Responsabilità medica per negligenza in mancata diagnosi di grave patologia che ha causato la morte del paziente- danno da agonia: TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA, terza sezione civile, giudice unico dott. Enrico Stefani, Sentenza pubblicata il 6 dicembre 2004

Redazione 27/08/00
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA, terza sezione civile, in funzione di giudice unico, nella persona del dott. Enrico Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata al n. 4534/200 promossa con atto di citazione notificato 19, 21 e 25 settembre 2000 a mezzo assistenti Unep C.A. Venezia da

*** ***, per sé e per il figlio minore *** ***, nonché *** ***, con il proc. dom. Avv.to Antonio Colucci, per mandato a margine dell’atto di citazione,

attori

*** ***, gli Avv.ti, anche domiciliatari, Angelo Lino e Matteo De Poli, nonché Lorella Rosso, per mandato a margine della comparsa di risposta,

S.R.L. 3 CENTRO *** ***, con il proc. dom. Avv.to Antonio Bertoli, per mandato a margine di comparsa di nuovo difensore, con domicilio eletto presso l’Avv.to Mauro Manfren

convenuta

NUOVA *** ASS.NI, con il proc. dom. Avv.to Maurizio Guidoni, per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata di terzo

terza chiamata

Compagnia *** ass.ni in Liquidazione,

terza chiamata contumace

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per gli attori: condannare il dott. *** ed il Centro *** *** s.r.l. in solido, a risarcire agli attori i danni tutti subiti e subendi, morali, materiali e biologici nella misura di lire 1.000.000.000 o quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero di giustizia per i fatti di cui in premessa e ciò sia nella loro qualità di eredi della compianta *** *** sia per i danni diretti ricevuti. Con vittoria di spese;

per *** ***: conclude come da foglio allegato all’udienza di precisazione delle conclusioni;

per Centro *** ***: precisa le conclusioni come in comparsa di riposta e citazione per chiamata in data 5.12.2000; in via istruttoria: ammettersi .le prove dedotte e non ammesse e disporsi supplemento peritale per rispondere alle osservazioni alla c.t.u. svolte dal c.t.p. con la comparsa di costituzione di nuovo difensore; spese rifuse; dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove

per Nuova *** ass.ni: precisa le conclusioni come in comparsa di risposta e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’atto in epigrafe gli attori agivano per il ristoro di ogni danno sofferto a causa di ritardo diagnostico di carcinoma maligno in danno dell’avente causa, nelle more deceduta, *** ***, già rivoltasi, sin dal 1990 al professionista convenuto presso il centro diagnostico sopra epigrafato, ottenendo, con assunta imperizia e negligenza, mera diagnosi di infiammazione vaginale, con inutili somministrazioni di terapie negli anni successivi ed ulteriore grave errore diagnostico, come ulteriore conseguenza di denunciata imperizia, risalente al 1994, in questo caso consistente nella diagnosticata infiammazione alla cervice, tanto a fronte dell’accertata esistenza di carcinoma maligno all’utero, infine risalente all’anno successivo, il 1995, come conseguenza della consulenza di altro perito professionista, quanto sopra documentato l’esito del procedimento penale, anche in punto accertamenti peritali della pubblica accusa in sede penale, sfociato ex art. 444 c.p.p. nell’applicazione di pena patteggiata, riferita, come da detta perizia, la responsabilità dell’occorso ad entrambi i convenuti, quanto al secondo, in virtù, nella specie, di rapporto di dipendenza e/o collaborazione del medico convenuto nel Centro diagnostico, in fatto, per incompetenza nella esecuzione degli esami diagnostici, con dedotto rapporto di causalità tra detto ritardo e lo sviluppo letale del carcinoma.

Il *** contestava la domanda.

Descriveva il proprio rapporto con il centro pur convenuto negando rapporto di dipendenza.

Nel merito della pretesa negava ogni astratta responsabilità nulla avendo l’esponente a che fare con l’indagine di laboratorio funzionale alla lettura dei vetrini, con relativa eventuale erroneità dei referti relativi, tanto con riferimento alla lettura dei pap test eseguiti.

Con domanda subordinata di garanzia contro il convenuto Centro ***.

Il convenuto Centro *** contestava ogni profilo di responsabilità allegando la mancanza di rapporto con il ***, agendo questi in completa autonomia.

Nel merito allegava la professionalità del predetto e, in ogni caso, la propria personale diligenza in eligendo avendo ospitato stimato professionista.

