Riscossione-Cartella di pagamento e successiva intimazione di pagamento-mancata produzione della cartella ed effetti della intimazione di pagamento-autonoma impugnazione di quest’ultima.(C.T.P. di Roma sez. 3 pres. Novelli Giovanni relatore ed estensore M

sentenza 18/12/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con il tempestivo ricorso in atti la parte attrice avversava l’intimazione di pagamento, compiutamente identificata nel frontespizio della sentenza. Nel ricorso veniva sollevata un’unica eccezione riguardante la richiesta di nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento e della cartella di pagamento presupposta, per mancata notifica della stessa e per decorrenza dei termini di riscossione avvenuta in violazione dell’art.6 L.212/2000 e degli artt.17 e 25 DPR 602/73. Venivano portati in giudizio la Gerit s.p.a. quale concessionario alla riscossione e l’Ag.Ent.Uff.di Roma 2; in atti solo quest’ultima risulta ritualmente costituita e nel conseguente atto chiede preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19 del D.lgs: 546/92 ed ancora la improcedibilità del ricorso stesso per difetto di legittimazione passiva a resistere nel giudizio instaurato dal ricorrente. All’udienza del 21.11.2008 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti
 
MOTIVI DELLE DECISIONE
 
Letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione ad essi relativa, questo Collegio Giudicante, in camera di consiglio, preliminarmente osserva che secondo la prospettazione del ricorrente egli avrebbe avuto contezza per la prima volta dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento di cui è ricorso. Sotto questo profilo il ricorso stesso appare legittimato dal diritto del contribuente ad insorgere nei confronti della cartella che sarebbe stata notificata. Il procedimento quindi, appare correttamente instaurato. A ciò va aggiunto che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento. Quanto al merito si osserva che nulla a provvedere in ordine alla pretesa derivante dalla cartella poiché non c’è prova che questa sia stata notificata, e pertanto, appare irrilevante la questione relativa alla sua decadenza per decorrenza del termine. Resta l’esame del ricorso avverso l’intimazione di pagamento, ed al riguardo va detto che è fondata l’eccezione di decadenza per decorrenza del termine così come previsto dalla legge 156/2005 poiché la notifica dell’intimazione è avvenuta in data 9.10.2007 quando i cinque anni riferiti alle dichiarazioni reddituali presentate fino al 31.12.2001, erano già trascorsi. Ciò posto il ricorso viene accolto. Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.
 
PQM
 
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

sentenza

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