Richiesta accettata di ristoro dei danni subiti (danno emergente e lucro cessante) dal comportamento illegittimo di un Comune che ha impedito ad un’impresa l’esercizio dell’attività di affissione diretta sugli impianti pubblicitari, nonostante l’autorizza

Lazzini Sonia 05/03/09
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La pretesa della ricorrente pur non identificandosi perfettamente con il diritto soggettivo pieno al risarcimento del danno, ne condivide in larga parte i caratteri, essendo la società ricorrente innegabilmente titolare di una qualificata aspettativa al rilascio di una provvedimento favorevole da parte dell’amministrazione. E ciò sia per l’ambiguità della normativa da lei stessa introdotta sia per il comportamento tenuto degli organi comunali, proprio in relazione a tale ambiguità.
Anche se la società ricorrente, con il rilascio dell’autorizzazione, non aveva maturato un diritto perfetto alla gestione degli impianti pubblicitari di affissione diretta conformemente al piano generale degli impianti pubblicitari, aveva sicuramente maturato il diritto a servirsi dell’autorizzazione rilasciata in conformità alle proprie aspettative, siccome esternate nella relazione tecnica allegata alla domanda e all’istruttoria svolta dallo stesso comune prima di rilasciare il citato titolo abilitativo. In questi termini è il diritto della società riconosciuto dalla decisione della Sezione n. 6621 del 2002, laddove afferma che nell’ambiguo contrasto fra fonti normative regolanti il rilascio del procedimento, era preciso onere del Comune non solo riconsiderare il proprio comportamento, ma farlo in modo tale da individuare quali ostacoli si sarebbero oggettivamente frapposti all’utilizzazione degli impianti della ricorrente come plancia anziché come poster o cartellone e sanare in qualche modo gli effetti della sua stessa attività come del resto è ora espressamente previsto dall’art. 21-nonies, co. 2 della legge n. 241 del 1990.
In merito ad una richiesta danni, merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 749 del 10 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
8. Con riferimento al danno risarcibile, richiesto nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante, nelle pagg. da 39 a 43 dell’atto introduttiva del giudizio di appello, il Collegio osserva:
– quanto al danno emergente:
 
a. è dovuta integralmente la somma di € 6.399,00, pari all’importo versato dalla ricorrente a titolo di imposta sulla pubblicità dal 1° agosto al 31 dicembre 2001, nel quale non ha potuto utilizzare i 28 poster di affissione inizialmente autorizzati dal Comune di Lecce;
 
b. è altrettanto dovuta integralmente la somma di € 2.430,15, corrispondente all’ammortamento degli impianti per il periodo di non utilizzo; relativamente alla quantificazione della somma, è stato prodotto il registro dei beni ammortizzabili nel quale risulta il costo dell’investimento pari ad € 17.497,06, ammortizzabile nel triennio;
 
c. non è invece dovuto l’ulteriore importo richiesto dall’appellante di € 2162,00 pari alle spese affrontate per la prenotazione di impianti di pubblica affissione onde soddisfare, almeno in parte, gli impegni assunti con soggetti terzi, essendo il danno emergente limitato al ristoro della perdita dubita dalla mancanza di disponibilità del bene (Cass. civile, II, 29 novembre 2001, n. 15185) e non essendo possibile estendere ulteriormente l’ambito applicativo.
 
Sulle somme riconosciute, in quanto anticipate dalla società, devono essere calcolati gli interessi nella misura del tasso legale e la rivalutazione monetaria.
 
– quanto al lucro cessante:
 
la società ALFA S.r.l. richiede la corresponsione dell’importo di € 35.067,42 pari al canone non introitato per l’accordo per la pubblicità con la società Sma s.p.a., per complessivi ventotto cartelloni pubblicitari, allegando la copia del contratto e la somma di € 361.519,83, pari alla differenza fra quanto pattuito con la società New Media s.r.l., in epoca antecedente a quella dell’interruzione dell’attività commerciale, nel preliminare di cessione del relativo ramo d’azienda, (€ 1.239.496,56) e quanto effettivamente percepito (pari a € 877.976,73), per essere stata la cessione del ramo d’azienda stipulata con la società Avip s.p.a. di Torino, per un prezzo minore dopo la inibizione all’utilizzo degli spazi autorizzati. Anche di questo pregiudizio, la società ha dato prova versando in atti la documentazione.
