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Indice
1. La questione: abnormità dell’impugnata ordinanza
Il Tribunale di Caltagirone, rilevata l’irrevocabilità di un decreto penale di condanna, prima della conclusione delle indagini preliminari e della successiva emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, denunciandosi l’abnormità dell’impugnata ordinanza. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il principio di tassatività delle impugnazioni comporta l’inoppugnabilità del provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 460 cod. proc. pen.; principio dal quale discende che questo provvedimento può essere oggetto di ricorso in Cassazione nei soli casi di abnormità (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020; Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013; già in precedenza: Sez. 1, n. 5646 del 17/11/1998; Sez. 7, n. 43024 del 06/11/2002).
Pur tuttavia, per la Corte, quando la revoca del decreto penale è fondata sulla mancata notifica, anche se frutto di un errore, il provvedimento non può ritenersi abnorme posto che, nell’emetterlo, il giudice ha valutato le modalità della notificazione e, anche se questa valutazione è frutto di una errata percezione dell’esistenza delle situazioni di fatto che giustificano la revoca, non si può sostenere che il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale, tenuto conto altresì del fatto che, in presenza di una notifica negativa, non è possibile ritenere che il potere di revoca sia stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e neppure che vi sia stata una indebita regressione del procedimento tale da determinarne una stasi irrimediabile.
3. Conclusioni: il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna è (di norma) abnorme
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia abnorme il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta a tale quesito, deponendosi per la sua abnormità, salvo il caso in cui la revoca di codesto decreto sia fondata sulla mancata notifica.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un provvedimento di questo genere possa considerarsi abnorme (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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