Risarcimento da usura psicofisica e mancato riposo settimanale (Cass. civ., n. 18310/2011)

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Massima

La mancata fruizione, in aggiunta all’indennità retributiva, di un giorno di riposo compensativo, in caso di reperibilità coincidente con un giorno festivo non tradottasi in lavoro effettivo, non configura il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico-fisica, trattandosi di mera disponibilità ad una prestazione eventuale, non incidente in alcun modo sulle capacità psichiche e fisiche del lavoratore.

 

1. Premessa

Nella decisione in esame si discute se i lavoratori abbiano comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito “biopsichico” conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo.

La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.

Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, come nel caso di specie, è previsto dalla contrattazione collettiva. Tale diritto non può trovare la sua fonte nell’art. 36 Cost., che prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poichè è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall’ordinamento.

Nella specie il diritto in esame trova la sua fonte nel d.P.R. n. 333 del 1990, art. 49, secondo cui “qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. In forza di tale disposizione il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giorno festivo, che non abbia reso prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le sei ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.

Il citato art. 49, non precisa se il riposo compensativo debba essere richiesto dal lavoratore o disposto d’ufficio dall’amministrazione, nè chiarisce in qual modo le sei ore di lavoro debbano essere recuperate.

A causa di ciò, la pronuncia in esame ha affermato che il lavoratore che effettua la reperibilità passiva nei giorni festivi non ha diritto al risarcimento salvo che provi il danno da usura psicofisica.

 

 

2. Il danno da usura psicofisica ed onere della prova.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene di prestare puntuale adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito ad attività lavorativa anche nel giorno destinato al riposo settimanale (senza, peraltro, aver goduto di alcun riposo compensativo), laddove il medesimo lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, questi è tenuto, comunque, ad allegare e provare in termini reali, sia nell’an che nel quantum, il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici nonchè nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36 Cost..

L’opzione interpretativa qui condivisa appare alla Corte di Cassazione quella maggiormente persuasiva nell’ambito dell’attuale fase di evoluzione giurisprudenziale circa l’onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. il quale, pur nelle ipotesi in cui consegue alla violazione di diritti inviolabili della persona (es.: diritto alla salute), costituisce pur sempre un’ipotesi di danno conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza materiale ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente – danneggiante (1).

Nella richiamata ricostruzione sistematica risulteranno, quindi, tendenzialmente escluse ipotesi in cui il ristoro del danno non patrimoniale (anche sotto la specie di danno biologico da usura psicofisica) possa essere in concreto ristorato a prescindere dalla sua concreta allegazione e prova.

La mancata allegazione degli elementi probatori relativi alla lamentata violazione del diritto alla salute rende, quindi, non accoglibile la domanda risarcitoria ed esime i giudici della Cassazione dall’esame puntuale in ordine al se il preteso diritto risarcitorio debba essere azionato entro il termine di prescrizione decennale di cui alle ordinarie ipotesi di responsabilità contrattuale, ovvero entro il termine quinquennale di cui è menzione all’art. 2948, n. 4) c.c.

Ai limitati fini che qui rilevano, i giudici della Cassazione ritengono comunque maggiormente persuasiva la seconda delle richiamate opzioni interpretative, conformemente all’orientamento interpretativo secondo cui, pretese economiche quali quelle nella specie vantate dagli originari ricorrenti hanno per oggetto i pagamento di somme, periodicamente dovute in considerazione della invalidità dell’accordo di volta in volta formatosi con il datore di lavoro in ordine allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che trova applicazione nel caso di specie la regola generale della prescrizione quinquennale dei crediti di cui è menzione all’art. 2948, n. 4), c.c.

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

 

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(1)  Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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