Riforma Fornero e ammortizzatori sociali, chiarimenti in una circolare Inps

Redazione 09/01/13
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Lilla Laperuta

La riforma del mercato del lavoro introdotta con la L. 92/2012 (riforma Fornero) ha previsto un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI. In argomento è intervenuto l’istituto previdenziale Inps con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, illustrando nel documento le novità normative riguardanti le prestazioni di integrazione salariale e fornendo le indicazioni operative per il periodo di transizione 1° gennaio 2013–31 dicembre 2016

In particolare viene specificato che, durante il periodo transitorio suddetto, resta invariata, in quanto non modificata dalla riforma in esame, la seguente disciplina in materia di mobilità:

a) la disposizione di cui all’art. 7, co. 4 L. 223/1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;

b) i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla L. 223/1991;

c) la disciplina dell’assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 D.L. 69/1988 convertito con modificazioni, dalla L. 153/1988.

d) i seguenti istituti della mobilità ordinaria:

1) la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento;

2) la determinazione della decorrenza della prestazione;

3) l’importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente in uni-emens come riportato nella circolare Inps n. 115 del 2008;

4) le sospensioni e i relativi slittamenti;

5) la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità.

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