Risarcibilità del danno ulteriore, patrimoniale e non, a seguito di mancata reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e non inclusione nella previsione di “indennità risarcitoria” di cui all’art. 18 della legge 300/1970

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Sent. cass. sez. quarta 9073/1970

 

È dato storico la frammentarietà normativa generatasi a seguito degli interventi legislativi inerenti il regime dei licenziamenti individuali, in particolare a seguito della riforma dell’ art. 18 della Legge 300/1970.

Nel solco delle modifiche ed integrazioni al detto regime si inseriscono molteplici pronunce giurisprudenziali che rendono uno spaccato composito e policromo della situazione del lavoratore dopo l’estinzione del rapporto.

Nella recente sentenza n. 9073/2013 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione si chiarisce in modo puntuale quali possibilità sussistano in relazione al possibile risarcimento del danno in conseguenza della mancata reintegrazione sul posto di lavoro.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il danno si caratterizza, pur nella sua unicità in ragione della qualificazione uniforme come non patrimoniale, per la concorrenza di diversi profili: perdita di chance, danno biologico, esistenziale.

Frangente di notevole rilevanza si individua, inoltre, nel danno al patrimonio professionale del lavoratore.

Meritano menzione, a solo fine di memoria storica, obliati ed ormai remoti orientamenti della Suprema Corte in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale, quali la limitazione ai soli casi di commissione di reati (interpretazione restrittiva della previsione di esclusiva sussistenza in presenza di norma espressa) e la circoscrizione al danno morale soggettivo ( c.d. pretium doloris ).

L’evoluzione storica testimonia l’estensione delle fattispecie originanti danno extrapatrimoniale anche ai casi di violazione di diritti costituzionalmente tutelati.

Questo sconvolgimento dell’iniziale trincea limitativa deriva da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cod. civ., il cui simulacro riposa in una pronuncia delle sezioni unite del 2008.

La vicenda in giudizio concerne il licenziamento di un lavoratore dipendente, in servizio presso una società per azioni operante nel settore medico.

Il dipendente, reso oggetto di un licenziamento illegittimo successivamente impugnato con successo, era risultato vincitore in entrambi i gradi di giudizio, con diritto alla reintegrazione.

Nonostante l’esito positivo del giudizio, la società soccombente non ottemperava alle sentenze e il lavoratore chiedeva al tribunale il risarcimento del danno di cui in premessa, annessi i relativi contributi al fondo pensione.

A seguito di rigetto in primo grado, il dipendente ricorreva in appello, vedendosi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.

La liquidazione del giudice di merito si correlava all’indennità di “pronta disponibilità, ore notturne e festive ed alle maggiorazioni per straordinari”, prevedibilmente percepibili nell’arco temporale intercorrente tra il momento della mancata reintegrazione ed il pensionamento.

Seguendo un predente orientamento della Corte di Cassazione, la corte d’Appello aveva riconosciuto il risarcimento sulla base della concorrenza di molteplici motivi giustificativi, tra i quali prevalentemente le alterazioni negative della condizione di vita del dipendente, in particolare per quanto oltre l’argine del mero danno patrimoniale da perdita reddituale.

Assumevano rilievo, in quest’ottica, la difficoltà di riallocazione del lavoratore ormai anziano e la condizione di malessere e disagio del soggetto, estrinsecatasi in problematiche di salute la cui certificazione è stata opportunamente versata in atti.

La legge 300/1970 non manca di riferirsi, nel quarto comma del citato art.18, alla necessità di garantire al lavoratore ingiustificatamente licenziato una “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione” (nel fraseggio sapiente compare anche il riferimento ai contributi previdenziali).

Si pone dunque il problema interpretativo del possibile assorbimento del risarcimento del danno nell’indennità risarcitoria ex art. 18. La Suprema Corte cita sue stesse pronunce precedenti (tra cui la recentissima n.15915/2009) a testimonianza della non esaustività dell’indennità suddetta in caso di danno ulteriore.

Con l’ammissione di altre prospettive risarcitorie, è fatta salva la possibilità di richieste per il danno ulteriore, relativamente alle quali si apre persino la possibilità della prova presuntiva.

Non sarebbe infatti coerente col fine di tutela del soggetto, illegittimamente leso nei suoi diritti costituzionali, la limitazione della risarcibilità per il pregiudizio aggiuntivo che questi venga a patire. Significativo accenno è rivolto, nei motivi della decisione, alla “dignità della persona del lavoratore, “vessata in particolare per la privazione della possibilità di reinserimento fisiologico nel mondo del lavoro.

È da questa necessaria congiuntura che scaturisce la risarcibilità del danno extrapatrimoniale, stante la violazione del diritto tutelato all’art. 4 della Costituzione.

A margine, il dipendente richiedeva anche il riconoscimento del danno patrimoniale ulteriore, cui il datore si era volontariamente esposto con la mancata ottemperanza alla sentenza di condanna alla reintegrazione.

Rilevanza notevole ha la dipendenza del danno patrimoniale aggiuntivo dalla condotta omissiva (solo eventuale in astratto) del datore.

In quanto funzione derivata di una specifica ed indipendente inosservanza del datore, il danno così generatosi deve essere risarcito separatamente.

La diversa fonte di questo danno aggiuntivo impedisce infatti l’inclusione nell’indennità risarcitoria ex art. 18 (che deriva dal licenziamento illegittimo e non da una condotta successiva ed autonoma del datore).

Si trascura, nell’economia della presente analisi, uno dei motivi di ricorso per cassazione del datore di lavoro: l’omissione di prova sufficiente al riconoscimento dei danni, patrimoniali e non.

Per solo accenno sommario, è opportuno annotare che la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, facendo salve le vie della valutazione equitativa e della ponderazione di prove presuntive.

Ulteriore indizio di colpevole inosservanza è l’evitabilità del danno con la semplice, e dovuta, reintegrazione del dipendente.

Nonostante l’indennità di cui all’art. 18 abbia natura esplicitamente “risarcitoria”, non assorbe quindi in sé tutte le prospettive di ricomposizione del danno.

Il danno ulteriore, sia sotto il predicato della patrimonialità che della extrapatrimonialità, appare quindi lecitamente risarcibile, provabile anche presuntivamente e, fisiologicamente, equitativamente liquidabile.

L’ottica è quella del dispiegarsi di un ventaglio di tutele più ampio possibile per la posizione debole del lavoratore.

Avv. Gambetta Davide

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