Riforma forense e incompatibilità, dalle eccezioni sono fuori le scuole elementari

Redazione 13/11/12
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Lilla Laperuta

Nell’articolo 19 della legge di riforma dell’ordinamento forense approvata alla Camera il 31 ottobre e ora all’esame del Senato sono contemplate le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità prescritto all’articolo che precede. Si afferma che l’esercizio della professione è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche:

a) nell’università.

b) nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate;

c) nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

L’attività di insegnante elementare non è dunque ricompresa fra le eccezioni come non lo è fra quelle indicate alla lettera a) dell’art. 3 della legge professionale di cui al R.D.L. 1578/1933.

Ciò nonostante che vi sia stata una contraria lettura costituzionalmente orientata delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che ammette invece la possibilità di un’interpretazione estensiva di questa norma eccezionale, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione irragionevole e per questo in contrasto con il principio di eguaglianza.

Nella sentenza 8 novembre 2010, n. 22623 le Sezioni Unite concludono, infatti, che è iscrivibile il docente della scuola elementare statale all’Albo degli avvocati ove ne abbia i requisiti. Si rimanda nella decisione a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, a cui avviso l’eccezione al regime di incompatibilità deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense.

Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.

Questi ultimi infatti godono della medesima libertà di insegnamento ed esercitano una identica funzione come emerge dal D.Lgs. 297/1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media.

La prima, “nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto della valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali… e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale (art. 118); la seconda, concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva (art. 161)”.

La funzione docente è anch’essa espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. art. 3 L. 341/1990).

La sentenza della Cassazione si discosta, invece, da una consolidata giurisprudenza disciplinare.

In particolare si cita CNF 6 dicembre 1996, dove si afferma che non è consentita l’iscrizione all’Albo del professionista insegnante elementare, sebbene autorizzato dal proprio direttore didattico, in quanto l’art. 3, comma 4 R.D.L. 1578/1933, che prevede un’eccezione al generale principio in tema di incompatibilità in favore degli insegnanti dell’università e degli istituti secondari dello Stato è norma eccezionale e non può essere applicata analogicamente.

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