 
8.1. Per ambedue i pregiudizi, senz’altro riconducibili all’emanazione del provvedimento del dirigente settore tributi e fiscalità locale del 23 luglio 2001, annullato con la decisione n. 6621 del 2002, la Sezione ritiene che il Comune di Lecce, tenuto conto dei criteri affermati in precedenza (cfr. in part. i punti da 7.2. a 7.5) formuli alla società ALFA la proposta di pagamento di una somma entro il termine di tre mesi ai sensi dell’art. 35, co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.>
 
A cura di *************
 
 
N. 749/09 Reg. Dec.
N. 2527 Reg. Ric.
Anno: 2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
      sul ricorso in appello n.r.g. 2527 del 2007, proposto da ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma via Bocca di *****, n. 78;
contro
il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ******************** ed elettivamente domiciliato in Roma, ******************** n. 46 presso il dott. **************;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce Sez. II, n. 463 del 23 gennaio 2006, che ha respinto il ricorso proposto da ALFA s.r.l. per il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo provvedimento del Dirigente del Settore Tributi Fiscalità locale n. 52383 del 23 luglio 2001 con il quale la ricorrente società era stata diffidata dall’eseguire ulteriori affissioni sugli impianti di sua proprietà, pena la revoca della autorizzazione rilasciata in favore della stessa, dopo l’annullamento del provvedimento stesso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6621/2002.
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
       Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Lecce;
       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
       Visti gli atti tutti della causa;
       Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 aprile marzo 2008 il consigliere *************** ed uditi gli avvocati *************** e ********** per delega, quest’ultimo, di *******, come da verbale di udienza;
       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La società ALFA presentò al Comune di Lecce l’istanza acquisita al protocollo n. 14510, in data 21 marzo 2000 per essere autorizzata all’installazione, lungo le vie cittadine, di impianti pubblicitari annoverabili nella sottocategoria della “cartellonistica” di tipo “poster” di grosse dimensioni. Nella relazione tecnica allegata si precisò che la tipologia di cartelli di tipo poster da autorizzare era quella di cui all’art. 47, co. 4, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni.
1.1. il cartello oggetto di autorizzazione era, pertanto, un manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti adesivi o altro.
1.2. L’attività da autorizzare era pertanto quella dell’affissione diretta su cartelli pubblicitari propri, di natura privata le cui modalità erano indicate nel regolamento sull’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle pubbliche affissioni, adottato dal comune con delibera consiliare n. 96 del 6 luglio 1994, in conformità all’art. 3, D.Lgs. n. 507 del 1993.
1.3. Il decreto legislativo demanda alla disciplina comunale di determinare la tipologia, la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere l’autorizzazione all’istallazione ed i criteri per il piano comunale degli impianti; la disciplina regolamentare locale deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura commerciale nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio mediante affissioni dirette.
1.4. L’art. 14 del regolamento comunale ripartisce la superficie complessiva degli impianti affissivi pubblici attribuendo il 40 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, il 35 per cento alle affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni e il 25 per cento alle affissioni dirette, anche per conto terzi, svolte dal concessionario del pubblico servizio.
1.5. Per l’attività di affissione diretta svolta da privati, anche per conto terzi, effettuata da privati su spazi privati, la norma regolamentare dispone che l’attività in questione esula dai limiti percentuali citati per rientrare nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 507 del 1993. Appartenendo alla categoria della pubblicità esterna, l’attività di pubblicità ordinaria è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che sottopone ad imposta secondo una tariffa stabilita per classi di comuni e per la superficie degli impianti la pubblicità mediante insegne cartelli locandine e simili ed è come tale diversa dall’obbligatorio servizio delle pubbliche affissioni disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e subordinato all’erogazione di un diritto a favore del comune.
1.6. Per le ipotesi di pubblicità ordinaria, l’art. 6 del regolamento comunale dispone che la collocazione degli strumenti pubblicitari indicati dagli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la variazione della loro superficie o della quantità di pubblicità devono essere espressamente autorizzate a seguito di istanza presentata dal titolare dell’impianto e che la procedura di rilascio dell’autorizzazione deve essere improntata alla massima semplicità nei tempi di rilascio previsti nei sessanta gg. dalla presentazione dell’istanza.
