Rimborso anticipazioni dell’ex amministratore: la prova del credito

Il rimborso delle anticipazioni dell’ex amministratore richiede una prova specifica del credito nei confronti del condominio.

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riferimenti normativi: art. 1129 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 12795 del 11/05/2023

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 25315 del 16-09-2025

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Indice

1. La vicenda: il credito dell’ex amministratore


Un ex amministratore citava in giudizio il condominio davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione di € 17.366,00 che affermava di aver anticipato personalmente durante il periodo in cui aveva gestito il caseggiato (tra il luglio 2003 e il maggio 2005). A sostegno della sua richiesta, l’attore faceva riferimento ai bilanci consuntivi degli anni 2004 e 2005, approvati dall’assemblea condominiale nel 2006 e nel 2007. Il condominio contestava la fondatezza del credito, sostenendo che l’importo indicato nel bilancio consuntivo del 2004 rappresentava semplicemente un passivo di cassa e non era accompagnato da alcuna documentazione che giustificasse le spese sostenute. Inoltre, il convenuto riferiva di aver presentato denuncia-querela nei confronti dell’amministratore in relazione a prelievi effettuati dal conto corrente postale del condominio, per un importo pari a € 7.600,00, formulando contestualmente una domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione di tale somma.
Il Tribunale rigettava la domanda principale dell’attore e accoglieva la richiesta riconvenzionale del condominio. La Corte di Appello annullava la sentenza di primo grado ma, nel riesaminare il merito, confermava il rigetto della domanda dell’attore, mentre accoglieva nuovamente la domanda del condominio, condannando l’ex amministratore alla restituzione di € 7.600,00, oltre agli interessi.
La Corte d’Appello riteneva che, per ottenere il rimborso delle somme anticipate, l’amministratore dovesse attenersi alle regole del mandato, in particolare all’art. 1720 c.c., integrato dai principi condominiali. Precisava che l’approvazione del bilancio non implicava automaticamente il riconoscimento del credito, soprattutto in presenza di contestazioni. Il bilancio consuntivo, infatti, si limitava a un riepilogo aritmetico, privo di valore probatorio.
Secondo i giudici di secondo grado non emergeva da alcun verbale che l’ex amministratore avesse anticipato fondi propri, né risultavano documenti chiari e completi a giustificazione delle spese. Mancando la prova concreta degli esborsi, la domanda di rimborso veniva ritenuta infondata. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, mentre il condominio resisteva con controricorso. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

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2. La questione


L’approvazione del bilancio implica automaticamente il riconoscimento del credito dell’ex amministratore?

3. La soluzione


La Cassazione ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici supremi l’ex amministratore avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondava la propria pretesa di recupero delle spese anticipate. La Cassazione ha confermato che l’approvazione del rendiconto non comporta il riconoscimento del credito nei confronti del condominio.  Gli ermellini hanno ribadito che l’approvazione del rendiconto non equivale a una ricognizione del debito del condominio nei confronti dell’amministratore. Di conseguenza, spettava a quest’ultimo l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, di aver effettivamente anticipato le somme in favore del condominio. I giudici di appello, sulla base del materiale probatorio e con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto non provato il credito dell’amministratore, rilevando l’assenza di verbali che attestassero l’anticipazione delle spese e la mancata produzione di documenti giustificativi, quali quietanze, fatture o ricevute. Di conseguenza, il ricorso dell’ex amministratore è stato respinto.

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4. Le riflessioni conclusive


La deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. civ., sez. II, 10/02/2023, n.4179). In ogni caso è stato affermato che il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892). La giurisprudenza ha più volte ribadito che il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare origine dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente anticipate dall’amministratore uscente (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3859; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1980 n. 5759). È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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