Con chiamata in garanzia della *** ass.ni e della Nuova *** ass.ni, azionando le relative garanzie contrattuali, collocandosi parte dei fatti contestati in epoca precedente l’anno 1993.

Nuova *** ass.ni s.p.a. premessa la messa in liqudazione da d.m. 30.7.1993, pubblicato sulla G.U. 178/1993, con trasferimento alla Praevidentia s.p.a. e successiva nuova denominazione in Nuova *** s.p.a., allegava il proprio difetto di legittimazione passiva riferendosi l’eventuale condotta colposa ad epoca antecedente il 1993, con copertura, semmai, della *** ass.ni s.p.a..

Eccepiva la maturata prescrizione della garanzia contrattuale ex art. 2952 II e III comma c.c. attesa l’epoca della denuncia del sinistro, 6.11.2000.

Nel merito faceva proprie le difese dell’assicurata indicando comunque un massimale di polizza di lire 1.000.000.000..

Radicatosi il contraddittorio, veniva espletata c.t.u. medico legale.

All’esito la causa, previa istruzione anche documentale, era trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e nei limiti in cui si dirà meritano accoglimento.

In punto di fatto le emergenze tutte di causa, come riferibili al precedente iter giudiziario e alla stessa espletata c.t.u. in corso di causa, fanno ritenere l’eclatante responsabilità delle parti convenute nella causazione dell’evento luttuoso.

Segnatamente, anticipando sin d’ora le conclusioni predette, v’è da affermare la responsabilità dei convenuti per negligenza nella mancata diagnosi della grave patologia che causò la morte della ***.

Gli accertamenti eseguiti in lungo lasso di tempo presso il Centro *** convenuto non misero in evidenza la vera patologia ovvero carcinoma squamoso papillare invasivo della cervice uterina: una diagnosi tempestiva, con trattamento precoce della lesione cervicale, avrebbe portato ragionevolmente alla guarigione, salva l’incidenza menomante dell’intervento.

Orbene la prevenzione di tumori della cervice uterina, come osserva il c.t.u. nel suo completo e assai chiaro elaborato, si basa sulla esecuzione seriata aut seriale del noto test di Papanicolau (cd. Pap Test) che consiste nel prelievo di cellule esfoliative della cervice medesima, strisciate su un vetrino, che, colorato, viene sottoposto ad analisi microscopica da un citologo, con relativo referto.

Nei cinque anni in cui la *** ebbe a presentarsi presso il Centro ebbene tutti i risultati diedero esito negativo, e tutti erroneamente.

Non ravvisandosi la presenza di cellule tumorali sospette non si ritenne di suggerire alla paziente alcun altro accertamento per precisare il sospetto di patologia neoplastica.

La revisione critica dei detti vetrini e relativi referti, infine svolta anche in sede di indagini penali, evidenzia, e v’è inconfutabile riscontro in atti, come si consumò una non corretta lettura dei preparati i quali, se letti con sufficiente competenza, avrebbero consentito l’individuazione della patologia precancerosa ergo, e questo è il punto, tempestiva cura quand’anche invasiva.

E’ vero che i referti furono esaminati in sede penale senza contraddittorio; né oggi essi, quanto ai vetrini, sono disponibili, senza alta possibilità di un giudizio ulteriore e di revisione.

Sono tuttavia disponibili i referti istologici che, come osserva il c.t.u., meritano un esame approfondito.

Orbene i referti sono stilati su foglio prestampato del Centro convenuto; mancano di sottoscrizione ma sono ad esso Centro riferibili, quand’anche come si assume, altrove fossero stati eseguiti gli esami relativi.

Un referto manca anche di data certa, ma può attribuirsi a prelievi dell’anno 1992, anche attraverso il confronto incrociato e critico dei dati con la cartella clinica della paziente.

I dati predetti, la mancanza della data, in un caso, e della sottoscrizione del citologo, in tutti i casi, sono di per sé, dati apprezzabili dal punto di vista della grave negligenza, essendo inconcepibile che un referto rilasciato da Centro ad hoc interpellato, e non sporadicamente, non indichi espressamente il nome del citologo che ha provveduto alla lettura e alla diagnosi.

Come dire, un anonimato sospetto.

Gli è tuttavia che i metodi applicati, e questo è dato davvero dirimente, appaiono, per espressa affermazione del c.t.u., ostetrico e ginecologo, ebbene illo tempore già obsoleti e che alla classificazione ivi utilizzata, da tempo, altri centri clinici preferivano, come la miglior scienza ed esperienza dell’epoca imponeva anche secondo un giudizio ex ante, altra classificazione, c.d. O.M.S, e, successivamente, quella denominata CIN (esse in epoca erano invero usate contemporaneamente).

Il c.t.u. si sofferma con chiari dettagli e riferimenti di letteratura medica non seriamente discutibili sullo stato dell’arte delle metodologie diagnostiche conosciute negli anni interessanti ai fini di causa, in sostanza il quinquennio 1990 – 1995.

Orbene, afferma il perito, “usare”, in allora, “ ancora la classificazione di Papanicolau, dopo e malgrado l’esposto percorso scientifico sull’argomento, è indice di grave arretratezza culturale, di assenza di aggiornamento che si configura come negligenza ed imperizia nello svolgimento degli incarichi diagnostici affidati.

V’è di più.

Il controllo di qualità che investe gli esami (investiva aut avrebbe dovuto investire) prevede (prevedeva) che il centro *** interpellato, si osserva, reiteratamente interpellato ad hoc, la lettura di decine di migliaia di preparati all’anno, allo scopo di godere di una attendibile casistica di patologia sufficiente e, conseguentemente, osserva il perito “possedere una esperienza adeguata nella materia …(omissis)…(esso controllo) ….prevede che ci siano letture in doppio, che ci sia una revisione dei casi positivi, un confronto con altri centri di citologia….”…laddove “…non v’è evidenza alcuna che il centro (convenuto) avesse attivato alcuna di queste procedure e viceversa sembra evidente come fosse lontanissimo dal porsi tali problematiche”.

Fu l’arrettratezza culturale, evidente in atti, su cui si fondava la classificazione adottata dal Centro di *** e la conseguente inadeguatezza a svolgere una corretta diagnosi citologica, la causa prima ed efficiente del difetto di diagnosi, solo intempestivamente giunta per mezzo di terzi spieganti normale e comune, dunque esigibile diligenza.

L’intempestività della diagnosi è a sua volta causa efficiente della morte della paziente aut cliente che ben avrebbe potuto operarsi con probabilità pressocchè assoluta di sopravvivenza.

La responsabilità contrattuale del Centro convenuto non può dunque essere seriamente posta in dubbio sia per la colpa elettiva (l’ignoto ignorante citologo che utilizzo metodologie del tutto inadeguate), sia per l’omessa vigilanza circa la diffusione di inattendibili referti citologici neppure sottoscritti, in sostanza anonimi.

Da tale ultimo punto di vista è opportuno partire per occuparsi della (solidale) responsabilità del convenuto ***.

La condotta del professionista, osserva, ad onor del vero, il perito è stata forviata dalle erronee ripetute refertazioni negative dei pap test somministrati alla ***: ulteriormente “…qualora una corretta ed aggiornata lettura dei pap test avesse avanzato il sospetto o la certezza di patologia si sarebbero potuti attivare ulteriori accertamenti molto più precocemente di quanto non sia avvenuto in altra sede; la *** avrebbe goduto in allora di diagnosi precoce e dei trattamenti conseguenti evitando il tragico calvario cui è incorsa”.

Tali lapidarie e condivisibili conclusioni, oltre che confermare la certa responsablià del centro ***, pongono l’attenzione sul ruolo del ***, sia con riferimento ai dati storici e di fatto emersi in causa che, più congruamente, con riferimento alla stessa qualificazione giuridica del rapporto *** – *** e *** – Centro ***, con quanto ne consegue dal punto di vista della diligenza esigibile e della natura della prestazione promessa e fornita (ovvero non adeguatamente fornita, dunque dal punto di vista dell’inadempimento, invero grave, agli obblighi assunti).

Il *** operava nel centro con continuità.

Va escluso un rapporto di incardinazione o dipendenza.

Trattasi di collaborazione autonoma.

Ivi il ***, utilizzando i mezzi del centro, incaricato della lettura dei vetrini raccolti dal *** medesimo, seguiva i pazienti e la *** in particolare, nell’economia di controlli periodici.

Ivi, quale medico specialista, il ***, tuttavia, fornì diagnosi errata ravvisando sintomi di una semplice infiammazione.