2. L’istanza della società ALFA fu accolta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune di Lecce con provvedimento n. 14510 del 18 settembre 2000, a seguito del quale l’interessata iniziò ad adoperare gli impianti nel gennaio 2001 mediante sovrapposizione di elementi plastificati e cartacei giusta l’art. 4, lett. c del regolamento comunale n. 96 del 6 luglio 1994.
2.1. Con nota del dirigente settore tributi e fiscalità locale del 23 luglio 2001, la società fu diffidata ad astenersi dallo svolgimento dell’attività di affissione diretta sugli impianti autorizzati con avviso che, in caso contrario si sarebbe proceduto alla revoca dell’autorizzazione.
2.2. Nella diffida si precisò che l’autorizzazione era stata rilasciata per l’installazione di impianti pubblicitari mentre la società avrebbe eseguito affissioni dirette senza averne titolo, facendo uso improprio di tale autorizzazione.
2.3. In precedenza, la società concessionaria del pubblico servizio comunale (DO.GRE. s.r.l.) aveva reso noto alla ricorrente che, secondo il piano triennale degli impianti (del. n. 61 del 4 aprile 1998), l’utilizzo di tutti i sistemi e mezzi pubblicitari di affissione diretta doveva essere subordinato ad una procedura concorsuale per l’affidamento della gestione.
3. Avverso la diffida e il piano triennale degli impianti fu proposto il ricorso giurisdizionale n. 2591 del 2001 per difetto di motivazione, violazione della legge .n 241 del 1990 e falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 14 del regolamento comunale sulla pubblicità ed affissioni nonché dell’art. 47, DPR n. 495 del 1992.
3.1. Costituitosi il contraddittorio con il comune di Lecce e la società concessionarie DO.GRE s.r.l, il ricorso venne respinto con sentenza n. 5040 dell’8 settembre 2001, sulla considerazione che l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente, relativa alle sole opere edilizie, riguardava cartelli pubblicitari, come sarebbe risultato dalla relazione allegata alla richiesta e che i cartelli erano mezzi pubblicitari per i quali era preclusa l’affissione diretta, in quanto definiti al punto 5.3.1. del piano generale per gli impianti come mezzi per i quali è vietata la sovrapposizione di altri elementi cioè come mezzi non destinati all’affissione diretta anche per conto terzi per i quali perciò l’utilizzazione ed istallazione erano subordinati a gara.
3.2. Adito il Consiglio di Stato con l’appello n. 115 del 2002 la sentenza è stata riformata dalla Sezione V la quale, con la decisione n. 6621 del 2 dicembre 2002, ha ritenuto, tra l’altro, che la norma del Piano generale per gli impianti … “non può validamente supportare il provvedimento impugnato in quanto la richiesta autorizzatoria a suo tempo accordata alla richiedente atteneva alla possibilità di realizzazione, da parte della stessa, di numerosi impianti destinati ad ospitare messaggi pubblicitari”.
4. Con ricorso n. 1915 del 2004 la società ALFA s.r.l. ha chiesto il ristoro dei danni subiti dal comportamento illegittimo del comune di Lecce che le aveva impedito l’esercizio dell’attività di affissione diretta sugli impianti pubblicitari, nonostante l’autorizzazione regolarmente rilasciata a suo tempo.
4.1. Secondo quanto la società ALFA assume, con la diffida n. 52383 in data 23 luglio 2001 del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità locale, le era stato impedito di proseguire l’esercizio dell’attività pubblicitaria. Il provvedimento aveva infatti denunciato un uso improprio dell’autorizzazione, ottenuta sulla scorta di un’erronea interpretazione della normativa di riferimento e comminato la revoca dell’autorizzazione nel caso di ulteriore utilizzo degli impianti pubblicitari. L’illegittimo comportamento dell’amministrazione si configurava quale unico ed esclusivo fatto produttivo dell’evento dannoso rispetto al quale si poneva in rapporto di regolarità eziologia e di causalità efficiente.
