Risarcimento per incidenti stradali: pronto lo schema di decreto che attua il Codice delle assicurazioni

Redazione 05/04/13
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Anna Costagliola

È pronto lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento che definisce la Tabella unica nazionale per il risarcimento standard del danno biologico alle vittime degli incidenti stradali, in attuazione dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). Il provvedimento, che avrebbe dovuto essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 3 aprile, seduta tuttavia rinviata ai prossimi giorni, reca i valori standard per indennizzare le menomazioni delle lesioni «micropermanenti», cioè quelle di lieve entità, e quelle comprese fra 10 e 100 punti d’invalidità. Scopo di detto provvedimento è quello di fissare in maniera univoca i valori economici e medico legali per la valutazione del risarcimento del danno derivante alla persona dalla circolazione stradale, applicabili anche alle vittime della malasanità. Ciò al fine di stabilire criteri risarcitori certi, uniformi, adeguati e sostenibili e assicurare, così, maggiore certezza ai diritti spettanti ai danneggiati, evitando sperequazioni e differenziazioni territoriali, e nel contempo fornendo maggiori garanzie in termini di stabilità e sostenibilità della spesa assicurativa complessiva.

La realizzazione della Tabella è avvenuta dopo il confronto con istituzioni e parti sociali e accogliendo i rilievi mossi nel novembre 2011 dal Consiglio di Stato. Prima del parere reso dal Consiglio di Stato, è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione che ha individuato nelle Tabelle del Tribunale di Milano il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona da applicare all’intero territorio nazionale, tabelle che contemplano, oltre al danno biologico, anche quello morale. Alla luce del nuovo schema di regolamento, si pone, pertanto, un problema di coordinamento con le Tabelle 2013 realizzate dal Tribunale di Milano, soprattutto con riguardo al profilo relativo al riconoscimento, alla stregua di queste ultime, di una liquidazione congiunta complessiva in sede giudiziaria dei danni a vario titolo (biologico e morale) riconosciuti. La Tabella unica si riferisce, invece, al solo danno biologico «standard», ferma restando la possibilità, riconosciuta dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazione, di aumentare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l’importo risultante dall’applicazione della Tabella, nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le lesioni lievi, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona.

Lo schema di regolamento predisposto dal Governo è stato considerato dalle principali associazioni delle vittime degli incidenti stradali fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da RC auto.

Fortemente critica è anche l’Avvocatura che, nella persona del Presidente dell’OUA, sottolinea come il D.P.R. tagli di netto i risarcimenti dei danni alla persona, riducendo anche oltre il 50% quelli spettanti ai macrolesi. Secondo l’organismo di rappresentanza dell’Avvocatura, i «tecnici» del Governo, così facendo, mostrerebbero di schierarsi contro i danneggiati e a favore delle imprese di assicurazione, promulgando un provvedimento illegittimo nella forma e nella sostanza, dal momento che il Governo è comunque decaduto dalla delega conferitagli in materia del Parlamento fin dal 1° gennaio 2009.

Quanto al merito del provvedimento, l’OUA, a dispetto dell’obiettivo programmatico dell’intervento regolatore, osserva come un criterio uniforme sia già di fatto esistente a far data dalla sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011, che ha oramai consolidato il principio che il livello della equità nel risarcimento del danno alla persona è costituito dai valori patrimoniali contenuti nelle Tabelle milanesi, già in uso nella maggioranza delle Corti di merito e ora per la Cassazione divenute vincolanti.

L’Avvocatura, nella funzione istituzionale di tutela dell’affidamento della collettività, e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, si è rivolta al Presidente della Repubblica affinché non firmi, una volta approvato, un decreto ritenuto illegittimo nella forma e ingiusto nella sostanza, che tende a difendere gli interessi particolari delle compagnie assicurative piuttosto che il diritto delle vittime al giusto risarcimento.

Redazione

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