La fattispecie per cui è causa trova inquadramento nella tematica, oggetto di una oramai consolidata elaborazione giurisprudenziale, della responsabilità della pubblica amministrazione per danni collegati alla manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico.
La responsabilità della P.A.
Il danneggiato, qualora invochi la responsabilità della P.A. (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione dell’art. 2051 c.c.- dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione (Corte di Cassazione 1 ottobre 2004, n. 19653).
La responsabilità dei Comuni, sussiste ex art. 2051 c.c. e, pertanto opera una presunzione di responsabilità a carico dell’ente pubblico nella qualità di custode della strada che si può esonerare solo provando il caso fortuito.
Secondo la Suprema Corte il custode per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito o è determinata dagli utenti o da un’alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile; ciò presuppone che l’assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell’ente, nell’espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l’evento dannoso, sì che possa concludersi che quest’ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell’evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell’indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Corte di Cassazione, con sentenza 13/01/2015 n. 287).
Trattandosi di una strada urbana è evidente la possibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza da parte del Comune, stante anche la non vastità della rete stradale (per fugare ogni dubbio sul fatto che le grandi dimensioni del demanio stradale comunale siano di ostacolo ad un controllo ed ad una manutenzione costanti, si ponga mente al fatto che la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c. persino alle autostrade, e ciò in considerazione che all’ente proprietario non è impedita « . . . la possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti . . .» (Cass. 13 gennaio 2003, cit.).
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L’onere probatorio nella responsabilità oggettiva
Ancora in relazione all’onere probatorio, la Suprema Corte con la sentenza resa dalla sez. II il 18 maggio 2012 n. 7937 ha ribadito che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. -nel cui non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi della stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l’altro, che l’anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato).
Per far sì che una domanda venga ritenuta procedibile e proponibile, l’attore è tenuto a dare prova di quanto asserito nella citazione posta in essere al fine del risarcimento del danno.
Documentazione verificante l’avvenuto sinistro
aspetti da non tralasciare per il raggiungimento di questo tipo di risarcimento sarà allegare agli atti di causa, testimonianze, foto ritraenti il luogo del sinistro, la chiamata della Polizia Municipale con conseguente verbale da loro redatto constatante la stessa modalità del sinistro descritta negli atti di causa.
Quindi, all’esito dell’istruttoria, l’attore deve aver provato sia il pregiudizio che la derivazione causale di tale pregiudizio dalla presenza di una buca sul manto stradale e, quindi, dalla cattiva o omessa manutenzione della strada da parte del Comune.
Inoltre, aspetto non meno rilevante, non vi deve risultare nessuna responsabilità concorsuale, neppure residuale, da porre a carico dell’attore.
Casi di mancanza di prove attestanti il sinistro
Nel caso in cui non vi fosse nessuna foto dei luoghi, quindi, non viene reso possibile né far riconoscere le foto stesse ai testi escussi in sede di causa né verificare il tipo di sconnessione e la sua compatibilità con le lamentate lesioni, va da sé che è assolutamente necessario per il giudicante verificare la esistenza del nesso eziologico tra la “buca” presente sulla strada di proprietà del Comune ed i danni riportati dall’attore; è di tutta evidenza che non può addebitarsi al convenuto la responsabilità di un sinistro, semmai per un incedere distratto, non si è avveduto di una normale condizione del manto stradale.
In mancanza di foto che ritraggono l’anomalia della strada (solitamente prova precostituita “principe” in controversie come quella in discorso) non è dato comprendere al Giudice se la buca presente sul manto stradale fosse evidente e visibile al momento del sinistro (un dato molto importante è anche l’orario in cui avviene il sinistro), o se la vittima ben avrebbe potuto evitarla, semplicemente adottando la particolare attenzione dovuta per salvaguardare la propria incolumità nell’uso ordinario e diretto del bene demaniale.
Conseguentemente, se dagli elementi emersi in istruttoria, non può dirsi provato il nesso eziologico tra una eventuale sconnessione presente sulla strada di proprietà del Comune ed i danni lamentati dall’attore, la domanda sarà rigettata.
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I danni punitivi dopo la sentenza n. 16601/2017 delle sezioni unite della corte di cassazioneLa giornata di studio, i cui atti sono in questa sede raccolti, è stata dedicata ad approfondire le tematiche trattate e decise nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017, in materia di delibazione di decisioni straniere che prevedono condanna al pagamento di punitive damages: con tale decisione, nell’estate del 2017 la Suprema Corte ha realizzato un vero e proprio revirement ammettendo, con i limiti identificati nel medesimo arresto, la delibabilità di sentenze straniere che condannano al pagamento di danni puntivi.La richiamata decisione assume un significato culturale e giuridico notevole, in quanto impinge ad un settore del dirit- to civile – quello della responsabilità civile che tocca da vicino la vita dei consociati e che si pone come intersezione di punti di vista diversi relativamente alle funzioni non solo della responsabilità, ma anche del diritto stesso. L’incontro di studio è stato, del resto, occasione per riportare al centro del dibattito il tema delle funzioni della responsabilità ci- vile, dei rapporti con la dimensione penale, nonché della direzione che, in Italia così come altrove, essa va assumendo. Altresì cruciale è stata l’occasione di approfondimento e dialogo tra accademici (in chiave di diritto internazionale e comparato, civile, della proprietà intellettuale), magistrati, avvocati e con coloro che sono chiamati, tradizionalmente, a gestire i rischi di responsabilità civile, ossia gli assicuratori. Il problema per il mondo assicurativo e per tutti gli operatori economici pur alla luce della preliminare e necessaria considerazione che con la sentenza dianzi menzionata si sia solo schiuso l’uscio all’entrata di danni punitivi nel nostro sistema giuridico è, infatti, particolarmente rilevante sul piano economico. Questi lavori, che raccolgono i frutti della riflessione svolta dagli intervenienti, si inseriscono nel progetto di AIDA Sezione Lombarda di indagare, tramite il confronto sul territorio con imprese e università, il sempre affascinante tema della responsabilità civile nelle sue intersezioni con il mondo assicurativo.A questo proposito gli atti si concludono con due contributi dottrinari sul tema della claims made, già oggetto di studio da parte dell’Associazione in attesa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengano nuovamente a comporre il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare.Prof. Diana Cerini, Professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. È avvo- cato, con lunga esperienza nel settore assicurativo. È autrice di numerosi scritti monografici ed articoli in materia assicurativa e finanziaria. È membro del comitato scientifico di AIDA, Sezione Lombarda, e del comitato di direzione delle riviste “Diritto e sanità” e “DIMAF- Diritto del mercato assicurativo e finanziario”.Avv. Raffaella Caminiti, Avvocato del Foro di Milano. Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda. Membro dell’Associazione “Responsabilità sanitaria”. Relatrice a convegni in tema di responsabilità sanitaria. Autrice di diverse opere in materia di responsabilità civile e diritto assicurativo.Avv. Paolo Mariotti, Avvocato del Foro di Milano. Componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico dell’Associa- zione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Me- dicina e Diritto”. Autore e coautore di numerose opere in materia di responsabilità civile, risarcimento del danno alla persona e diritto assicurativo.Dott. Andrea Pisani, Dottorando di ricerca in Diritto privato e comparato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si occupa delle frontiere mobili della responsabilità civile e, inter alia, delle tematiche giuridiche sollevate dai robot e dai veicoli a guida autonoma. Dal 2015 collabora altresì con un primario Studio Legale in Milano, Dipartimento di contenzioso e arbitrato. È membro dell’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nonché della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD). Diana Cerini – Raffaella Caminiti – Paolo Mariotti | 2018 Maggioli Editore 22.00 € 20.90 € |