Riempimento del contratto absque pactis

Redazione 21/09/18
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Nel caso di sottoscrizione di un documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso, soltanto nell’ipotesi in cui il sottoscrittore assume che il riempimento del contratto sia avvenuto absque pactis (c.d. sine pactis) , ovvero in maniera non autorizzata (cfr. Cass. civ. sentenza n. 18059/2007).

In tale ipotesi il documento uscirebbe dalla sfera di controllo del sottoscrittore, sicchè l’intepolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, tale da escludere la provenienza del documento dal sottoscrittore.

L’onere di provare l’abusivo riempimento insorge in capo al ricorrente.

L’efficacia probatorio della scrittura privata

L’articolo 2720 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Lo strumento della querela rimuove gli effetti del documento in bianco erga omnes. 

Pertanto, se il sottoscrittore di un foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco, per denunciare il riempimento abusivo avvenuto senza la preventiva autorizzazione, deve proporre querela.

L’atto di disconoscimento

Al contrario l’interessato se intende contestare l’autenticità dell’atto deve farlo con uno specifico atto di disconoscimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 14091/2000).

Ogni parte ha dunque la facoltà di disconoscere una scrittura privata prodotta dall’altra parte.
Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall‘articolo 214 c.p.c., il quale stabilisce testualmente che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
Deve ritenersi che il disconoscimento non sia vincolato al rispetto di determinati requisiti formali, essendo sufficiente che esso sia tempestivo al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria.
In ogni caso è opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento.

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