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Indice
- 1. La questione: violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il diritto alla riparazione ricorre anche ai casi in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, seppur a date condizioni
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1. La questione: violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione
La Corte di Appello di Palermo rigettava una domanda volta a conseguire la riparazione dovuta ad ingiusta detenzione, in ipotesi dipesa dall’emanazione di un ordine di esecuzione divenuto illegittimo.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il diritto alla riparazione anche ai casi in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell’autorità procedente; non, invece, qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 17/06/2008, Sahin Karatas c. Turchia e Corte EDU (GC) 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna).
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3. Conclusioni: il diritto alla riparazione ricorre anche ai casi in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, seppur a date condizioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il diritto alla riparazione ricorre anche ai casi in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito (sebbene, come vedremo da qui a poco, solo in parte), sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, con cui è stato per l’appunto postulato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si estende anche ai casi in cui l’errore derivi da vicende successive alla condanna, legate all’esecuzione della pena, a condizione che l’interessato non abbia causato l’errore o il ritardo con un comportamento doloso o gravemente colposo, fermo restando però che la detenzione “sine titulo” è riparabile solo se dovuta a una violazione di legge da parte dell’autorità, e non se deriva dall’esercizio legittimo di un potere discrezionale.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare la possibilità di conseguire una riparazione per ingiusta detenzione in una evenienza di questo genere
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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