Ricorso avverso gli atti di una gara per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori, misura contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di un nuovo collegamento viario per mancata adozione di un

Lazzini Sonia 26/02/09
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Anche il Consiglio di Stato ritiene che la ricorrente non debba trovate soddisfazione per palesi mancanze nei singoli curriculum di puntuali precisazioni circa l’oggetto dell’incarico precedentemente svolto
 
Al riguardo, in primo luogo va evidenziato come sia infondata in linea di fatto la tesi di fondo prospettata in appello, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe travisato le censure dedotte, incentrate sull’utilizzazione da parte della commissione di gara di criteri disomogenei di valutazione dei curricula; criteri i quali, ove ricondotti ad omogeneità, avrebbero determinato alternativamente un punteggio di 15,63 in favore dell’a.t.i. ricorrente e di 1,97 in favore dell’aggiudicataria finale ve la legge di gara fosse stata interpretata in modo rigido, nel senso della non valutabilità degli incarichi le cui categorie e classi non risultino espressamente indicate nel curriculum, oppure rispettivamente p. 21,96 e 17,60, in caso di interpretazione estensiva, nel senso della possibilità per la commissione di desumere dalla descrizione dell’incarico elementi ulteriori rispetto a quelli precisati nel curriculum. Sennonché nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado tale alternatività non si coglie affatto, in esso sostenendosi esclusivamente che l’istante e la controinteressata avrebbero avuto titolo a vedersi attribuiti questi ultimi punteggi, senza peraltro svolgere alcuna contestazione in ordine al criterio c.d. restrittivo. Ne consegue che, una volta verificato che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere più di 15,63 punti, comprensibilmente, o meglio correttamente (poiché non avrebbe potuto pronunciarsi in proposito), il TAR non ha verificato se, in base allo stesso criterio restrittivo, l’aggiudicataria finale  avrebbe ottenuto un punteggio inferiore a quello di 17,60; ne consegue, altresì, l’inammissibilità delle doglianze, svolte in questa sede ma non anche in primo grado, intese a sostenere che la medesima l’aggiudicataria finale  avrebbe dovuto conseguire punti 1,97_In conclusione, come ritenuto dal TAR all’a.t.i. competono ulteriori 0,02 e 0,04 punti per gli incarichi nn. 4 e 5 della capogruppo; competono inoltre, secondo quanto sopra ritenuto dalla Sezione, ulteriori complessivi p. 0,3 per gli incarichi nn. 2, 3 e 4 del mandante. Tanto conduce ai un punteggio totale di 15,93, tuttavia insufficiente a superare quello di 17,60 dell’aggiudicataria finale , come detto intangibile anche in caso di accoglimento delle doglianze proposte in primo grado dirette a contestare il punteggio di 19,12 assegnato dalla commissione alla medesima aggiudicataria finale . In altri termini, come anche in tal caso ritenuto dal TAR, l’a.t.i. ricorrente non supera la prova di resistenza, restando classificata al secondo posto della graduatoria di gara
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 470 del 28 gennaio 2009, inviata per la pubblicazione in data 5 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolare il seguente passaggio:
 
