Riforma del processo civile: cosa prevede la nuova legge?

Redazione 09/11/16
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La nuova legge di riforma della giustizia, o Legge n. 197 del 25 ottobre 2016, ha introdotto importanti novità per il processo civile in Corte di Cassazione. È stato ampliato, in particolare, il ricorso alla camera di consiglio e diminuita l’importanza degli interventi delle parti in causa. Obiettivo dichiarato della legge è quello di garantire l’efficienza della giustizia e tagliare tempi morti, ma non sono mancate le polemiche su quello che viene visto da alcuni come una compromissione dei diritti delle parti.

Ma cosa prevede nel dettaglio la riforma del processo in Cassazione?

 

Le cause civili sono risolte in camera di consiglio

La legge del 25 ottobre modifica innanzitutto l’art. 375 del codice di procedura civile e prevede che le cause civili davanti alle sezioni semplici della Corte di Cassazione siano risolte di regola in camera di consiglio.

Le controversie sono quindi decise in modo molto più semplice e veloce, salvo che “la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”.

 

Gli avvocati possono comunicare solo per iscritto

Nel procedimento camerale però, come previsto dalla nuova legge, gli avvocati e i pubblici ministeri potranno interloquire solo per iscritto. La decisione finale della Corte di Cassazione avverrà quindi soltanto sulla base delle carte depositate dalle parti.

La nuova legge, infatti, modifica e integra l’art. 380-bis del codice, stabilendo espressamente che “in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.

Duri, in proposito, i commenti di alcune associazioni degli avvocati. Emblematiche ad esempio le parole dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), che parla di  “una grave compressione del diritto delle parti di interloquire col giudice”.

 

La semplificazione del filtro in Cassazione

La modifica dell’art. 380-bis permette inoltre una generale semplificazione della procedura del filtro in Cassazione sull’inammissibilità e sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. Similmente a quanto già accadeva in sede penale, il Presidente della sezione indica le eventuali ipotesi di filtro con decreto e senza relazione preliminare del consigliere.

Gli avvocati delle parti ai quali è notificato il decreto hanno comunque facoltà di presentare memorie “non oltre cinque giorni prima” della data stabilita per l’adunanza.

 

Niente più osservazioni scritte dopo il pubblico ministero

Fa discutere, infine, la modifica dell’art. 379 del codice di procedura civile. Con la nuova legge, infatti, dopo l’esposizione del pubblico ministero e la difesa delle parti, nel processo civile in Cassazione agli avvocati non è più permesso presentare osservazioni scritte. Una misura che, ancora una volta, abbrevia e snellisce la procedura ma che rischia di limitare il diritto di intervento delle parti in causa.

Redazione

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