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Indice
1. Riesame del sequestro preventivo: il nodo sull’onere documentale
Il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile un’impugnazione proposta avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino, in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all’indagato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione della legge processuale, sostenendosi come il presupposto, su cui si basava il provvedimento (la non avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro), fosse errato, dato che l’ordine di esecuzione del sequestro era stato inviato agli istituti di credito che, a loro volta, avevano conseguentemente bloccato i conti correnti dell’indagato. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La Cassazione chiarisce: acquisizione degli atti a carico dell’autorità procedente
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale: non “è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell’esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all’esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini” (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021).
3. Nessun onere per il ricorrente di produrre l’atto impugnato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, sia onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che non è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell’esecuzione del sequestro poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente.
Laddove, quindi, si imponga invece un onere di tal fatta a carico del ricorrente, ben si potrà contestare un provvedimento, in occasione del quale è stato imposto codesto onere, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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