A.- Incarichi della mandataria ALFA:
a.- Incarichi nn. 1, 8, 10, 11 e 13: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e/o IIIc (parametro 3) e/o per importo delle opere (parametro 4) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum, ovvero di più puntuali precisazioni circa l’oggetto dell’incarico;
b.- Incarichi nn. 2, 3 e 6: la loro mancata valutazione è giustificata dalla indicazione nel curriculum del relativo oggetto come “prestazione di supporto alla progettazione”, ossia di un’attività non prevista come valutabile (essendo tale solo quella di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei cantieri);
c.- Incarichi nn. 4 e 5: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum o di specifiche precisazioni, mentre circa l’omessa valutazione dell’importo dei lavori (parametro 4), invece indicato per l’incarico n. 4 e da ciò desumibile per il l’incarico n. 5, riguardante gli stessi lavori, il TAR ha dato atto della spettanza della corrispondente differenza di punteggio (0,02 e 0,04, aggiunti ai p. 15,57 attribuiti dalla commissione, quindi per un totale di 15,63), come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente;
d.- Incarico n. 7: l’omessa attribuzione di punteggio per attività di progettazione (paramento 1), per attività di progettazione esecutiva (parametro 2), per le categorie Ig e IIIc (parametro 3) e per importo delle opere (parametro 4) è giustificata dalla mancata indicazione delle predette attività (l’incarico viene infatti definito di “consulenza specialistica”) e dei relativi dati o specifiche precisazioni nel curriculum.
B.- Incarichi nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’ing. *******: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie VIa e/o Ig e/o IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati o specifiche precisazioni nel curriculum.
C.- Incarichi dell’ing. ALFAMA:
a.- incarichi nn. 1, 2, 3, 4 e 5: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e/o IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione delle medesime nel curriculum, in cui è specificata invece l’inerenza alla categoria valutata;
b.- incarichi nn. 14, 15, 22, 23, 24 e 26: correttamente la commissione non li ha considerati come rientranti nella categoria valutabile IIIc (impianti di illuminazione), giacché nel curriculum sono indicati come riguardanti la diversa e non valutabile “categ. IVc”, eccetto l’ultimo per il quale non è indicata alcuna categoria, ma l’oggetto (“riqualificazione barriere di sicurezza”) non ne consente comunque la riconduzione alla categoria IIIc in carenza, come in tutti gli altri casi, di più puntuali specificazioni.
D.- Incarichi dell’ing. ALFAPI:
a.- incarico n. 1: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le classi e la categoria IIIc (parametro 3, lett. e) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum, ovvero di più puntuali precisazioni circa l’oggetto dell’incarico;
b.- incarichi nn. 2, 3 e 4: l’omessa considerazione che le attività hanno riguardato sia la progettazione che il coordinamento (parametro 1, lett. e) effettivamente non si giustifica, posto che dall’oggetto degli incarichi (“progettazione perizia di variante n. 2 e aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento …”) si evince che anche di coordinamento si è trattato; si giustifica, invece, la mancata attribuzione del punteggio relativo alla progettazione di livello “esecutivo” (parametro 2, lett. c) e di quello relativo tutte le categorie di opere (parametro 3, lett. e), stante la mancanza delle rispettive indicazioni o precisazioni nel curriculum;
c.- incarichi nn. 8, 9 e 10: la mancata attribuzione di punti 0,18 (in luogo di 0,09) per progettazione di tutti i livelli (parametro 2, lett. g) si giustifica perché nulla è precisato al riguardo; inoltre, in ordine all’ultimo incarico, ai fini della valutazione del parametro 3 la commissione correttamente ha tenuto conto solo della categoria VI, segnalata in curriculum, e non anche di altre non indicate.>
 
a cura di *************
 
 
N. 470/09 ********
N.   4837   ********
ANNO   2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4837/07 Reg. Gen., proposto da ALFA INGEGNERIA s.r.l., in personale del legale rappresentante in carica, ING. **************, ING. **************** e ING. *************, ciascuno in proprio e, rispettivamente, in qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentati e difesi dagli ************************ e ****************, elettivamente domiciliati presso i medesimi in Roma, via G. Mercalli n. 13;
CONTRO
il Comune di VALTOPINA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. *********************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ************** in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;
E NEI CONFRONTI
di BETA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 27 aprile 2007 n. 332 del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008, relatore il consigliere *************’Utri ***********, uditi per le parti gli *************** e **********;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
         Con atto inviato per la notifica il 29 maggio 2007 e depositato l’8 giugno seguente la ALFA Ingegneria s.r.l. e gli ingg. ***************, **************** e *************, in proprio ed in qualità di mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo partecipante alla selezione pubblica indetta dal Comune di Valtopina per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori, misura contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di un nuovo collegamento viario, hanno appellato la sentenza 27 aprile 2007 n. 332 del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con la quale è stato respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore della BETA s.r.l., nonché per il risarcimento del danno.
         Esposto di aver lamentato in primo luogo che la contestata attribuzione all’a.t.i. ALFA ed alla BETA di punti 15,57 e rispettivamente 19,12 deriva dalla mancata adozione di un criterio unitario nella valutazione dei curricula dei concorrenti, mentre applicando criteri omogenei i risultati sarebbero stati ben diversi (p. 15,63 in favore dell’a.t.i. ALFA e p. 1,97 in favore di BETA interpretando rigidamente la legge di gara, ovvero p. 21,96 e 17,60 interpretandola estensivamente), ma il primo giudice ha travisato il contenuto di censure, a sostegno dell’appello hanno dedotto violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei rr.dd. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827, dell’art. 17 della legge n. 109/1994, degli artt. 64, co. 5, e 68, co. 3, del D.P.R. n. 554/1999, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell’avviso di gara.
         In sintesi, hanno dettagliatamente illustrato le formulate due ipotesi.
         Il Comune di Valtopina si è costituito in giudizio in data 13 luglio 2007 e con memorie del 17 settembre 2007 e 2 ottobre 2008, eccepita l’inammissibilità dell’appello in quanto incentrato su censure introdotte per la prima volta in secondo grado, ne ha comunque confutato analiticamente la fondatezza. A loro volta i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e richieste con memoria dell’11 ottobre 2008.
         All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.
DIRITTO
         Gli appellanti non hanno provveduto a depositare in atti, neppure all’odierna udienza pubblica, gli avvisi di ricevimento delle notifiche avviate nei confronti delle parti appellate, una delle quali non si è costituita in giudizio. Tuttavia, la Sezione ritiene di poter prescindere dal trarre da tale circostanza la conseguenza dell’inammissibilità dell’appello, dal momento che il medesimo può essere agevolmente respinto.
         Al riguardo, in primo luogo va evidenziato come sia infondata in linea di fatto la tesi di fondo prospettata in appello, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe travisato le censure dedotte, incentrate sull’utilizzazione da parte della commissione di gara di criteri disomogenei di valutazione dei curricula; criteri i quali, ove ricondotti ad omogeneità, avrebbero determinato alternativamente un punteggio di 15,63 in favore dell’a.t.i. ALFA e di 1,97 in favore di BETA ove la legge di gara fosse stata interpretata in modo rigido, nel senso della non valutabilità degli incarichi le cui categorie e classi non risultino espressamente indicate nel curriculum, oppure rispettivamente p. 21,96 e 17,60, in caso di interpretazione estensiva, nel senso della possibilità per la commissione di desumere dalla descrizione dell’incarico elementi ulteriori rispetto a quelli precisati nel curriculum. Sennonché nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado tale alternatività non si coglie affatto, in esso sostenendosi esclusivamente che l’istante e la controinteressata avrebbero avuto titolo a vedersi attribuiti questi ultimi punteggi, senza peraltro svolgere alcuna contestazione in ordine al criterio c.d. restrittivo. Ne consegue che, una volta verificato che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere più di 15,63 punti, comprensibilmente, o meglio correttamente (poiché non avrebbe potuto pronunciarsi in proposito), il TAR non ha verificato se, in base allo stesso criterio restrittivo, BETA avrebbe ottenuto un punteggio inferiore a quello di 17,60; ne consegue, altresì, l’inammissibilità delle doglianze, svolte in questa sede ma non anche in primo grado, intese a sostenere che la medesima BETA avrebbe dovuto conseguire punti 1,97.
         Quanto alle doglianze restanti (rubricate “Ipotesi B: interpretazione estensiva”), in ordine a quelle concernenti le valutazioni riguardanti l’a.t.i. ALFA, che nella prospettazione dell’appellante porterebbero ad attribuirle punti 21,96, premesso che, per quanto esposto appena sopra, deve ritenersi fermo il criterio di valutare esclusivamente le caratteristiche del singolo incarico emergenti dai dati espressamente risultanti nel rispettivo curriculum, si osserva quanto segue:
