Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili: la circolare del Ministero del lavoro sul nuovo rito applicabile ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione

Redazione 04/11/11
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di Anna Costagliola

Con la circolare n. 28 del 2 novembre 2011, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 che, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo all’art. 6 le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della L. 689/1981.

Quanto ai giudizi in questione, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge delega (art. 54 L. 69/2009), sono state mantenute ferme le speciali disposizioni in materia di competenza previste dalla precedente normativa, nonché le ulteriori peculiarità del rito disciplinato dalla L. 689/1981, tenendosi in conto del mutato quadro normativo costituzionale e degli interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Le indicazioni fornite dalla circolare attengono a taluni specifici aspetti del procedimento, quali:

a) sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: l’art. 6 del D.Lgs. 150/2011 consente al giudice la possibilità di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo le modalità descritte dal precedente art. 5 con cui è stata resa una uniforme disciplina del procedimento di inibitoria, applicabile ad un’articolata serie di controversie assoggettate ai tre riti modelli cui sono stati ricondotti i procedimenti speciali nell’opera di riordino e di semplificazione attuata dal legislatore. Detta norma ammette che la sospensione possa essere concessa dal giudice, con ordinanza non impugnabile, nei soli casi in cui sia stata espressamente richiesta dall’opponente, e solo quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni, di cui il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione del provvedimento di sospensione.

In attuazione del principio del contraddittorio, sulla istanza di sospensione il giudice decide alla prima udienza di comparizione delle parti; tuttavia, se durante il tempo occorrente per l’instaurazione del contraddittorio le ragioni dell’opponente rischiano di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, la parte può chiedere che la sospensione del provvedimento sia disposta inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza. In tal caso, il provvedimento di sospensione, pena la sua inefficacia, dovrà essere confermato alla prima udienza successiva con ordinanza non impugnabile;

b) dovere per il giudice di esaminare il ricorso nel merito anche quando l’opponente o il suo difensore non si presentino alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, tutte le volte in cui l’illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall’opponente (in questo senso si era già espressa Corte cost., sent. 534/1990), ovvero quando l’autorità che ha emesso il provvedimento abbia omesso il deposito di copia del rapporto e degli atti connessi (vedi Corte cost., sent. 507/1995). In questi casi, pertanto, il giudice non può convalidare il provvedimento con ordinanza, ma dovrà decidere l’opposizione nel merito, con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze;

c) possibilità per l’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata di stare in giudizio personalmente e di avvalersi anche di un funzionario appositamente delegato. Viene in tal modo confermata la deroga alle regole dettate dal R.D. 1611/1933 in tema di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, spettante in via ordinaria all’Avvocatura dello Stato. Relativamente alle modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, si sottolinea nella circolare che, anche sotto la vigenza della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 150/2011, gli uffici debbano seguire la normativa generale del codice di procedura civile;

d) regime delle decadenze: con la sottoposizione del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione al rito del lavoro, mentre per l’opponente il termine ultimo per le richieste probatorie e per il deposito dei documenti coincide con il ricorso introduttivo del giudizio (art. 414, co. 4 e 5, c.p.c.), per l’Amministrazione convenuta operano le preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c., per cui è nella memoria difensiva (da depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza) che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, le proprie difese in fatto e diritto, nonché devono essere indicati i mezzi di prova e i documenti da depositare;

e) poteri istruttori e decisori del giudice: con il passaggio al rito del lavoro, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 150/2011 e 421 c.p.c. il giudice può disporre anche d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione dei mezzi di prova, nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice civile. Tali poteri «officiosi» del giudice nel processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione costituiscono, come negli altri procedimenti in cui sono contemplati, un’eccezione rispetto alla regola rappresentata dalla necessità di allegazione di parte.

Quanto alla fase conclusiva del giudizio, per essa valgono oggi le regole dettate dall’art. 429 c.p.c. unitamente a quelle stabilite dai commi 11 e 12 del D.Lgs. 150/2011. In particolare, tale ultima disposizione prevede la possibilità per il giudice, con la sentenza che accoglie il ricorso, di annullare, in tutto o in parte, l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che in ogni caso non può risultare inferiore al minimo edittale;

f) regime impugnatorio: benché manchi una norma specifica sull’appello, la sentenza che definisce (in rito o nel merito) il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sarà assoggettata ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze. Ciò appare in coerenza anche con quanto disposto dal comma 6 del D.Lgs. 150/2011 in ordine alla declaratoria di inammissibilità con sentenza invece che con ordinanza del ricorso proposto tardivamente, proprio al fine di omogeneizzare i vari casi di pronunce in modo da renderli tutti soggetti agli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile. Con riguardo al giudizio di appello, la circolare evidenzia poi come con il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro sia divenuto applicabile anche al procedimento in questione il disposto dell’art. 437 c.p.c., secondo il quale non sono ammissibili nuove domande od eccezioni, né nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

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