Ricettazione: come si prova l’elemento soggettivo

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Come può essere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in materia di ricettazione.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648)
Volume consigliato: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 30240 del 30-05-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza con la quale il Tribunale della medesima località condannava l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di 648 cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo di impugnazione, lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui al capo di imputazione ed alla penale responsabilità dell’imputato.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, ritenendo come la Corte territoriale avesse correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., in linea con quel consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022).
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour reputavano come i giudici di merito avessero correttamente rimarcato che il ricorrente non aveva «reso alcuna dichiarazione difensiva nel corso del procedimento» e che l’ipotesi difensiva, fondata su un possibile consenso del defunto proprietario all’apprensione dei beni da parte dell’imputato, appariva essere del tutto congetturale e priva di alcun riscontro istruttorio.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come può essere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in materia di ricettazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
È dunque sconsigliabile sostenere, in chiave difensiva, l’insussistenza di questo elemento costitutivo del reato in questione laddove l’accusato ponga in essere una condotta di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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