Ricorso per decreto ingiuntivo

Solidea Marzo 30/04/21
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Introduzione: cos’è il decreto ingiuntivo? A cosa serve e chi può proporlo?

Il Decreto ingiuntivo o provvedimento monitorio è uno strumento disciplinato dal Libro IV “Dei Procedimenti Speciali”, Titolo I “Dei procedimenti Sommari”, al Capo I “del Procedimento di Ingiunzione” messo a disposizione del creditore per il recupero del proprio credito. L’Articolo 633

c.p.c. disciplina quelle che sono le c.d. “Condizioni di Ammissibilità” del procedimento che avviene su “Domanda di chi è creditore di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna”.

Rappresenta uno strumento efficace messo a disposizione del ricorrente che gli permette di poter ottenere, in base alla valutazione fatte dal magistrato sull’esistenza di determinati requisiti previsti dall’articolo 642 c.p.c., un titolo esecutivo, in tempi brevi, per aggredire i beni del debitore.

La peculiarità di tale procedimento consiste nella snellezza e celerità del procedimento. Una volta ottenuto il provvedimento munito della formula esecutiva, esso costituisce titolo esecutivo che legittima il creditore ad esperire l’espropriazione forzata (come il pignoramento dei beni del debitore).

Può essere proposto da qualsiasi soggetto giuridico (persone fisiche e persone giuridiche). Le parti di tale procedimento sono le seguenti:

  • il creditore viene definito ricorrente o ingiungente;
  • il debitore è il resistente o ingiunto.

Per depositare il ricorso occorrono due condizioni:

  • il ricorrente sia titolare di un diritto di credito;
  • abbia una prova scritta del credito vantato.

Si parla di somme di denaro liquide ed esigibili, cioè quantificata nel suo preciso ammontare e deve riguardare un credito già scaduto in modo tale che sia esigibile.

Il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto oltre che una somma di denaro anche la consegna di una cosa mobile purché sia determinata, ad esempio la consegna di documenti societari o condominiali qualora ad un socio venisse limitato l’accesso alla documentazione contabile dell’azienda o la mancata consegna da parte dell’amministratore di condominio del bilancio sulle spese condominiali in seguito a dei lavori apportati all’abitazione.

1.  Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non provvisoriamente esecutivo

Il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo o non provvisoriamente esecutivo.

Se il giudice accoglie il ricorso, ingiunge al debitore di pagare la somma di denaro o consegnare la quantità di beni richiesti entro il termine di 40 giorni.

Nei casi previsti dalla legge, il decreto può essere provvisoriamente esecutivo, ovvero quando il giudice ingiunge il pagamento non entro i 40 giorni usuali ma immediatamente, cioè entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, qualora il credito di fondi su determinati elementi previsti dalla legge, quali :

  • cambiale;
  • assegno bancario;
  • assegno circolare;
  • certificato di liquidazione di borsa;
  • atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

in moti si interrogano sulla idoneità come mezzo di prova della fattura per l’emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria e se il giudice possa concedere la provvisoria esecutorietà sulla base delle stesse.

La fattura nel giudizio monitorio rappresenta solo il titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma non rappresenta prova dell’esistenza del credito che dovrà essere dimostrato dall’opposto nel caso in cui si faccia opposizione allo stesso. inoltre non è uno strumento che consente la concessione della provvisoria esecutività; La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito ritenendo che: ”La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5071 del 3 marzo 2009).

La provvisoria esecuzione non può essere disposta automaticamente dal giudice ma va richiesta dal ricorrente all’interno del ricorso per decreto ingiuntivo. Affinché ci sia la concessione della provvisoria esecutività occorre l’esistenza del Periculum in mora e del Fumus boni iuris, ovvero, vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, vada a comprovare il diritto fatto valere (concesso in via cautelativa). Al di fuori di queste ipotesi vi sono casi di provvisoria esecuzione ex lege, ossia esistono specifiche disposizioni in cui il decreto ingiuntivo viene considerato immediatamente esecutivo per legge; Ad esempio il decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità oppure il decreto emesso per il pagamento delle spese condominiali su istanza dell’amministratore di condominio sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

2.   La decisione del giudice

Il giudice, una volta depositato il ricorso da parte del ricorrente, deve pronunciarsi entro 30 giorni e lo farà in merito:

  • Richiesta di integrazione probatoria

Qualora il giudice ritenga la domanda non sufficientemente motivata, invita il ricorrente a provvedere con una integrazione e specificazione probatoria. Nel caso in cui il ricorrente non ottemperi all’invito o non ritiri il ricorso, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato.