4.2. Il ricorso è stato rigettato dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, ritenuto che la situazione soggettiva delle ricorrente -confermata dal titolo abilitativo n.14510 in data 18 settembre 2000 del Dirigente del Settore urbanistico del Comune di Lecce e dalla presupposta istanza (con gli annessi atti istruttori) prodotta al Comune- non era tale da consentire l’insorgere in capo alla stessa società ricorrente il diritto all’uso degli impianti pubblicitari, tale da permettere le affissioni dirette, e cioè quel genere di affissioni espressamente interdette dalla Amministrazione a mezzo dell’atto di diffida.
4.2.1. In particolare, il Tribunale amministrativo regionale ritenne che il provvedimento autorizzasse genericamente l’installazione di impianti pubblicitari, senza altro aggiungere sulla tipologia degli impianti assentiti mentre dalla domanda della società ricorrente e dalla relazione sulle caratteristiche si ricavasse che gli impianti stessi avevano caratteristiche proprie dei cartelli pubblicitari rientranti nel Gruppo “C” del Piano Generale degli Impianti, sui quali doveva ritenersi consentita soltanto la diffusione diretta dei messaggi pubblicitari o propagandistici, senza cioè sovrapposizione di altri elementi. Tale modalità di espressione del messaggio pubblicitario era invece contemplata nel Gruppo “B” degli impianti, come classificati nel Piano comunale, il quale prevedeva che le affissioni su plancia, a muro o autoportanti, fossero normalmente praticate tramite la sovrapposizione di altri elementi.
4.2.2. A fronte di tale variegato regime degli impianti, distinto a seconda della tipologia della struttura portante atta ad ospitare il messaggio pubblicitario e a fronte della natura degli impianti assentiti alla società ricorrente, rientranti nel Gruppo “C” del Regolamento, la società non aveva maturato alcun diritto al risarcimento dei danni patiti per aver fatto affidamento sulla legittimità di un uso degli impianti autorizzati non conforme al titolo originario in suo possesso da riportare alle cd. “plance”, rientranti nel Gruppo “B” del suddetto regolamento.
5. Nel censurare di violazione di legge e di travisamento l’impugnata sentenza, la società ALFA richiama l’annullamento pronunciato dalla Sezione con la decisione n. 6621 del 2 dicembre 2002, nella quale si afferma che il difetto di motivazione della diffida del 23 luglio 2001 del dirigente il settore tributi e fiscalità locale trae causa dall’incertezza ed equivocità circa lo stesso tipo di intervento in concreto autorizzato che, a maggior ragione, imponeva l’indicazione, da parte dell’Amministrazione, della norma ritenuta in concreto violata; non senza considerare -sempre in relazione a tale situazione incerta- l’onere, per l’Amministrazione, di valutare, in concreto, se e quali ostacoli (se del caso, di ordine programmatorio, fiscale o altro) si sarebbero oggettivamente frapposti alla utilizzazione dell’impianto come “plancia”, anziché come “poster”.
5.1. Valutazione, peraltro mai compiuta dal Comune successivamente alla sentenza impugnata, ma necessaria in quanto il solo piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Lecce esclude l’affissione diretta per gli impianti pubblicitari denominati cartelli ammettendola solo limitatamente alla cosiddette “plance”. Il piano, come atto amministrativo generale, è gerarchicamente subordinato al regolamento comunale sulla pubblicità che nulla afferma sul punto.
5.2. D’altra parte, la nozione di cartello contenuta nella normativa nazionale di cui all’art. 47 del DPR n. 495 del 1992 e la definizione di cartello contenuta nel regolamento comunale sulle pubbliche affissioni consentono l’affissione diretta. E in questo senso l’istanza a suo tempo presentata dalla società ALFA -e regolarmente autorizzata dal Comune di Lecce- aveva per oggetto l’autorizzazione all’installazione di cartelli come definiti dall’art. 47 del citato DPR n. 495 del 1992 espressamente richiamato dalla richiedente e pertanto con l’affissione diretta.