Il *** direttamente ovvero attraverso l’ausilio del personale del centro, ma sotto la sua diretta direzione e sorveglianza, eseguiva i prelievi di materiale destinato all’esame citologico.

Ricevette dalla paziente, all’inizio di quello che si estrinsecò come un vero e proprio rapporto continuativo riconducibile alla prestazione d’opera, un referto, siamo nel 1989, in particolare una biopsia che manifestava una condizione displastica.

Quale esperto di citodiagnsotica, addetto dunque ai prelievi, e quale responsabile sin dal 1991 del reparto di citodiagnostica del Centro convenuto (cfr. deposizione del teste ***), il *** sin dal 1990 eseguì o fece eseguire sotto il di lui controllo i vetrini destinati all’indagine; eseguì altri prelievi nei cinque anni successivi, davvero un lungo periodo, e pose a fondamento di una diagnosi clamorosamente errata – che facilmente poteva essere evitata con una semplice biopsia – numerosi altri vetrini.

Detti vetrini, per chiare emergenze di causa, erano, seppure non siano a tutt’oggi visionabili, per così dire malfatti e poco attendibili.

V’è di più.

Nella prestazione del *** va certo ricompressa la diligente lettura dei referti, seppure evidentemente da altri eseguita.

Il *** doveva essere a conoscenza della metodologia applicata, dunque coglierne l’inadeguatezza, per lo più persistendo una fastidiosa e allarmante sintomatologia della paziente.

Che l’inadeguatezza dei prelievi ovvero l’inadeguattezza dei criteri di lettura e della metodologia ovvero entrambi i fattori siano i fatti causalmente efficienti del clamoroso errore diagnostico, tanto premesso, è del tutto irrilevante.

Quale specialista il *** doveva verificare la attendibilità dei vetrini da lui stesso raccolti, la bontà della metodologia applicata, l’attendibilità dei referti, ed omise, ciò malgrado, la dovuta vigilanza nel controllo dell’operato di coloro che a tutti gli effetti, indipendentemente da un rapporto di incardinazione, di fatto collaboravano con lui nell’espletamento di attività specialistica.

Anche la stessa scelta, prezzolata, di collaborare con un centro evidentemente inadeguato, è causa della mancata tempestiva e salvifica diagnosi, non foss’altro per la qualità e titolarità del professionista che, di fronte a referti addirittura neppure sottoscritti, reiterandosi i controlli, i prelievi e i referti medesimi, perdurando la sintomatologia palesemente sospetta, ebbene omise approfondimento diagnostico alcuno.

In termini sintetici è al Centro convenuto che va imputata la paternità dei referti; ed è al professionista che (anche) il quel contesto operava che spettava l’obbligo, spiegando normale diligenza, di verificare la validità della metodologia applicata.

Sicchè che il Centro fosse o non fosse realmente attrezzato, materialmente e culturalmente, per una corretta diagnostica citologica è irrilevante, anche con riferimento alla posizione del *** che decise di operarvi all’interno.

Trattasi come anticipato di responsabilità solidale.

In entrambi i casi si tratta inoltre di un rapporto socialmente tipizzato che certo investe la responsabilità contrattuale dei convenuti.

La *** “era in carico” presso il centro convenuto, così come presso il professionista che ivi operava ed ebbe ad operare per molti anni, non limitandosi certo alla sola lettura di un referto.

Null’altro si ritiene di aggiungere in punto responsabilità.

Quanto all’ambito del danno risarcibile si osserva ciò che segue.

*** *** è morta il 20.7.1999, all’età di 43 anni.

Le fu diagnosticato, come detto assai intempestivamente, e solo nel 1995, da parte e per opera del dott. *** di Mestre, dopo semplice biopsia, e successivo esame istologico, un carcinoma squamoso papillare invasivo della cervice uterina.

Nel giugno successivo l’intervento chirurgico di apprezzabile invasività, con isterectomia radicale.

Nell’agosto successivo un nuovo ricovero presso la Divisione di Curieterapia dell’ospedale civile di Mestre, con applicazioni aut somministrazione di terapia radiante esterna; la finestra “libera” dalla malattia ovvero dalla sua eclatanza ebbe presto termine, nell’aprile 1997; seguirono due ricoveri e inutili cure chemioterapiche, poi, dopo lunga agonia, la morte.

A) Danno iure hereditatis.

1) La prima voce di danno che il Tribunale deve liquidare investe il danno direttamente sofferto dalla vittima, iure hereditatis oggi azionato dagli eredi.

