Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Redazione 16/11/18
Nel codice civile esistono particolari ipotesi di responsabilità civile, definite oggettive, previste agli artt. 2048 e ss. c.c.

La responsabilità per l’esercizio di un’attività pericolosa è una di queste ed è disciplinata all’art. 2050 c.c.. Tale tipologia di responsabilità ricorre nell’ipotesi in cui il soggetto cagioni un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi impiegati, è tenuto al risarcimento, a meno che non provi di aver utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Quali possono essere considerate attività pericolose?

Si intendono attività pericolose: la messa in commercio di tabacco ( con il temperamento di cui all’art. 1227 c.c.); la produzione di farmaci emoderivati; la falciatura di un prato mototracia; la caccia; l’esercizio di seggiovie; la gestione di un maneggio, che va valutata in base al livello di professionalità del cavaliere. Non possono ugualmente essere considerate attività pericolose il calcio, l’attività ginnica e l’attività bancaria.

La prova liberatoria

La prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver impiegato tutte le cautele atte ad evitare il danno. In realtà, poiché trattasi di responsabilità oggettiva, la vera prova consiste nel caso fortuito quanto imprevedibile.

L’art. 2050, richiamato dall’art. 15, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) prevede un’inversione dell’onere della prova a carico dell’autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La presunzione iuris tantum riguarda l’elemento psicologico della colpa, ma non il fatto illecito, né il nesso eziologico fra fatto ed evento che devono, invero, essere provati dai danneggiati (C. 2306/2016). Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall’art. 2050, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l’attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate.

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