5.3. Nella relazione tecnica allegata all’istanza si evidenziavano le caratteristiche tecnico-strutturali degli impianti come strutture bidimensionali composte da una superficie piana di forma rettangolare ottenuta tramite l’’unione di elementi modulari in lamiera zincata … connessi tra loro da bulloni lungo la sagomatura degli stessi. Caratteristiche coincidenti con la definizione di cartello nel citato art. 47 del già citato DPR n. 495 del 1992 come manufatto bidimensionale … finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite la sovrapposizione di altri elementi… Nella medesima relazione tecnica si precisava che il costo pubblicitario connesso all’utilizzo delle strutture imponeva tra l’altro il pagamento della tassa sulle affissioni alla quale, secondo l’art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993 soggiace l’attività pubblicitaria espletata mediante sovrapposizione di manifesti cartacei.
5.4. Anche nella nota n. 47303 del 15 maggio 2000 del Comando di Polizia municipale, interamente recepita dalla nota n. 14 510, in data 11 luglio 2000, del responsabile del procedimento, si esprimeva parere favorevole al provvedimento, chiarendosi che l’intervento programmato riguardava l’installazione di n. 28 plance pubblicitarie su suolo pubblico ancorate al suolo con calcestruzzo e si indicava come unica prescrizione da osservare che gli impianti fossero collocati ad una distanza di tre metri dal ciglio della strada o in allineamento con i fabbricati.
6. Con l’art. 3 del Piano generale degli impianti pubblicitari del comune di Lecce, i mezzi pubblicitari sono stati raggruppati per tipologie di impianti (gruppi da “A” ad “H”) ed inseriti nel Gruppo “B” … “tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario realizzati allo scopo di contenere i messaggi pubblicitari effettuati con manifesti, locandine e definibili come affissioni su plance, cioè posti in opera indirettamente tramite plance di affissione a muro …” e nel Gruppo “C” … tutti i mezzi i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili generalmente come “cartellonistica” ivi compresi i “cartelli”.
6.1. Per l’installazione dei mezzi pubblicitari di affissione diretta, secondo l’art. 4 lett. D punto 5 del piano generale degli impianti pubblicitari, l’amministrazione comunale avrebbe svolto una gara per la realizzazione ed affidamento in gestione di tali sistemi giudicando i risultati in seguito ad un progetto che i partecipanti alla gara avrebbero dovuto presentare all’attenzione di una commissione nominata dalla stessa amministrazione comunale.
6.2. Rispetto al coacervo delle norme citate, è del tutto coerente l’assunto della decisione della Sezione n. 6621 del 2002, secondo la quale l’attività di affissione diretta non è ostacolata dall’art. 4 lett. D punto 5 del piano generale degli impianti pubblicitari e che, ai sensi dell’art. 14 del locale regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le affissioni dirette anche per conto di terzi effettuate da privati su spazi privati esulano dei limiti percentuali previsti per gli impianti affissivi pubblici, rientrando nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
6.3. Ancora coerente con il sopra riportato sistema normativo è l’altra conclusione cui perviene la Sezione circa l’estraneità delle affissioni dirette (anche per conto di terzi effettuate da privati sugli spazi privati), rispetto all’art. 4 lett. D punto 5 del piano generale degli impianti pubblicitari, in quanto tale disposizione attiene a quei sistemi e mezzi di pubblica affissione che il gestore del servizio, individuato in base a gara, è chiamato a porre in essere e sui quali effettuare tra le altre l’attività di affissione diretta nei limiti percentuali individuati dal regolamento locale dell’imposta comunale sulla pubblicità.
6.4. E’ perciò altrettanto ineccepibile l’ulteriore conclusione cui perviene la decisione della Sezione n. 6621 del 2002, nel ravvisare l’illegittimità del provvedimento del comune sia per la mancanza di adeguata motivazione nel provvedimento impugnato -del tutto carente di qualsivoglia richiamo alle disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, sia per la sua eterointegrazione ad opera del Tar di Lecce con l’art. 5.3.1. del piano stesso, nel quale per gli impianti del Gruppo “C” relativi alla cartellonistica, ai quali si riferiva l’istanza della ricorrente, non era consentita la sovrapposizione di altri elementi, diversamente da quelli del Gruppo “B” denominati “plance”.
