grande successo ottenuto con le precedenti edizioni della rottamazione dei ruoli, si è ora chiamati ad assistere a una nuova e ulteriore riapertura dei termini (la rottamazione-ter aveva, infatti, già subito una riapertura dei termini ex art. 16-bis della Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n.34/2019 – c.d. “Decreto Crescita).

La norma, così come indicato nella relazione illustrativa della bozza del decreto fiscale, avrebbe come finalità quella di << … evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019 …>>.

In conclusione, c’è tempo sino al  30 novembre 2019 e si tratta, di certo, di un’occasione che dovrà essere attentamente valutata da ogni singolo contribuente coinvolto, che dovrà essere consapevole del fatto che lo “sconto” previsto dalla riapertura dei termini della rottamazione-ter sarà lo stesso delle precedenti edizioni e che, di contro, per chi rateizza, il tasso d’interesse sarà del 2 % e che il pagamento potrà essere dilazionato in circa 4 anni mediante un piano di ammortamento di 17 rate.

Volume consigliato

Avv. Maurizio Villani

Avv. Federica Attanasi

Avv. Villani Maurizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento