Rimborso spese del paziente per errore diagnostico e cure private

Il Tribunale di Como riconosce il rimborso delle spese del paziente in clinica privata quando il SSN non garantisce tempestività.

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Il paziente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’operazione eseguita presso la clinica privata. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Como -sentenza n. 695 del 13-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_COMO_N._695_2025_-_N._R.G._00001450_2024_DEPOSITO_MINUTA_13_08_2025__PUBBLICAZIONE_13_08_2025.pdf 696 KB

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Indice

1. Ricostruzione della vicenda clinica e processuale


Un signore si recava presso il Pronto Soccorso di un ospedale di Como in quanto avvertiva un forte dolore all’addome, ma nonostante un primo esame ecografico da cui risultava un quadro di idronefrosi di I°-II° e concomitante urinoma con rene tumefatto e da cui veniva ipotizzata la presenza di un calcolo ostruente, il paziente veniva dimesso con gravità di uscita “verde – urgenza differibile”. In particolare, il sanitario che lo aveva sottoposto a visita, non aveva eseguito una TAC addome per verificare la situazione del paziente né lo aveva trasferito presso un reparto di Urologia e Nefrologia, ma sulla base delle risultanze della ecografia, gli aveva prescritto una visita specialistica urologica da eseguirsi entro i successivi 10 giorni.
Il paziente provvedeva quindi immediatamente a prenotare la predetta visita specialistica attraverso il Sistema Sanitario Nazionale e gli veniva riservata, come primo appuntamento disponibile, una visita 10 giorni dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso.
Nonostante ciò, in considerazione dei forti dolori che ancora accusava al fianco sinistro, due giorni dopo la dimissione dal PS, il paziente decideva di recarsi presso una struttura privata per effettuare ulteriori accertamenti diagnostici ed all’esito di una nuova ecografia, il medico della struttura sanitaria prescriveva come indispensabile l’effettuazione urgente di una visita specialistica.
In considerazione di ciò, il paziente riusciva a fissare una visita specialistica urologica in regime privato, presso una clinica privata di Milano, per il primo giorno lavorativo successivo. All’esito dell’esame TAC effettuato presso detta ultima clinica privata, il paziente veniva ricoverato immediatamente, stante la situazione di urgenza, e sottoposto ad intervento chirurgico.
Il paziente adiva quindi il Tribunale di Como al fine di ottenere la condanna dell’ospedale locale al risarcimento dei danni subiti in considerazione della grave omissione della convenuta nell’accertamento diagnostico della patologia, che aveva determinato un aggravamento del quadro clinico del paziente ed un ritardo di diversi giorni nell’esecuzione del necessario intervento chirurgico di rimozione del calcolo che nelle more aveva determinato delle lesioni al paziente.
In particolare, il paziente – anche sulla base delle risultanze del procedimento per ATP svolto in precedenza – chiedeva il risarcimento del danno morale subito, quantificato in €. 2.000, e del danno biologico temporaneo per 4 giorni di invalidità al 50%, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute per l’essersi rivolto a due strutture sanitarie private per l’accertamento della patologia e poi per l’esecuzione dell’intervento chirurgico, quantificati in circa €. 17.000.
L’ospedale di Como si costituiva in giudizio senza contestare le conclusioni della CTU che era stata resa in sede di ATP (da cui emergeva una condotta erronea del sanitario dell’ospedale), ma contestava il quantum dei danni invocati dal paziente, chiedendo al giudice di limitare detta liquidazione ai danni che erano causalmente e strettamente riferibili all’operato del personale sanitario. In particolare, per quanto qui di interesse, l’ospedale contestava la possibilità di liquidare a favore del paziente le spese da questi sostenute presso le strutture sanitarie private. Secondo la convenuta, infatti, il paziente ben avrebbe potuto rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica per curarsi ed effettuare l’intervento chirurgico, limitando così il danno subito: in altri termini, il paziente avrebbe tenuto un comportamento scorretto, in violazione dell’art. 1175 c.c. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Rimborso delle spese sanitarie private e dovere di mitigazione del danno


Preliminarmente, il Tribunale di Como ha evidenziato come la struttura sanitaria convenuta non abbia chiesto il rigetto della domanda attorea, ma soltanto la liquidazione del danno che è causalmente e strettamente riferibile all’operato del personale dell’ospedale, nonché non abbia contestato le conclusioni rese nella CTU esperita nel procedimento per ATP, così dimostrando che oggetto di discussione nel giudizio è soltanto il quantum della pretesa attorea e non la responsabilità della convenuta (che è pacifica).
Pertanto, secondo il giudice, posta la sussistenza di un errore medico da parte della convenuta, l’oggetto di indagine del giudizio è la verifica dell’esistenza o meno del diritto del paziente al rimborso delle spese sanitarie sostenute in regime non convenzionato con il SSN in ipotesi di non estrema urgenza tale da consentire di ricorrere alternativamente ad una struttura sanitaria del servizio sanitario nazionale.
In altri termini, il giudice ha valutato il comportamento del paziente di effettuare la visita specialistica e il successivo ricovero e intervento chirurgico presso una struttura privata con costi a carico proprio, anziché rivolgersi ad una struttura pubblica con costi a carico del SSN.
Secondo il giudice non è configurabile alcun obbligo a carico di un paziente di rivolgersi al sistema sanitario nazionale. Pertanto, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica.
Inoltre, il giudice ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia già riconosciuto la risarcibilità dei costi sopportati all’estero dal danneggiato per cure presso strutture sanitarie private, e dunque a maggior ragione non può escludersi il riconoscimento per quelle sopportate all’interno del territorio nazionale.

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3. La decisione: legittimità del ricorso a strutture private e risarcibilità dei costi


Nel caso di specie, il giudice ha accertato che il paziente, recatosi al PS della convenuta, era stato dimesso con codice verde – urgenza differibile, quindi con il quarto livello di urgenza (su cinque complessivi) corrispondente ad un’urgenza minore. Pertanto, è ragionevole ipotizzare che se il paziente si fosse rivolto ad altra struttura pubblica, in assenza di nuovi fatti clinici sopravvenuti, avrebbe ricevuto la stessa valutazione.
In secondo luogo, il giudice ha ritenuto non biasimevole il comportamento del paziente che, non avendo trovato nella struttura pubblica l’adeguato controllo delle proprie condizioni di salute, abbia deciso di recarsi in una struttura privata per ottenere eventualmente una migliore assistenza o comunque una valutazione clinica più rapida (posto che la visita specialistica presso la struttura pubblica gli era stata data 4 giorni dopo quella effettuata presso la clinica privata).
Al contrario, secondo il giudice, sarebbe stato biasimevole se il paziente si fosse rivolto alla clinica privata nonostante avesse avuto la visita presso la struttura pubblica nello stesso giorno.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto che la scelta del paziente di rivolgersi alla struttura privata per effettuare la visita specialistica e poi alla seconda struttura privata per effettuare l’intervento chirurgico non ha aggravato il pregiudizio dal medesimo subito a causa della condotta del sanitario della convenuta.
Conseguentemente, il Tribunale di Como ha condannato l’ospedale locale al rimborso a favore del paziente delle spese mediche da questi sostenute per effettuare la visita specialistica presso la prima clinica privata e quelle sostenute per il ricovero e l’intervento chirurgico presso la seconda clinica privata (escludendo, invece, il rimborso delle spese per i medicinali e quelle successive alle dimissioni dopo l’intervento chirurgico, in quanto detti costi sarebbero stati sostenuti ugualmente dal paziente anche se i sanitari della convenuta avessero operato correttamente).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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