Riforma Cartabia: le modifiche dell’art. 412 c.p.p.

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La riforma Cartabia è intervenuta anche in relazione a molti precetti normativi preveduti dal codice di procedura penale in materia di indagini preliminari.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare una delle disposizioni legislative interessate da questa riforma, vale a dire l’art. 412 cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina l’avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale.

Indice

1. Le modifiche apportate al primo comma


L’art. 22, co. 1, lett. g), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che “al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.»;”.
Dunque, per effetto di queste modificazioni, giova osservare che: 1) mentre “la norma nella sua versione vigente prevedeva l’avocazione obbligatoria da parte del Procuratore per le due ipotesi di mancato esercizio dell’azione penale e della mancata richiesta di archiviazione nel termine” previsto dall’art. 407, co. 3-bis, cod. proc. pen. (C.S.M., Sesta Commissione, Parere sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2022, concernente: Schema di decreto legislativo recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 21/09/2022, p. 25), è adesso stabilito che siffatti termini sono preveduti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, vanno presi in considerazione: a) “tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, commi 3 e 4” (art. 407-bis, co. 2, primo periodo, cod. proc. pen.) e “nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2”, cod. proc. pen.[1]  (art. 407-bis, co. 2, secondo periodo, cod. proc. pen.); b) “venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero” (art. 415-bis, co. 5-ter, primo periodo, cod. proc. pen.)  motivata di differimento della notifica dell’avviso concluse indagini al procuratore generale presso la Corte di Appello; c) sempre venti giorni ma, in questo caso, decorrenti dalla notifica dell’avviso di concluse indagini (così: art. 415-bis, co. 5-ter, secondo periodo, cod. proc. pen.); c) un mese, che decorre dall’avviso di deposito inerente la documentazione relativa alle indagini espletate, dato che l’art. 415-ter, co. 3, primo periodo, cod. proc. pen. si riferisce per l’appunto all’“avviso di deposito indicato al comma 1” (che abbiamo appena menzionato) ovvero dal decreto motivato con cui il procuratore generale ordina “al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni” (art. 415-ter, co. 2, primo periodo, cod. proc. pen.) (anch’esso espressamente richiamato dall’art. 415-ter, co. 3, primo periodo, cod. proc. pen.), ma che va elevato a “tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2”, cod. proc. pen. (art. 415-ter, co. 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).
Ciò posto, una ulteriore (e ultima) modifica al primo comma dell’art. 412 cod. proc. pen. è stato quello di inserire un periodo in cui è stabilito quanto segue: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3”.
Pertanto, fermo restando che è rimasta invariata quella previsione di legge, contenuta sempre nell’art. 412, co. 1, cod. proc. pen., secondo la quale il ““procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione”, per effetto della riforma Cartabia, per verificare se il procuratore generale possa disporre, o meno, l’avocazione delle indagini, costui può fare riferimento alle disposizioni legislative appena citate (di cui in parte già esaminate), nei commi richiamati sempre in questo primo comma, che rispettivamente dispongono quanto sussegue: I) “Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, ne’ richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e’ comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta” (art. 415-bis, co. 5-quater, cod. proc. pen.); II) “Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater” (art. 415-bis, co. 5-quinquies, cod. proc. pen.); III) “Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, ne’ ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate e’ depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e’ altresi’ immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito e della facolta’ di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresi’ l’indicazione della facolta’ di cui al comma 3. Copia dell’avviso e’ comunicata al procuratore generale presso la corte di appello” (art. 415-ter, co. 1, cod. proc. pen.); IV) “Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e’ decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine e’ pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonche’ il comma 5-quinquies dell’articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, e’ notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi” (art. 415-ter, co. 3, cod. proc. pen.).
Dunque, ai fini dell’applicabilità dell’art. 412, co. 1, cod. proc. pen., come appena visto, anche tali precetti normativi devono essere considerati nel caso di specie e, di conseguenza, sono “praticabili le nuove ipotesi di finestre di giurisdizione previste dalle norme richiamate” (Procura generale della Corte di Cassazione, Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice, 19 gennaio 2023, p. 40).
Tuttavia, posto che la “norma non indica un termine entro il quale va adottato il decreto di avocazione”, si è ritenuto che “indicazioni in tal senso possano ricavarsi dal nuovo art. 415-ter c.p.p. nella parte in cui prevede, al comma 2, che il Procuratore generale, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, senza ricevere la comunicazione di deposito degli atti di cui al comma 1, “se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari … ordina con decreto motivato al Procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito entro un termine non superiore a venti giorni” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 40) atteso “che l’obbligo di deposito in segreteria di cui al comma 1 riguarda i casi nei quali si deve dare comunicazione al Procuratore generale ai sensi del novellato art. 127 disp. att. c.p.p. (lett. a) e che la norma indica un preciso timing per l’alternativa tra avocazione ed ordine di deposito degli” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 40).
Ad ogni modo, la “mancanza di sanzioni processuali per l’inosservanza del termine e la possibilità per interessati di attivare la c.d. finestra di giurisdizione in caso di inerzia (…) sembrano però qualificare tale termine come meramente acceleratorio” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 40).


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2. La modifica apportata al secondo comma


Per quanto invece concerne il comma secondo, l’art. 22, co. 1, lett. g), n. 2, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 statuisce che “al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.»;”.
Quindi, se prima il Procuratore generale poteva altresì disporre l’avocazione a seguito della sola comunicazione prevista dall’art. 409, co. 3, cod. proc. pen. (vale a dire quella riguardante la fissazione dell’udienza e che ha come destinatario il procuratore generale presso la Corte di Appello), ora ciò è possibile anche in relazione alla comunicazione preveduta dall’art. 415-bis, co. 5-quater, cod. proc. pen., vale a dire la comunicazione al pubblico ministero e al procuratore generale presso la Corte di Appello del decreto con cui il giudice decide sulla richiesta con cui la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., chiedono all’autorità giudicante di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale.

Queste sono state dunque le modificazioni che hanno riguardato tale norma procedurale.
Non resta dunque che aspettare come l’art. 412 cod. proc. pen., così riformulato, verrà interpretato in sede giudiziale.

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