Riforma fallimentare, il nuovo concordato preventivo

Redazione 06/11/17
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Il nuovo concordato preventivo: lo scopo della riforma

La Legge di riforma delle procedure di risoluzione delle crisi aziendali tocca anche l’istituto del concordato preventivo. L’intervento si aspettava, in quanto tale istituto è stato interessato da una serie di revisioni che si sono stratificate tra loro e che hanno portato ad una disciplina incerta  e, a tratti, contraddittoria. Il recente intervento, dunque, intende dare organicità e logicità all’istituto.

La nuova legge prevede una limitazione dell’utilizzo del concordato di natura liquidatoria. Invero, il Legislatore mostra un favor per gli strumenti che contemplano la prosecuzione e il mantenimento dell’azienda, piuttosto che la sua liquidazione. Pertanto, il concordato liquidatorio è concesso solamente se sussistono due requisiti: da un lato, l’apporto di risorse da parte di terzi; dall’altro, la garanzia di soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari dell’azienda.

Si comprende subito, quindi, il restringimento dell’ambito applicativo dell’istituto de quo, nella volontà di conservare le aziende e permetterne la prosecuzione dell’attività.

Le principali novità del concordato

Una novità rilevante riguarda la verifica della fattibilità economica del piano. Finora, la giurisprudenza aveva limitato il sindacato del giudice all’accertamento della fattibilità dal punto di vista giuridico, lasciando ai tecnici la valutazione circa la realizzabilità del progetto di concordato. Ora, la nuova legge delega il magistrato ad effettuare tale indagine, entrando dunque nelle aule di giustizia una vera e propria parentesi economica.

Inoltre, per evitare che i costi della procedura vanifichino le operazioni di rientro, si prevede che i compensi dei professionisti incaricati dal debitore, sano parametrati all’attivo dell’azienda coinvolta e gli stessi saranno prededucibili solamente dal momento in cui la procedura sarà aperta dal tribunale.

Interessantissima novità riguarda l’adunanza dei creditori, che la riforma sopprime. Si prevede infatti l’espressione del voto mediante strumento telematico. nel caso, taluno ritenesse opportuno costituire il contraddittorio, lo stesso dovrà essere garantito e verrà costituito sempre con modalità telematiche. E’ evidente che, se da un alto, ciò snellisce il carico di lavoro delle strutture giudiziarie, dall’altro, rende più difficili le comunicazioni tra debitore e creditori.

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