Riforma penale: i reati estinti con semplice riparazione

Redazione 24/07/17
Scarica PDF Stampa
La recentissima riforma penale (Legge n. 103/2017) ha completamente modificato le norme che regolano i reati perseguibili a querela: è adesso possibile, infatti, chiedere al giudice l’estinzione del reato tramite riparazione del danno causato. Fa molto discutere, tuttavia, il fatto che la richiesta di estinzione possa essere accolta dal tribunale indipendentemente dalla volontà della vittima. Particolare scalpore, poi, ha suscitato il fatto che tra i reati ai quali è possibile “riparare” ci sia lo stalking.

Vediamo allora nel dettaglio quando il giudice può decidere per l’estinzione del reato e quali condotte rientrano nei casi previsti dalla legge.

 

La riparazione del danno porta all’estinzione del reato

La recente riforma ha dunque introdotto nel Codice penale il nuovo articolo 162-ter, che si occupa per l’appunto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. La nuova norma stabilisce che “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione”, il giudice può dichiarare estinto il reato nei casi in cui l’imputato abbia riparato interamente al danno cagionato “entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”. La riparazione così costituita può avvenire mediante restituzioni o risarcimento o comunque tramite eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

Il giudice non è obbligato a decidere per l’estinzione del reato, ma nemmeno è tenuto ad ascoltare l’opinione della vittima nel caso in cui questa sia contraria al procedimento. Il reato, insomma, può essere estinto anche se chi ne ha subito le conseguenze non è affatto d’accordo e magari ha ragione di temere ulteriori danni in futuro.

 

Volume consigliato:

Riforma penale guida commentata alla Legge 103/2017

Con la Legge 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017), il legislatore ha apportatosignificative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.  Attraverso un’analisi puntuale e tabelle di raffronto tra vecchia e nuova disciplina, questo nuovissimo Manuale fornisce un primo commento sistematico delle disposizioni contenute nella Riforma penale e approfondisce le numerose novità legislative introdotte sia dal punto di vista sostanziale che processuale, che hanno inciso su: • estinzione del reato per condotte riparatorie • modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto, rapina ed estorsione • disciplina della prescrizione • incapacità dell’imputato a partecipare al processo, domicilio eletto, indagini preliminari, archiviazione • udienza preliminare, riti speciali, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito • semplificazione delle impugnazioni • organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Chiarisce inoltre i temi più significativi della Riforma contenuti nelle deleghe al Governo sulla riforma della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale penale, per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. Un’indispensabile Guida per il Professionista che deve orientarsi tra nuovi istituti e procedure.Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Polizia” e “L’Ufficio Tecnico”, tutte pubblicate da Maggioli Editore.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

Antonio Di Tullio D’Elisiis, Nicola D’Angelo | 2017 Maggioli Editore

25.00 €  23.75 €

 

Non è necessario che la vittima accetti l’offerta

Ma non solo. Proprio a causa del fatto che la volontà della vittima non è influente nella decisione del giudice, non è nemmeno necessario che chi ha subito il reato accetti l’offerta del colpevole. È sufficiente, quindi, anche la sola offerta reale di una somma che, a discrezione del tribunale, sia adatta e sufficiente a riparare a quanto commesso.

Inoltre, se è vero che in termini generali la riparazione deve avvenire entro l’apertura del dibattimento di primo grado, bisogna anche sottolineare come l’imputato che dimostri di non aver potuto adempiere a quanto stabilito nei termini originariamente fissati possa ricevere dal giudice una proroga fino a sei mesi.

Quali sono i reati che possono essere estinti?

I reati che potranno essere estinti trami condotte riparatorie sono, come accennato in apertura, quelli perseguibili a querela soggetta a remissione. La stessa Legge n. 103/2017 dà anche però delega al Governo di ampliare il numero di tali reati, includendo nella lista tutti quelli contro la persona puniti con un massimo di quattro anni di reclusione.

Rientrano così nei reati estinguibili dal giudice, tra gli altri, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza a persone o cose, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, le percosse e le lesioni personali lievissime, la violazione di domicilio, la diffamazione, la minaccia e soprattutto lo stalking.

Lo stalking nella lista dei reati estinguibili

Sta facendo molto discutere, in particolare, l’inclusione nel novero dei reati “riparabili” ed estinguibili dello stalking non realizzato con minacce gravi. Proprio in un periodo in cui la politica e la società stanno prendendo sempre più coscienza delle violenze che spesso le donne sono costrette a subire e della necessità di combattere il femminicidio, una legge che permette a chi è colpevole di stalking di pagare una somma adeguata e vedersi estinguere il reato appare potenzialmente pericolosa. Soprattutto perché le donne vittime non potrebbero opporsi a quanto disposto dal giudice.

Durissime sono infatti le parole delle Responsabili Nazionali delle Politiche di Genere di Cgil, Cisl e Uil: “Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le denunce”. La preoccupazione è quella che le violenze possano in questo modo aumentare e persino peggiorare: “Il reato di stalking,” la denuncia continua, “non può essere depenalizzato in un Paese dove ogni due giorni viene uccisa una donna”.

A tutti questi dubbi il Governo dovrà certamente trovare una risposta.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento