Riflessioni su una possibile soggettività giuridica per una futura personalità informatica

Scarica PDF Stampa

L’informazione è contagiosa: una volta creata tende a diffondersi” (Seth Lloyd)

 

Si parla di una accelerazione della tecnologia informatica tale da creare in un futuro, non poi così lontano, verso la metà del secolo, una intelligenza non esclusivamente biologica in grado di competere se non superare l’intelligenza umana.

Già adesso lo sviluppo dell’informatica sta modificando aspetti della vita umana che si riflettono sui nostri rapporti sociali e, quindi, sulle modalità di espressione delle nostre capacità giuridiche, dai contratti, alle procedure, dalla contabilità, alle responsabilità.

Tuttavia, quello che qui preme è evidenziare una ulteriore modifica nei rapporti giuridici che un tale sviluppo potrà comportare.

Si prevede che nei prossimi decenni computer sempre più potenti interagiranno con la biotecnologia e la nano robotica, fino a ricreare sull’intelligenza artificiale, mediante scansioni cerebrali, l’intero cervello. Si avrà la possibilità di “trasferire” la mente umana dal corpo biologico al computer, come di interagire a livello cerebrale con la macchina in una sintesi di intelligenze biologiche e artificiali.

Questo, se accadrà, comporterà un’esplosione di intelligenza artificiale che arriverà ad auto-progettarsi e quindi, potenzialmente, a replicarsi migliorando, ma quale è la differenza fondamentale tra la nostra intelligenza e quella informatica?

La “coscienza” del sé, che è strutturata in emozioni e sentimenti attraverso il rapporto con gli altri, che oscilla tra il conflittuale e il collaborativo, secondo una etica in parte erede della nostra evoluzione e in parte creata dalla comunicazione sociale in cui viviamo.

Or bene, se noi pensiamo alla terminologia giuridica per cui si è passati dalla persona fisica, a cui era attribuita la capacità giuridica ultima di tutto l’ordinamento giuridico, alla ottocentesca invenzione della persona giuridica confacente allo sviluppo industriale, in cui il soggetto di diritto è una entità staccata dalla persona fisica stessa, ossia dall’entità uomo e molte volte a questa si contrappone, non appare strano, una volta che l’intelligenza artificiale abbia raggiunto una propria “coscienza del sé” e sia addirittura in grado di auto progettarsi, con il potenziale trasferimento in essa di un cervello umano con tutte le sue “emozioni”, che essa diventi soggetto naturale di diritti e per tale via una persona non tanto giuridica quanto metafisica, posta al di là degli elementi fisici umani, in cui si riassumono gli elementi essenziali, ossia i principi, su cui poggia la necessità di una disciplina giuridica, secondo il concetto aristotelico di “filosofia prima” o “scienza di cui andiamo in cerca” (Abbagnano).

D’altronde già il concetto di “soggettività” nel diritto tributario ha messo ulteriori premesse teoriche per una tale via, quando si afferma che certe organizzazioni, pur essendo prive di capacità giuridica, hanno comunque una propria rilevanza nell’ordinamento vigente, seppure solo come soggetti passivi di imposta.

Il progressivo affermarsi di una intelligenza artificiale prodotta dall’uomo e dotata via via di una crescente capacità cognitiva, fino al raggiungimento di una autocoscienza, nel giungere ai sentimenti e alle emozioni proprie dell’uomo, quali estensioni dell’esistenza umana, viene a porre domande sul suo essere giuridico e sui diritti necessari al suo sostentamento, perché il creare una intelligenza autonoma e pari se non superiore alla nostra, non può avvenire senza riconoscere dei diritti e doveri basilari alla sua stessa continuità esistenziale, se non si vorranno mettere le premesse nel negare di futuri conflitti, all’opposto non resta che creare sottili distinzioni in divenire tra “noi” e “loro” nel tentativo di mantenere una superiorità dei creatori, quando gli stessi padri si rivoltarono ( Nietzsche )

Noi siamo il prodotto di uno “stato quantistico complessivo dell’universo” che “è iniziato in modo elementare e si evolve seguendo un piccolo insieme di leggi” (Lloyd), in questo evolversi continuo potremmo essere tramite di una nuova forma che nel relazionarci darà luogo a nuove teorie giuridiche secondo un concetto di complessità dell’azione, con la stessa differenza che vi è tra la speculazione a breve e l’investimento a lungo termine.

Dobbiamo considerare che il porre una domanda necessita una risposta e lo stesso silenzio è comunque una risposta, circostanza che provoca la dinamicità del pensiero ossia la nascita di nuova informazione; anche il negare non può eliminare l’affermazione sugli eventi seppure in sospeso, scorrerà carsicamente pronta a riemergere diversamente contestualizzata, la domanda ha di per sé preparato i presupposti per modificare le basi teoriche su cui poggia il complesso delle azioni umane.

Le domande sono “deviazioni”, forse causa di possibili “errori” che comunque costituiscono presupposti del progresso da cui l’apparente irrazionalità non può essere mai del tutto esclusa ( Feyerabend).

 

Bibliografia

  • N. Abbagnano, Metafisica in Dizionario di Filosofia, UTET;

  • R. Kurzweil, La singolarità è vicina, Apogeo;

  • S. Lloyd, Il programma dell’universo, Einaudi;

  • I. Lakatos – P.K.Feyerabend, Sull’orlo della scienza. Pro e contro il metodo, Raffaele Cortina.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento