Il sistema più adatto per liquidare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è quello a punti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti: la perdita del rapporto parentale
Il genitore e il fratello di un paziente deceduto presso un ospedale siciliano, adivano il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, addebitando la causa della morte del loro congiunto alla condotta dei sanitari del nosocomio.
In particolare, gli attori sostenevano che il loro congiunto aveva fatto ingresso, una prima volta in aprile, nel presidio ospedaliero affetto da un focolaio infettivo, ma i sanitari avevano omesso di disporne il relativo ricovero e di effettuare i necessari esami diagnostici, dimettendolo. Analogamente, i sanitari avevano omesso di effettuare il necessario esame diagnostico (in particolare, una colonscopia) anche durante il secondo accesso del paziente all’ospedale avvenuto circa un mese dopo. Secondo gli attori, invece, la tempestiva somministrazione delle cure del caso avrebbe consentito al paziente di sopravvivere alla patologia per cui si era recato in ospedale.
In ragione delle suddette condotte omissive, gli attori chiedevano la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale connesso alla morte del congiunto nonché il risarcimento del danno biologico terminale per le sofferenze subite dal congiunto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024
58.90 €
2. Le valutazioni del Tribunale
Prima di esaminare il caso concreto, il giudice ha evidenziato che l’azione esperita dagli attori, per far valere la perdita del rapporto parentale, è inquadrabile nella categoria della responsabilità extracontrattuale; mentre quella relativa al danno terminale, esperita per far valere le sofferenze subite dal proprio congiunto, è inquadrabile nella categoria della responsabilità contrattuale.
Infatti, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato o deceduto è di carattere extracontrattuale in quanto il rapporto contrattuale intercorre soltanto tra la struttura sanitaria e il paziente, mentre i congiunti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto.
In considerazione di ciò, per l’azione esercitata iure proprio dai congiunti, si applica la regola dell’onere probatorio che pone a carico dell’attore la dimostrazione che il danno di cui chiede il risarcimento sia collegato dal punto di visata causale alla condotta colposa dei sanitari della struttura. Pertanto, l’attore dovrà ricostruire il nesso causale e provare che, secondo il principio del più probabile che non, le conseguenze dannose subite dagli attori sono state determinate dalla condotta dei sanitari.
Per quanto riguarda, poi, il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice evidenzia come, secondo il criterio di normalità tratto dall’esperienza, il patimento d’animo che una persona può provare a seguito del decesso di un proprio congiunto si può ritenere provato in via presuntiva, in ragione del legame di sangue che intercorreva fra il congiunto e il defunto e del fatto che la perdita di una persona cara costituisce fonte di sofferenza a meno che non emergano elementi fattuali in senso contrario.
Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte, la liquidazione di detto danno va effettuata applicando un criterio basato sul sistema “a punto”.
Tale sistema poggia sull’idea che anche la sofferenza causata da un lutto può graduarsi secondo una scala di intensità variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall’id quod plerumque accidit (cioè l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza con il defunto).
Ciascuno di questi fattori, a sua volta, può essere graduato secondo una scala di intensità: cioè tenuto conto del grado di parentela piò o meno prossimo, dell’età della vittima o del superstite più o meno avanzata.
Attraverso questo sistema, quindi, il giudice dovrà attribuire un punteggio variabile a seconda delle varie intensità dei vari fattori presi in considerazione.
Infine, dopo aver stabilito un valore monetario di base per ogni singolo punto di sofferenza, il giudice otterrà la liquidazione del danno moltiplicando il valore monetario del punto base di sofferenza per il numero di punti totalizzati dal danneggiato.
Potrebbero interessarti anche:
3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la parte attrice abbia dimostrato la sussistenza del predetto nesso di causalità fra il danno lamentato e le condotte omissive poste in essere dai sanitari della struttura convenuta, in ragione di quanto emerso dalla CTU svolta. Invece, la struttura sanitaria non ha assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante e volto a dimostrare l’esistenza di fattori esterni volti a interrompere il nesso di causalità.
In particolare, secondo quanto accertato dai CTU, la mancata effettuazione dei necessari accertamenti diagnostici sul paziente al momento del suo ingresso in ospedale, che invece avrebbero consentito di individuare l’agente patogeno responsabile della sintomatologia che aveva il paziente da un mese, e conseguentemente la mancata adozione della corretta terapia antibiotica, ha vanificato le chance di sopravvivenza del paziente nella misura del 50-60 %
In ragione di ciò, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del decesso del paziente.
Conseguentemente, il giudice ha applicato il sistema a punti previsto dalle tabelle redatte dall’Osservatorio del Tribunale di Milano ed ha così liquidato l’importo dovuto a favore di ognuno dei due attori per la perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del paziente loro congiunto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento