Riforma giustizia civile: la vendita diretta dell’immobile pignorato

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La riforma della giustizia civile, lo scorso 28 luglio 2022,  ha visto un ulteriore passaggio, con l’approvazione dello schema di uno dei decreti di attuazione della legge delega che comporta un  intervento formale e sostanziale sul processo esecutivo. La finalità del provvedimento è quella di provvedere ad una semplificazione delle modalità e dei tempi, curando, in particolare, il ramo dell’esecuzione immobiliare, dell’espropriazione e delle misure di coercizione.      
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Indice

1. La vendita diretta dell’immobile pignorato da parte del debitore


Tra le principali novità, emerse decreti di attuazione della legge delega, dai  si segnala la vendita diretta dell’immobile da parte del debitore. Nello specifico, mediante istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista ai sensi dell’articolo 569,  co. 1, c.p.c. – provvedimento per l’autorizzazione della vendita – il debitore potrà domandare al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita del bene immobile pignorato per un prezzo non inferiore a quello indicato nella relazione di stima. L’istanza presentata al giudice deve, sempre, essere integrata dall’offerta di acquisto irrevocabile. Invero, è previsto a tutela della serietà della proposta economica il deposito di una cauzione nella quota non inferiore ad 1/10 della proposta economica presentata. Istanza e offerta dovranno, necessariamente, essere notificate al creditore procedente con un preavviso di almeno 5 giorni prima dell’udienza. L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che, trascorsi 120 giorni decorrenti dalla data dell’istanza della vendita diretta, la stessa non abbia trovato accoglimento.

2. Sgombero dell’immobile pignorato


L’ innovazione prevede, anche, delle disposizioni riguardanti lo sgombero degli immobili pignorati, nella duplice situazione che lo stesso sia occupato dal soggetto sottoposto a esecuzione ovvero abitato dal proprio nucleo familiare. La finalità perseguita dalla novella de qua è, pertanto, quella di far sì che gli immobili occupati senza nessun titolo vengano sgomberati e gestiti nella maniera prevista dall’art. 560 c.p.c. – modo della custodia -. Nel momento in cui l’immobile non sia abitato dal soggetto pignorato e dal proprio nucleo familiare, ovverosia sia abitato da un soggetto privo di qualsiasi titolo opponibile alla procedura, l’immobile – necessariamente – deve essere sgomberato non più tardi del momento in cui viene emessa l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita. La situazione cambia, provvedendo maggiori tutele, qualora il soggetto sottoposto ad esecuzione occupi l’immobile con il proprio nucleo familiare. In situazioni del genere, invero, lo sgombero potrà essere disposto solamente all’esito dell’aggiudicazione dello stesso immobile, in sostanza nel momento in cui sia stato emesso il decreto di trasferimento della proprietà. Rimane invariata, nondimeno, la possibilità di disporre – anticipatamente – lo sgombero nei casi di ostacolo alle mansioni svolte ad opera degli ausiliari del giudice, quali ad esempio: ostacolo del diritto di visita dei soggetti interessati all’acquisto, omessa manutenzione dell’immobile nonché in tutti quei casi dove il legislatore grava di oneri l’esecutato o gli occupanti.

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3. Le novità della riforma inerenti la formula esecutiva e la spedizione in forma esecutiva


Nella visione di provvedere ad una semplificazione volta ad espungere incombenze considerate dalla scarsa utilità per avvocati, notai e personale amministrazione alle dipendenze degli uffici giudiziari la novella incide sulle norme afferenti alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Nello specifico, affinché possano essere valide come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e in generale i provvedimenti vergati dall’autorità giudiziaria, i documenti ricevuti dal notaio nonché da un qualsivoglia pubblico ufficiale, dovranno essere redatti in copia attestata conforme all’originale. Alla disposizione di cui all’art. 474 c.p.c rubricata –  titolo esecutivo – viene inserito l’ulteriore seguente comma: “Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica quando ne siano legalmente richiesti.” Dalla norma di cui all’art. 478 c.p.c. – prestazione della cauzione – vengono espunte le seguenti parole: “spedito in forma esecutiva.”

4. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 – bis c.p.c.)


L’intervento riformatore riguarda anche la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 – bis c.p.c.). La norma è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile – convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. La norma in scrutinio prevede che il creditore procedente rivolga mediante espressa istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, di provvedere, in caso di incapienza del debitore, alla ricerca secondo le predette modalità telematiche. La novella in scrutinio statuisce che qualora sia stata presentata la suddetta istanza, il termine previsto dall’art. 481 c.p.c., – cessazione dell’efficacia del precetto – “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione (…), rimarrà sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, per il rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza.

5. Misure di coercizione indiretta (art. 614 bis c.p.c.)


La novella involge anche la disciplina di cui all’art. 614 bis c.p.c. – misure di coercizione indiretta -. La norma è stata  introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile -. Si tratta della prospettiva di una sorta di penale per l’inadempimento totale o per il ritardato adempimento. Il giudice, su richiesta della parte, unitamente al provvedimento di condanna ad un fare o a un non fare, fissa una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, al fine di esercitare una pressione sulla parte onerata in modo tale da indurlo all’adempimento spontaneo. Il nuovo dettato normativo dell’articolo de quo è il seguente: “Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o in osservanza, o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612. Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.”

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