E dunque è il doloroso cammino e l’agonia della dante causa che a tal fine rileva.

Limitare l’ambito del danno con sterile meccanicità, alla c.d. inabilità temporanea, la lunga durata della malattia, non appare al Tribunale ne’ congruo né sufficiente.

Ma di questo si dirà.

a) In punto danno biologico vanno in ogni caso dimesse seppur brevi considerazioni.

Il fatto illecito per cui è causa, consistendo in diagnosi intempestiva, non si presta ad una semplice lettura in termini di rapporto casuale diretto ed efficiente tra condotta antigiuridica e malattia che ne conseguì.

La *** in ogni caso, se la diagnosi fosse stata tempestiva, avrebbe in ogni caso subito un duro cammino terapeutico: dall’esito clinicamente fausto, questo è quasi certo, se non certo, ma in ogni caso non scevro, a prescindere dalla antigiuridicità dell’altrui condotta, da implicazioni oggettivamente negative, sia se riferite alla malattia, sia se riferite alla diminuzione, conseguenza necessitata ed ovvia, della integrità psico fisica della interessata (come conseguenza diretta di un invasivo intervento chirurgico che, per ipotesi, e per necessaria semplificazione, ben può porsi come eseguibile sin dall’inizio degli anni ‘90).

Anche con riferimento al danno biologico strettamente inteso, dunque, si impone un doloroso e per certi aspetti paradossale confronto teorico, ex post, tra il quadro *** complessivo che la diligente condotta dei convenuti avrebbe in ogni caso determinato e il quadro, storico, e provato in atti per tabulas, subito, non viene alla mente termine più pertinente, dalla dante causa degli odierni attori.

Anche attraverso il doveroso e lecito ricorso alla prova per presunzione semplici, ciò premesso, ritiene il Tribunale adito che i due quadri di confronto, nell’ottica di un danno biologico quasi differenziale, in fondo siamo di fronte alle conseguenze lesive di una omissione, possa essere, per grandi linee, il seguente.

La paziente, se tempestivamente inviata ove opportunatamente doveva, si sarebbe operata gia’ nel 1990; oggi, viva e vegeta, dovrebbe convivere e condividere una probabile sterilità, come conseguenza della isterectomia (le considerazioni che precedono e seguono saranno poi valorizzate anche dal punto di vista del danno non strettamente biologico né morale ( danno da reato), bensì non patrimoniale che la interessata ebbe a patire e che oggi ben possono azionare gli eredi, nei limiti della prova come raggiunta anche per presunzioni semplici e nei limiti delle pur necessarie allegazioni).

Orbene, ferma la concettuale improspettabilità di un danno biologico permanente in presenza di evento infine letale, *** *** avrebbe, se tempestivamente curata, sofferto di certa malattia e riabilitazione, per un tempo ragionevole e certamente ben lontano dai lunghi tempi del calvario che la diagnosi, ormai di condanna, infine, tardi, troppo tardi, intervenne.

Il confronto logico ancor prima che giuridico, in punto danno biologico stricto sensu inteso, deriva dunque dal confronto tra gli esiti di un assai invasivo intervento e conseguente riabilitazione e anni di sofferenza, non solo strettamente legati al tempo decorso tra la diagnosi e la morte, ma anche riferiti ai cinque anni precedenti, laddove, pur in assenza di congrua (e ben facile, che lo si dica) diagnosi, ebbene l’interessata ebbe pur sempre a soffrire, seppure nella dolorosa ed ansiosa ignoranza, ma di questo si parlerà poi, della sua vera malattia.

In tale ottica, dunque, chiaramente dettate le coordinate differenziali in oggetto il Tribunale, con ricorso tanto ineludibile quanto legittimo al criterio anche equitativo e con ovvia espressione del danno in valori attualizzati, liquida l’importo di euro 81.760,00, cosi’ determinato, con ulteriore riferimento ai criteri adottati, al lungo tempo trascorso in stato di incerta e poi certa malattia, quasi nove anni, a fronte, con ogni ragionevolezza, di uno stato di inabilità temporanea la cui durata non avrebbe superato i due anni.

Per gli amanti della matematica il Tribunale aggiunge ulteriori dati numerici: anni nove di malattia a fronte di anni due = anni sette = giorni 2555 = (calcolando euro 32.00 al giorno) euro complessivi 81.760,00.

b) Al danno biologico da inabilità temporanea come sopra liquidato si aggiunge more solito, evidente la rilevanza penale della condotta dei convenuti, il danno morale, il pretium doloriis strettamente inteso.

