Riforma del lavoro: rito speciale per i licenziamenti

Redazione 06/04/12
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Anna Costagliola

Dopo il lungo periodo di trattative con le parti sociali, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il testo della proposta di riforma del lavoro che è stato trasfuso in un disegno di legge che si appresta ad essere presentato in Parlamento. Si tratta di un testo complesso, che involge aspetti essenziali della disciplina del rapporto di lavoro, coinvolgendo una fetta importante del contenzioso civile esistente.

Il provvedimento, come presentato dal Governo, contempla misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Ciò attraverso i seguenti strumenti di intervento:

a) favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro (cd. «contratto dominante»);

b) valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego: da un lato, contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro, adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione, altresì, di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupazione delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica (vedi l’articolo su questo stesso sito) e favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.

Novità di rilievo è rappresentata dalla previsione di un processo «sprint» per le cause relative ai licenziamenti, attraverso l’istituzione di un nuovo rito «speciale» in cui ogni passaggio non duri più di 30 o 60 giorni. Peraltro, al fine di assicurare il regolare iter dei processi instaurati, a ciascun Tribunale viene imposto di riservare uno spazio settimanale (cd. «spazio dedicato») per la trattazione delle controversie in oggetto, in modo da garantire un numero certo di ore al sicuro espletamento dei processi in tema di licenziamento.

Nelle previsioni del testo del disegno di legge, il rito speciale è destinato a trovare applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

La prima fase del giudizio è quella della «tutela urgente», che si apre con ricorso al Tribunale in funzione del giudice del lavoro, il quale dovrà fissare l’udienza di comparazione delle parti non oltre 30 giorni dal deposito dello stesso.

Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno, per cui, ove non ritenga di decidere immediatamente, darà luogo alla fase istruttoria in funzione dell’assunzione di quegli atti indispensabili alla prosecuzione del giudizio, siano essi richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Terminata l’istruttoria, il giudice decide, con ordinanza immediatamente esecutiva, accogliendo o respingendo il ricorso.

L’eventuale opposizione proposta avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso vale ad aprire la seconda fase del giudizio, destinata anch’essa a svolgersi innanzi ad un giudice unico. L’atto di opposizione va infatti depositato davanti allo stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero dalla sua comunicazione, se anteriore. Il giudice fissa l’udienza non oltre i successivi 60 giorni e dispone la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, al soggetto che subisce l’opposizione almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione (che può avvenire fino a 10 giorni prima dell’udienza). Anche in questa seconda fase il giudice decide nel modo che ritiene più opportuno in ordine all’acquisizione delle prove e provvede, stavolta con sentenza, alla decisione che accoglie o rigetta l’opposizione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione; essa è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Al primo grado di giudizio, definito con la sentenza che decide sull’opposizione, possono poi seguire le due ulteriori fasi di gravame rappresentate dal reclamo in Corte d’appello e dal ricorso in cassazione, fasi anch’esse scandite da tempi decisamente più stretti.

Le nuove regole, una volta approvata definitivamente la legge di riforma del lavoro, si applicheranno alle sole controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della stessa.

 

 

 

 

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