  • Rigetto del ricorso

Se mancano i presupposti richiesti per l’emissione del decreto, qualora ritenga non provato il credito o il ricorrente non provveda all’integrazione probatoria rigetterà la domanda.

Il rigetto del ricorso non impedisce al creditore di riproporlo.

  • Accoglimento del ricorso

Se la richiesta è fondata, il giudice la accoglie ed emette il decreto ingiuntivo.

Il decreto contiene:

  • l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto dal ricorrente;
  • il termine entro cui l’ingiunto può proporre opposizione (40 giorni), con avvertimento che se non propone opposizione il decreto diverrà esecutivo.

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica.

Il procedimento di ingiunzione avviene inaudita altera parte, ovvero si giunge ad una pronuncia da parte del giudice arrivando ad una conclusione, prescindendo dal rendere note tutte le parti coinvolte, ovvero il giudice emette il decreto senza ascoltare le ragioni del debitore, ma unicamente quelle del creditore. Soltanto in un secondo momento, qualora il debitore si opponga al decreto ingiuntivo si instaura un procedimento ordinario in cui si invertono le parti processuali all’interno del procedimento.

3. Decreto ingiuntivo non provvisoriamente ingiuntivo

La notificazione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria. Il termine è perentorio e la notifica determina la pendenza della lite e interrompe il decorso della prescrizione. In caso di mancata notifica del decreto, la parte alla quale non è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione, può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, la dichiarazione d’inefficacia.

Nei 40 giorni decorrenti dalla notifica, il debitore:

  • può adempiere;
  • può proporre opposizione;
  • può non adempiere e né proporre opposizione: in questo caso, il decreto ingiuntivo (decorsi i 40 giorni) diventa definitivo e il creditore può chiedere l’apposizione della formula esecutiva. Ne segue la notifica del titolo esecutivo e del precetto e, decorsi 10 giorni, l’inizio dell’esecuzione forzata. Inoltre, quando il decreto è divenuto esecutivo, il creditore può iscrivere ipoteca

4. Decreto ingiuntivo provvisoriamente ingiuntivo

Anche nel caso del decreto provvisoriamente esecutivo, la notificazione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria. La differenza rispetto al decreto non immediatamente esecutivo risiede nel fatto che il decreto costituisce già titolo esecutivo e il creditore non deve attendere il decorso dei 40 giorni né controllare che il debitore non abbia

formulato opposizione, per ottenere l’apposizione della formula esecutiva. Il creditore che abbia ottenuto la provvisoria esecuzione:

  • dispone di un titolo che è già valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 655 p.c.);
  • può notificare immediatamente al debitore ingiunto il decreto munito di formula esecutiva, unitamente al precetto;
  • decorsi 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto ed entro 90 giorni dalla notifica, può iniziare l’esecuzione

5. Che cosa può fare il debitore che riceve un decreto ingiuntivo?

L’ingiunto o debitore può formulare opposizione al decreto ingiuntivo. L’opposizione si instaura con un ordinario giudizio di cognizione, pertanto, si ha un inversione delle parti:

  • l’opponente, ovvero il debitore ingiunto;
  • l’opposto, ossia il creditore che ha ottenuto il provvedimento

Il giudice, in questa sede, deve accertare la fondatezza del credito. L’obiettivo dell’opponente è ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione (se il decreto è provvisoriamente esecutivo) e la revoca del decreto ingiuntivo.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, il mancato esperimento dello stesso comporta l’improcedibilità della domanda. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui è previsto il ricorso.

L’opposizione deve essere proposta:

  • entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto,
  • entro 50 giorni se l’intimato risiede in Europa; entro 60 giorni se l’intimato risiede al di fuori dell’Unione europea, il termine non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 120 giorni;
  • tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti

L’opposizione è inammissibile se esperita oltre i termini previsti dalla legge, salvo il caso

di opposizione tardiva, disciplinato dall’ art. 650 c.p.c.), che ricorre allorché il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo nei casi di irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.

In ogni caso, l’opposizione tardiva è inammissibile decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione (il pignoramento).

i termini di comparizione sono ordinari per entrambe le parti.

In merito alla fase probatoria ed alla proposizione dei mezzi di prova ci si è chiesti se il saldo del conto corrente bancario o postale possa essere utilizzato come documento indiziario, in merito una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:” nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14357 del 27 maggio 2019).

6. Come può concludersi il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione può concludersi con:

  • il rigetto dell’opposizione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione;
  • l’accoglimento integrale dell’opposizione, il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza;
  • l’accoglimento parziale dell’opposizione, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

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