A.- Incarichi della mandataria ALFA:
a.- Incarichi nn. 1, 8, 10, 11 e 13: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e/o IIIc (parametro 3) e/o per importo delle opere (parametro 4) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum, ovvero di più puntuali precisazioni circa l’oggetto dell’incarico;
b.- Incarichi nn. 2, 3 e 6: la loro mancata valutazione è giustificata dalla indicazione nel curriculum del relativo oggetto come “prestazione di supporto alla progettazione”, ossia di un’attività non prevista come valutabile (essendo tale solo quella di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei cantieri);
c.- Incarichi nn. 4 e 5: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum o di specifiche precisazioni, mentre circa l’omessa valutazione dell’importo dei lavori (parametro 4), invece indicato per l’incarico n. 4 e da ciò desumibile per il l’incarico n. 5, riguardante gli stessi lavori, il TAR ha dato atto della spettanza della corrispondente differenza di punteggio (0,02 e 0,04, aggiunti ai p. 15,57 attribuiti dalla commissione, quindi per un totale di 15,63), come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente;
d.- Incarico n. 7: l’omessa attribuzione di punteggio per attività di progettazione (paramento 1), per attività di progettazione esecutiva (parametro 2), per le categorie Ig e IIIc (parametro 3) e per importo delle opere (parametro 4) è giustificata dalla mancata indicazione delle predette attività (l’incarico viene infatti definito di “consulenza specialistica”) e dei relativi dati o specifiche precisazioni nel curriculum.
B.- Incarichi nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’ing. *******: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie VIa e/o Ig e/o IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati o specifiche precisazioni nel curriculum.
C.- Incarichi dell’ing. ALFAMA:
a.- incarichi nn. 1, 2, 3, 4 e 5: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le categorie Ig e/o IIIc (parametro 3) è giustificata dalla mancata indicazione delle medesime nel curriculum, in cui è specificata invece l’inerenza alla categoria valutata;
b.- incarichi nn. 14, 15, 22, 23, 24 e 26: correttamente la commissione non li ha considerati come rientranti nella categoria valutabile IIIc (impianti di illuminazione), giacché nel curriculum sono indicati come riguardanti la diversa e non valutabile “categ. IVc”, eccetto l’ultimo per il quale non è indicata alcuna categoria, ma l’oggetto (“riqualificazione barriere di sicurezza”) non ne consente comunque la riconduzione alla categoria IIIc in carenza, come in tutti gli altri casi, di più puntuali specificazioni.
D.- Incarichi dell’ing. ALFAPI:
a.- incarico n. 1: l’omessa attribuzione di punteggio anche per le classi e la categoria IIIc (parametro 3, lett. e) è giustificata dalla mancata indicazione dei relativi dati nel curriculum, ovvero di più puntuali precisazioni circa l’oggetto dell’incarico;
b.- incarichi nn. 2, 3 e 4: l’omessa considerazione che le attività hanno riguardato sia la progettazione che il coordinamento (parametro 1, lett. e) effettivamente non si giustifica, posto che dall’oggetto degli incarichi (“progettazione perizia di variante n. 2 e aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento …”) si evince che anche di coordinamento si è trattato; si giustifica, invece, la mancata attribuzione del punteggio relativo alla progettazione di livello “esecutivo” (parametro 2, lett. c) e di quello relativo tutte le categorie di opere (parametro 3, lett. e), stante la mancanza delle rispettive indicazioni o precisazioni nel curriculum;
c.- incarichi nn. 8, 9 e 10: la mancata attribuzione di punti 0,18 (in luogo di 0,09) per progettazione di tutti i livelli (parametro 2, lett. g) si giustifica perché nulla è precisato al riguardo; inoltre, in ordine all’ultimo incarico, ai fini della valutazione del parametro 3 la commissione correttamente ha tenuto conto solo della categoria VI, segnalata in curriculum, e non anche di altre non indicate.
         In conclusione, come ritenuto dal TAR all’a.t.i. competono ulteriori 0,02 e 0,04 punti per gli incarichi nn. 4 e 5 della capogruppo; competono inoltre, secondo quanto sopra ritenuto dalla Sezione, ulteriori complessivi p. 0,3 per gli incarichi nn. 2, 3 e 4 del mandante ing. ALFAPI. Tanto conduce ai un punteggio totale di 15,93, tuttavia insufficiente a superare quello di 17,60 della BETA, come detto intangibile anche in caso di accoglimento delle doglianze proposte in primo grado dirette a contestare il punteggio di 19,12 assegnato dalla commissione alla medesima BETA. In altri termini, come anche in tal caso ritenuto dal TAR, l’a.t.i. ALFA non supera la prova di resistenza, restando classificata al secondo posto della graduatoria di gara.
         Ne deriva che, sia pure con la parziale diversa motivazione sopra evidenziata, la sentenza gravata dev’essere confermata, con conseguente reiezione dell’appello.
         Come di regola, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Valtopina, delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00); nulla spese nei riguardi di BETA s.r.l..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2008 con l’intervento dei magistrati:
******************                              Presidente
***************                                      Consigliere
********************                                Consigliere
********************                               Consigliere
Angelica Dell’Utri Costagliola                  Consigliere, estensore
 
L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
f.to *************’Utri Costagliela                        f.to ******************
IL SEGRETARIO
f.to *************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………28/01/09………………
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************

Lazzini Sonia

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