Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio: la circolare esplicativa del Ministero dell’interno sugli effetti in materia di stato civile

Redazione 31/01/13
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Anna Costagliola

Il Ministero dell’interno ha emanato un’interessante circolare (n. 33/2012) sul delicato tema del riconoscimento dei figli naturali. Il documento analizza, interpreta e chiarisce i contenuti della Legge 10 dicembre 2012, n. 219, in merito al riconoscimento dei figli naturali e ai riflessi giuridici sullo stato civile derivanti dal superamento, nell’ordinamento nazionale, di ogni diseguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di «figlio», con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile. E’ proprio con riguardo a tali riflessi che il Ministero ha richiamato l’attenzione degli operatori con la circolare n. 33/2012.

La nota, firmata dal direttore centrale per i servizi demografici, si concentra sui seguenti aspetti:

a) riconoscimento: la nuova legge ha integralmente riformulato l’art. 250 c.c. disponendo, tra l’altro, la riduzione da 16 a 14 anni dell’età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non produce effetto senza il suo assenso e l’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Ciò implica che, a partire dal 1° gennaio 2013, gli ufficiali di stato civile non possono ricevere il riconoscimento di un figlio naturale infraquattordicenne in mancanza del consenso del genitore che lo abbia già riconosciuto; parimenti, se il figlio ha compiuto i 14 anni, il riconoscimento è ricevuto dall’ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza il suo assenso.

Il quinto comma dell’art. 250 c.c., che richiede il compimento dei 16 anni per i genitori che intendano effettuare il riconoscimento, è modificato con l’aggiunta dell’inciso «salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio», in tal modo consentendo al genitore infrasedicenne, a partire sempre dal 1° gennaio 2013, di compiere l’atto di riconoscimento del figlio, in presenza dell’autorizzazione giudiziale. Ciò determina per l’ufficiale dello stato civile, dalla predetta data, la possibilità, prima non contemplata dall’ordinamento, di ricevere un atto di riconoscimento compiuto da genitore infrasedicenne, atto che dovrà essere accompagnato dalla copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione;

b) abrogazione delle disposizioni legittimazione dei figli naturali: l’art. 1, co. 10, della L. 219/2012 dispone l’espressa abrogazione della Sezione Il del Capo II del Titolo VII del Libro Primo del codice civile (Della legittimazione dei figli naturali) (artt. 280-290 c.c.), essendo venuta meno, anche dal punto di vista formale e letterale, ogni differenza tra la prole, con conseguente irrilevanza di tutte le norme che prevedevano la «legittimazione» e ne disciplinavano la procedura. Pertanto, a far tempo dall’entrata in vigore della legge, nell’ipotesi di genitori che riconoscano il figlio nell’atto di matrimonio, fattispecie finora espressamente prevista e disciplinata dall’art. 283 c.c., in relazione all’attribuzione del cognome si applica l’art. 262 c.c. (Cognome del figlio), non potendo più ricorrere l’ipotesi contemplata nel D.P.R. 396/2000, all’art. 33 (Disposizioni sul cognome), al comma 1, prima parte («II figlio legittimato ha il cognome del padre»);

c) modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile: l’art. 5, co. 2, della L. 219/2012 interviene a sostituire l’art. 35 del D.P.R. 396/2000 in materia di stato civile, prevedendo, in continuità con le regole consolidate nella materia, che «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre». Nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, in luogo della originaria previsione, si dispone che negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (comma 2 dell’art. 35 novellato). Sul punto la circolare chiarisce che la novità non opera retroattivamente, ma è operativa solo a partire dal 1° gennaio 2013. In altri termini, la sostituzione normativa non può determinare la modifica retroattiva del nome, come attribuito alla persona negli atti di stato civile formati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge, così salvaguardandosi l’identità personale acquisita dal soggetto. Ai medesimi fini di salvaguardia, anche i certificati e gli estratti rilasciati dopo l’entrata in vigore della legge, se relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare ad essere emessi con i criteri vigenti prima della riforma.

Con riguardo specifico a tale modifica, il Ministero si raccomanda agli ufficiali di stato civile invitandoli a dare esaurienti indicazioni ai genitori, in sede di dichiarazione di nascita del figlio, in particolare evidenziando chiaramente che la virgola, eventualmente apposta, comporterà che i prenomi posti dopo tale segno non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi della persona.

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