Riqualificazione di prestazioni di lavoro autonomo, chiarimenti del Welfare

Redazione 17/10/14
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Lilla Laperuta

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della c.d. maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. con partita Iva e/o ritenuta d’acconto.

Sul punto, il Ministero, ricordando la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di “valida documentazione fiscale”, precisa, sul punto, che si tratta di documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d’acconto tramite Mod. F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su Mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione.

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