6.5. Ciò premesso, la decisione citata ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’amministrazione per non avere considerato in concreto, data l’ambiguità del piano generale degli impianti pubblicitari, quali ostacoli si sarebbe oggettivamente frapposti all’utilizzazione degli impianti della ricorrente come plancia anziché come poster o cartellone.
7. Risulta destituito di fondamento l’assunto della impugnata sentenza, laddove nega il diritto al risarcimento del danno in capo alla società ALFA in quanto, per il tenore della richiesta presentata, l’autorizzazione rilasciatale non poteva riferirsi agli impianti appartenenti al Gruppo “C” del piano generale degli impianti pubblicitari che consente la diffusione diretta dei messaggi pubblicitari senza la sovrapposizione di altri elementi e non al Gruppo “B” del piano stesso che prevede le affissioni si plancia normalmente praticabili tramite la sovrapposizione di altri elementi.
7.1. In disparte la conformità del piano generale degli impianti pubblicitari del comune di Lecce alla normativa nazionale sugli impianti pubblicitari, a quella che sottopone ad imposta la pubblicità privata nonché alla stessa normativa regolamentare locale, l’andamento dell’istruttoria svolta sulla richiesta della ALFA aveva confermato la possibilità di considerare come “plance” i cartelli di cui la società chiedeva l’installazione (cfr. nota n. 47303 del 15 maggio 2000 della Polizia municipale).
7.1.1.  Sia pure espressamente evidenziata nella decisione della Sezione n. 6621 del 2002, tale circostanza è stata del tutto obliterata dalla sentenza impugnata che non ha ancora considerato come, nella stessa relazione tecnica, nulla fosse specificato circa il gruppo cui gli impianti si riferivano ma era espressamente chiarito l’assoggettamento delle affissioni ed imposta sulla pubblicità.
7.1.2. Circostanze queste il cui insieme era sufficiente ad ingenerare nella ricorrente società ALFA la ragionevole aspettativa che l’autorizzazione fosse stata rilasciata conformemente ai suoi intenti, rispetto ai quali illegittimamente il comune aveva contestato nella nota n. 4051 del 4 gennaio 2001 l’uso improprio dell’autorizzazione, utilizzata per affissioni dirette senza averne titolo.
7.2. Anche se la società ALFA, con il rilascio dell’autorizzazione n. 14510 del 18 settembre 2000, non aveva maturato un diritto perfetto alla gestione degli impianti pubblicitari di affissione diretta conformemente al piano generale degli impianti pubblicitari, aveva sicuramente maturato il diritto a servirsi dell’autorizzazione rilasciata in conformità alle proprie aspettative, siccome esternate nella relazione tecnica allegata alla domanda e all’istruttoria svolta dallo stesso comune prima di rilasciare il citato titolo abilitativo.
7.3. In questi termini è il diritto della società riconosciuto dalla decisione della Sezione n. 6621 del 2002, laddove afferma che nell’ambiguo contrasto fra fonti normative regolanti il rilascio del procedimento, era preciso onere del Comune non solo riconsiderare il proprio comportamento, ma farlo in modo tale da individuare quali ostacoli si sarebbero oggettivamente frapposti all’utilizzazione degli impianti della ricorrente come plancia anziché come poster o cartellone e sanare in qualche modo gli effetti della sua stessa attività come del resto è ora espressamente previsto dall’art. 21-nonies, co. 2 della legge n. 241 del 1990.
7.4. Nell’ambito di un giudizio prognostico sulla successiva attività dell’amministrazione, quale riportata nelle memorie delle parti e però mai intervenuta, la rigorosa applicazione del piano generale degli impianti pubblicitari non avrebbe potuto obliterare né la poca chiarezza delle disposizioni regolanti i cartelloni e le plance né la conseguenza derivata sul comportamento dell’ente, che aveva rilasciato l’autorizzazione e ne aveva consentito la gestione conformemente agli intenti del richiedente, che andavano comunque valutati anche al fine di conservare l’attività siccome autorizzata.
7.5. La pretesa della ricorrente dunque, pur non identificandosi perfettamente con il diritto soggettivo pieno al risarcimento del danno, ne condivide in larga parte i caratteri, essendo la società ALFA, a seguito della decisione della Sezione n. 6621 del 2002, innegabilmente titolare di una qualificata aspettativa al rilascio di una provvedimento favorevole da parte dell’amministrazione. E ciò sia per l’ambiguità della normativa da lei stessa introdotta sia per il comportamento tenuto degli organi comunali, proprio in relazione a tale ambiguità.
8. Con riferimento al danno risarcibile, richiesto nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante, nelle pagg. da 39 a 43 dell’atto introduttiva del giudizio di appello, il Collegio osserva:
– quanto al danno emergente:
a. è dovuta integralmente la somma di € 6.399,00, pari all’importo versato dalla ricorrente a titolo di imposta sulla pubblicità dal 1° agosto al 31 dicembre 2001, nel quale non ha potuto utilizzare i 28 poster di affissione inizialmente autorizzati dal Comune di Lecce;
b. è altrettanto dovuta integralmente la somma di € 2.430,15, corrispondente all’ammortamento degli impianti per il periodo di non utilizzo; relativamente alla quantificazione della somma, è stato prodotto il registro dei beni ammortizzabili nel quale risulta il costo dell’investimento pari ad € 17.497,06, ammortizzabile nel triennio;
c. non è invece dovuto l’ulteriore importo richiesto dall’appellante di € 2162,00 pari alle spese affrontate per la prenotazione di impianti di pubblica affissione onde soddisfare, almeno in parte, gli impegni assunti con soggetti terzi, essendo il danno emergente limitato al ristoro della perdita dubita dalla mancanza di disponibilità del bene (Cass. civile, II, 29 novembre 2001, n. 15185) e non essendo possibile estendere ulteriormente l’ambito applicativo.
Sulle somme riconosciute, in quanto anticipate dalla società, devono essere calcolati gli interessi nella misura del tasso legale e la rivalutazione monetaria.
– quanto al lucro cessante:
la società ALFA S.r.l. richiede la corresponsione dell’importo di € 35.067,42 pari al canone non introitato per l’accordo per la pubblicità con la società Sma s.p.a., per complessivi ventotto cartelloni pubblicitari, allegando la copia del contratto e la somma di € 361.519,83, pari alla differenza fra quanto pattuito con la società New Media s.r.l., in epoca antecedente a quella dell’interruzione dell’attività commerciale, nel preliminare di cessione del relativo ramo d’azienda, (€ 1.239.496,56) e quanto effettivamente percepito (pari a € 877.976,73), per essere stata la cessione del ramo d’azienda stipulata con la società Avip s.p.a. di Torino, per un prezzo minore dopo la inibizione all’utilizzo degli spazi autorizzati. Anche di questo pregiudizio, la società ha dato prova versando in atti la documentazione.
8.1. Per ambedue i pregiudizi, senz’altro riconducibili all’emanazione del provvedimento del dirigente settore tributi e fiscalità locale del 23 luglio 2001, annullato con la decisione n. 6621 del 2002, la Sezione ritiene che il Comune di Lecce, tenuto conto dei criteri affermati in precedenza (cfr. in part. i punti da 7.2. a 7.5) formuli alla società ALFA la proposta di pagamento di una somma entro il termine di tre mesi ai sensi dell’art. 35, co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
9. Nei termini ora specificato l’appello va, conclusivamente accolto e deve essere, per l’effetto riformata la sentenza di primo grado. In accoglimento del ricorso originario deve pertanto essere riconosciuto il diritto della società ALFA al risarcimento del danno, sia pure nei limiti e con le modalità in precedenza affermate.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno posta a carico del comune di Lecce, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. In accoglimento del ricorso originario, accoglie la domanda risarcitoria della società ALFA, nei limiti e con le modalità affermate in motivazione.
Condanna il Comune di Lecce alle spese del doppio grado che liquida complessivamente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CAP.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l’intervento dei Signori: 
*****************     Presidente
*************** rel. est    Consigliere
********************    Consigliere
Caro *******************    Consigliere
*****************     Consigliere
L’Estensore     Il Presidente
f.to ***************        f.to ***************** 
Il Segretario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…………….10/02/09…………
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL  DIRIGENTE
f.to ********************
      Ric. N.2527-2007

Lazzini Sonia

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