Responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative

Scarica PDF Stampa
Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell’art. 1337 cod. civ., l’obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.

In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso.
Decisione: Sentenza n. 4297/2017 – Tribunale di Milano – Sez. spec. in materia di impresa

Classificazione: Civile, Commerciale, Societario

Parole chiave: #buonafede, #responsabilitàprecontrattuale, #fulviograziotto, #scudolegale

Il caso.

Una società operante nel settore degli investimenti di capitale di rischio e gestore di un fondo di investimento estero, unitamente a una sua società veicolo e a un co-investitore, conveniva in giudizio tre soci di una SPA, chiedendo l’accertamento e la declaratoria della loro responsabilità pre-contrattuale ai sensi dell’art. 1337 codice civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

La richiesta era formulata in relazione alla improvvisa e immotivata rottura delle trattative negoziali su un potenziale contratto di cessione e di opzione di partecipazioni sociali della SPA, target dell’operazione.

Le trattative, durate 7 mesi, erano giunte a uno stadio avanzato, ed era già stata fissata la data dal notaio, poi posticipata di 10 giorni, ma due giorni prima della nuova data uno dei soci convenuti comunicava il proprio ripensamento sull’operazione, interrompendo le trattative.

La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano accoglie la domanda e condanna i soci della SPA convenuti in giudizio.
Volume consigliato

 

La decisione.

Il Collegio, dopo aver riassunto il contento della domanda degli attori e le richieste dei soci convenuti, ripercorre gli atti del processo e accoglie la domanda degli attori.

Il Tribunale dapprima ricorda il perimetro di applicazione della responsabilità pre-contrattuale e dei relativi presupposti: «qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali da determinare la conclusione del contratto, le trattative interrotte possono ingenerare responsabilità ex art. 1337c.c.

È però necessario, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale:
*             che tra le parti siano in corso trattative;

*             che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;

*             che la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo;

*             che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.»

Poi precisa che tale responsabilità sorge anche in relazione al dovere di informazione: «In ogni caso, va ricordato che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto».

I Giudici rilevano che sia stato adeguatamente dimostrato il raggiungimento di uno stadio avanzato delle negoziazioni,«tale da procurare fiducia nella conclusione del contratto, in un soggetto diligente e dotato di ragionevole percezione del corso ordinario degli eventi», confermata anche da una successiva comunicazione del socio che aveva, in sostanza, riconosciuto che il suo ritardo «nel far rilevare eventuali obiezioni abbia lasciato che le controparti della trattativa maturassero la certezza sul buon fine dell’affare».

Nell’affrontare la tesi dei convenuti che «la data fissata avanti al notaio era di carattere “mobile‟ e suscettibile di rinvio, sicché non si potrebbe parlare di fase conclusiva delle trattative», il Collegio rileva che «sarebbe stato onere dei convenuti, secondo il principio di buona fede ex art. 1337 cc, dare immediata notizia alle controparti dei propri ripensamenti o delle ulteriori modifiche da apportare alle bozze contrattuali, senza attendere la data già fissata per la firma davanti al notaio».

Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, i Giudici hanno ritenuto che «Le parti convenute hanno dunque tenuto una condotta, nella fase finale delle trattative, pienamente valutabile sotto il profilo del rispetto degli obblighi di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che deve presiedere alla fase genetica del contratto ex art. 1337 c.c.»: infatti, così ha affermato la Cassazione n. 2525 del 2006, e n. 11397 del 1997 «Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell’art. 1337 cod. civ., l’obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli».

Il Tribunale affronta anche la questione della portata e della valenza della previsione contenuta nella lettera di intenti siglata tra le parti, nella quale veniva pattuito che gli esborsi effettuati sono sopportati dalle parti che li hanno sostenuti, e così si esprime: «La disposizione pattizia pare interpretabile pianamente con riferimento al risultato fisiologico delle trattative. Nulla invece autorizza l‟interprete a ravvisare in tale clausola l‟accettazione dei pregiudizi derivanti dalla violazione del principio di buona fede anche solo oggettiva, soprattutto tenuto conto del contenuto del successivo art. 12 che espressamente richiama i doveri ex art. 1337 cc. Va dunque affermata la violazione, da parte dei convenuti, dei doveri di solidarietà sociale e della buona fede contrattuale, che costituiscono fonte di obblighi risarcitori nei confronti delle parti attrici».

Nell’affrontare la questione del risarcimento del danno, suddiviso in danno emergente per le spese sostenute, e danno da cd. «perdita di chance» derivante dalla perdita di occasioni alternative, il Collegio – a fronte delle eccezioni dei convenuti sulla prova dell’avvenuto pagamento delle spese di cui gli attori chiedevano il rimborso – precisa che «In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare».

Per quanto attiene, poi, al danno da «perdita di chance», il Tribunale ne giustifica l’ammissibilità e la valutazione in via equitativa: «deve effettivamente concludersi in via presuntiva che le attrici nella loro veste di operatori professionali – e segnatamente E., che incontestatamente è impresa istituzionalmente specializzata negli investimenti nella piccola-media impresa – abbiano perduto occasioni per affari alternativi nel tempo occorrente a coltivare la trattativa rotta, improvvisamente e ingiustificatamente, il giorno della firma dei contratti per l’acquisto delle partecipazioni in W. Secondo quanto anticipato ai punti a.a) e a.b), il Tribunale reputa di poter determinare detto pregiudizio in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cc».

Pronunciando sul caso, il Tribunale ha condannato i convenuti in solido al pagamento di somme per quasi 600 mila euro, oltre il rimborso delle spese di causa.

Osservazioni.

Non sempre i contratti si concludono con un’accettazione immediata conforme alla proposta: spesso il contenuto del contratto, che si forma progressivamente, è definito nell’ambito di trattative che possono protrarsi nel tempo.

La disposizione del codice civile impone, nello svolgimento delle trattative, il rispetto di un comportamento ispirato a buona fede, ossia con il massimo di lealtà e correttezza reciproche, pena incorrere in responsabilità precontrattuale.

Sotto il profilo della natura, la responsabilità precontrattuale si configura quale responsabilità di natura extracontrattuale, proprio perché non fondata su un contratto concluso.

Questo implica che i criteri da osservare per quanto riguarda la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione dello stesso vanno stabiliti alla stregua degli artt. 2043 e 2056 del codice civile, tenendo peraltro conto delle caratteristiche peculiari di questa forma di illecito.

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la regola posta dall’art. 1337 codice civile ha valore di clausola generale ed implica il dovere di trattare in modo leale e fornire alla controparte ogni informazione rilevante – conosciuto o conoscibile – con l’ordinaria diligenza.

Punto cruciale per l’applicazione della disposizione in esame è stabilire quando siano iniziate le trattative: cioè il momento in cui si passa dalla mera affermazione di un possibile interesse a valutare una possibile forma di accordo e le relative condizioni e termini, a quello in cui si iniziano vere e proprie trattative.

La sentenza in esame affronta anche la valenza e la portata delle usuali clausole inserite nella “lettera di intenti” (cd. LOI, «Letter of Intent»): una clausola che prevede che ciascuna parte sostiene le proprie spese nel corso delle trattative, non implica che valga per i pregiudizi derivanti dalla violazione del principio di buona fede anche solo oggettiva.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 2525/2006

2. Cass. 11394/1997

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 25-06-2017

Art. 1337 – Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento