Rigetto istanza di continuazione: preclusa la riproposizione per stessi reati?

La pronuncia di rigetto sulla continuazione preclude la riproposizione di un’istanza per i medesimi reati? Commento a sentenza

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 23905 del 1-04-2025

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.


Il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui una precedente pronuncia di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011).

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3. Conclusioni: la pronuncia di rigetto preclude la riproposizione della richiesta di continuazione per i reati già esclusi


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la pronuncia di rigetto sulla continuazione precluda la riproposizione di un’istanza per i medesimi reati.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo ermeneutico con cui è stato per l’appunto postulato che il rigetto, riguardante una richiesta di continuazione, preclude una nuova istanza per i reati già esclusi.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, formulare una richiesta di questo genere in presenza di un precedente rigetto avente ad oggetto il medesimo contenuto di tale richiesta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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