Riforma ordinamento giudiziario: il 4 maggio alla Commissione Giustizia del Senato

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La Commissione Giustizia ha in programma l’avvio, mercoledì 4 maggio, dell’esame in sede referente del disegno di legge, trasmesso dalla Camera, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il testo

Il disegno di legge C. 2681-A, recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, già approvato dalla Camera il 26 aprile scorso, e ora all’esame del Senato, è articolato in sei Capi e 43 articoli.

I primi due Capi

Prevedono riforme all’ordinamento giudiziario. Il Capo I delega a tal fine il Governo, individuando principi e criteri direttivi, e prevedendo una “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura”, le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall’entrata in vigore della legge), e definendo i principi e criteri dell’intervento riformatore. In particolare, la delega mira:

  • alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;
  • alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati;
  • all’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
  • ad intervenire sulla disciplina dell’accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l’attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell’aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo;
  • al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il Capo II interviene con modifiche subito precettive, e con gli articoli da 7 a 12 novella alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario con riguardo:

  • ai magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;
  • all’organizzazione degli uffici di giurisdizione e all’incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio;
  • alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;
  • agli illeciti disciplinari dei magistrati, il cui elenco viene integrato con nuove condotte e in relazione ai quali sono introdotti due nuovi istituti: l’estinzione dell’illecito e la riabilitazione;
  • al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa prevedendosi come regola generale che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta,

– il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;

– il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

Il Capo III

Composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni subito precettive sullo status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all’assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

Il Capo IV

Composto dagli articoli da 21 a 37, contiene disposizioni immediatamente precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM. Si tratta di un intervento organico che incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati, come anche sul loro ricollocamento al termine del mandato.

Il Capo V

Prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare, e il Capo VI contiene le disposizioni finali e finanziarie.

Avv. Biarella Laura

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