Va liquidato, attesa l’intensità della colpa, invero grave, e alla luce delle note tabelle del Tribunale adito, anche il danno morale, strettamente inteso, che, anche in questo con espressione ineludibilmente equitativa e con valori attualizzati, il Tribunale indica nella somma complessiva, pari al 60% di quanto rifuso al titolo precedente, di euro 49.056,00.

c) Come anticipato *** ***, e per essa gli eredi, soffrì, in vita, di un ambito di danno diverso ed ulteriore dal mero pretium doloriis (b) e dalla inabilità temporanea (a).

Deve farsi ora mente locale alla condizione psicologica, quand’anche come non allegato e non provato non apprezzabile in termini strettamente rilevanti dal punto di vista psico patologico, di persona che scopra, in non rapido succedersi: I) di essere affetta da carcinoma maligno e letale; II) di nulla poter fare a riguardo, salvo vivere l’agonia con dignità, nella consapevolezza della sostanziale inutilità della stessa e della evitabilità della medesima, il tutto come conseguenza della antigiuridicità manifesta dell’altrui condotta.

Trattasi di danno risarcibile?

La risposta non può che essere positiva.

Trattasi certamente di danno non patrimoniale, in quanto non direttamente incidente sulla concorrenzialità dell’interessata sul mercato del lavoro e sulla capacità reddituale.

Nulla che abbia a che fare con il danno emergente aut lucro cessante.

Eppure *** *** convisse, e a lungo, nella conflittualità disperata e nella consapevolezza della evitabilità degli eventi, quanto meno dal 1995, e ancora nel doloroso patimento di una patologia tempestivamente diagnosticabile; suo malgrado, e così condivise con i familiari, nella consapevolezza della di lei diligente quanto inutile sottoposizione a controlli diagnostici, prima l’incertezza del suo stato, poi la certezza del medesimo, lentamente abbandonando i propri affetti e la propria relazionalità, come la propria famiglia, sospesa tra inutili interventi invasivi della sua stessa qualità di donna, dubbi di improbabile guarigione, nel contesto di una ineluttabile e lenta agonia, non solo fisica ma anche mentale, nutrendo, con ogni ragionevolezza, la consapevolezza della morte, quale esito pressocchè certo di un doloroso cammino chirurgico e nella consapevolezza, quasi paradossale, come detto, della ragionevole evitabilità di tale assurdo esito.

Siamo di fronte ad un danno autonomamente apprezzabile.

Il protrarsi, per almeno quattro anni, di una dolorosa agonia, consapevolmente inutile, il cui impatto sulla qualità della vita della interessata non è seriamente dubitabile: questo il danno in commento.

Un danno, appunto, non patrimoniale.

Comunque lo si voglia definire.

Danno, dunque, certamente connotato da uno spiccato effetto privativo: nella indiscutibile incidenza sulla qualità della vita, della capacità di relazionarsi, secondo parametri di normalità, con il contesto familiare e sociale.

Per gli amanti delle categorizzazioni e per i soloni nemici della c.d. duplicazione delle voci risarcitorie si aggiunge che:

– la nota categoria del c.d. danno esistenziale non pare a chi scrive esaurire l’impatto dannoso degli eventi descritti sub. c) sulla sfera giuridica della vittima; al certo ed evidente effetto spiccatamente privativo dal punto di vista della concorrenzialità sociale,del diritto di vivere spiegando tutte le proprie energie, ovvero quelle che una tempestiva diagnosi avrebbero consentito di realizzare, si aggiunge qualcosa di più. Si tratta della consapevolezza di una ingiusta condanna a morte, una lenta inutile agonia; un danno, dunque, definibile come danno da agonia;

– che non v’è luogo di dubitare dell’autonomia della voce di danno in esame rispetto al danno morale da reato – lesioni gravissime – come liquidato sub. b); *** ***, infatti, non ha soltanto sofferto, ex art. 2059 c.c., le dolorose conseguenze della malattia, in quanto più lunga della durata ragionevole della stessa nel caso di tempestiva diagnosi ed adempimento della prestazione; *** *** ha convissuto con la consapevolezza della morte, tanto imminente quanto evitabile; riprendendo il proposto paragone, quello della condizione del soggetto condannato a morte, beh, v’è di più, nella specie, perché detta condanna era stata pronunciata nei confronti di un innocente; sicché sarebbe paradossale non cogliere la differenza onotologica tra il c.d. pretium doloris e la peculiare situazione di specie; altrettanto paradossale quanto sostanzialmente ingiusto non riconoscere autonoma apprezzabilità a tale voce di danno.

Peraltro, si tratta di un danno che non può non essere riconosciuto incidendo la lesione de qua su diritto soggettivi assoluti, di indubbia rilevanza costituzionale.

In tale ottica il Tribunale ulteriormente liquida alla avente causa degli eredi l’importo, espresso in valori attualizzati e certo ottenuto con inevitabile ricorso a criteri equitativi, la somma complessiva di euro 200.000,00.

Tanto alla luce della durata della descritta agonia; non trascurando il rapporto tra gli eventi, ormai ineluttabili, ma imposti dall’altrui incuria, e il senso inevitabilmente privativo della detta condizione, molto simile, come detto, ad una ingiusta ed illegale condanna a morte.

In tali voci ed ambito di danni, per complessivi euro 330.816,00, succedono gli attori.

2. Quanto all’ambito direttamente sofferto dagli attori si osserva ciò che segue.

aa) La morte, quand’anche non improvvisa, bensì improvvida, mente locale alle ben evitabili cause, non può non avere determinato negli attori tutti un quadro di complessivo disagio correlabile, senza dubbio alcuno, al tema classico del danno morale da morte dei superstiti.

Gli attori, rispettivamente, sono marito e figli conviventi della vittima.

A tale titolo il tribunale, more solito, anche con riferimento alle note tabelle, in via in ogni caso anche equitativa e con espressione in termini attualizzati, liquida la somma onnicomprensiva di euro 450.000,00, calcolando euro 150.000 per ciascuno degli attori come legalmente rappresentati.

bb) In assenza di specifiche e congrue nonché circostanziate allegazione in punto danno patrimoniale il Tribunale nulla può riconoscere a tale titolo.

cc) Resta, in assenza di profili ulteriormente apprezzabili in punto danno biologico da morte, come conseguenza di patologie gravanti sui superstiti e come conseguenza della precoce morte della moglie e madre, la valutazione, questa volta sulla scorta di specifiche allegazioni, dell’ulteriore profilo del danno non patrimoniale riferito a valori strettamente correlati alla serenità e al menage familiare, drasticamente venuto meno, per le imponderabili premesse come sopra descritte.

Il danno de quo, ancora una volta accertato anche per presunzioni semplici, sulla sorta delle allegazioni di causa tutte, va autonomamente riconosciuto, iure proprio, agli aventi causa della vittima.

Che l’improvvisa scomparsa della moglie e della madre, nell’economia di nucleo familiare fortemente unito, con lenta e dolorosa agonia, abbia costituto fonte di apprezzabile senso di privazione e peggioramento oggettivo ed eclatante della qualità della vita degli interessati non è seriamente dubitabile.

Oltre e al di fuori di una incidenza dell’evento morte sulla sfera strettamente legata al diritto oggettivo assoluto di cui all’art. 32 della Costituzione repubblicana rileva, senza dubbio, l’incidenza altrettanto apprezzabile dell’evento per cui è causa sul nucleo familiare, nuclearmente e laidamente inteso (art. 29 Costituzione), nonche’ l’incidenza del fatto per cui è causa sullo stesso citato diritto soggettivo art. 32 Costituzione, come riferito non già alla mera apprezzabilità in termini psico patologici dell’evento lesivo, ma come riferito e riferibile alla stessa qualità della vita degli aventi causa e dei superstiti, non trascurando i dati provati ed empirici della convivenza e del forte legame esistente, in epoca formativa e del tutto rilevante, nella quale il fatto ebbe a verificarsi.

Pare ragionevolmente superfluo soffermare l’attenzione del Tribunale adito sul coacervo di occasioni di condivisione e correlazionalità che avrebbero avuto luogo e non lo avranno.

Soprattutto con riferimento ai figli della coppia, privati della giovane madre, e tanto in circostanze tanto non estemporanee quanto oggettivamente incomprensibili.

A tale voce di danno, danno non patrimoniale da morte del congiunto, altro rispetto al mero pretium doloriis, danno strettamente correlato al peggioramento drastico della qualità della vita degli aventi causa di *** ***, danno in proprio azionato ed azionabile, ritiene il tribunale liquidabile un somma, anche in questo caso espressa in valori già attualizzati, ed anche in questo caso riferita a criteri ineludibilmente equitativi, ed ancora, anche in questo caso, liquidata cumulativamente alla stregua del petitum cumulativo attoreo, la somma complessiva di euro 220.000,00.

L’ambito complessivo del danno sub 1) (voci a), b) e c)) e 2) ammonta, dunque, ad euro 1.000.816,00.

Detta somma andrà maggiorata degli interessi compensativi dal fatto al saldo, calcolati al tasso legale.

Quanto alle chiamate in garanzia si osserva ciò che segue.

*** ass.ni è soggetto in liquidazione soggetto illo tempore a procedura concorsuale.

Ogni domanda di condanna è inammissibile.

La legittimazione passiva della Nuova *** as.ni deriva, per stessa affermazione della interessata, dalla domanda come svolta, certamente inerente condotte astrattamente colpose facenti carico al Centro *** convenuto anche per il periodo successivo al trasferimento del portafoglio dalla Praevidentia s.p.a., ora Nuova *** ass.ni s.p.a., cessionaria del portafoglio assicurativo della *** s.p.a. il l.c.a., con decorrenza dal 31.7.1993, data di pubblicazione sulla G.U. n. 178/1993 della Convenzione predetta, con relativo trasferimento dei rapporti già facenti capo al ceduto portafoglio assicurativo.

La domanda, ulteriormente, non è prescritta.

Il sinistro risulta denunciato, è incontestato, solo nell’anno 2000.

Il termine prescrizionale di legge per la denuncia del sinistro è annuale e decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento ovvero lo stesso danneggiato abbia promosso l’azione risarcitoria.

Nella specie, non rilevando certo l’azione penale contro il ***, soggetto diverso dalla assicurata, nessuna richiesta risarcitoria precedette l’azione per cui è causa, ovvero la citazione la cui notificazione si perfezionò in data 25.9.2000.

Parte terza chiamata peraltro, quand’anche si assumesse che l’iniziativa penale avverso il *** avrebbe dovuto indurre l’assicurata, ex art. 1915 II comma c.c., ad avvisare la garante contrattuale, nulla ad hoc invoca in punto riduzione dell’indennizzo per eventuale pregiudizio sofferto.

Opera dunque de plano la copertura assicurativa, salvo apprezzare e valutare in che misura la condotta successiva alla data sopra indicata abbia causalmente contributo al fatto dannoso per cui è procedimento.

Sul punto si richiama quanto sopra ampiamente osservato in fatto, circa la responsabilità solidale dei convenuti ed in ordine ai tempi storici e clinici in cui ebbe a consumarsi la grave negligenza degli stessi, ai titoli e per le ragioni indicate.

La garanzia contrattuale è dunque operante, negli ovvii limiti del massimale.

Le spese seguono la soccombenza, fatta accezione per il rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata attesa, da un lato, la accertata infondatezza delle eccezioni della seconda e, dall’altro, nella soggettiva considerazione della interessata che di fatto nulla ha fatto, per tabulas, al fine di consentire all’assicuratore la corretta gestione del sinistro, conseguendone la relativa compensazione.

Onere della c.t.u. a carico definitivo dei convenuti in solido.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

1) DICHIARA l’inammissibilità delle domande svolte contro *** ass.ni s.p.a;

2) CONDANNA i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.000.816,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) CONDANNA parte terza chiamata Nuova *** ass.ni a tenere manlevato il Centro *** *** s.r.l. di quanto dovuto agli attori ex n. 2) del presente dispositivo nei limiti di massimale di polizza che si accerta nell’equivalente in euro della somma di lire 1.000.000.000;

4) CONDANNA i conventi in solido alla rifusione delle spese di lite degli attori che si liquidano in complessivi euro 13.900,00, di cui euro 7.700,00 per onorari, euro 4.471,00 per diritti e il residuo per spese, oltre I.V.A.,, contributi e rimborso forfetario;

5) Compensa le spese relativamente ad ogni altro rapporto processuale;

6) ONERE della c.t.u. a carico definitivo dei convenuti in solido;

7) Sentenza ESECUTIVA.

Venezia. 4.11.2004

Il giudice

Enrico Stefani

pubblicata il 6 dicembre 2004

Redazione

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