Responsabilità medica, necessario il nesso di causalità

Redazione 02/10/17
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Importante sentenza dalla Cassazione: il medico accusato di omicidio colposo è responsabile penalmente anche se una seconda infezione è intervenuta come concausa della morte del paziente, a meno che la seconda causa non sia del tutto nuova e imprevedibile. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33770/2017, ha quindi respinto il ricorso di un medico anestesista già condannato in secondo grado per grave negligenza.

Facciamo allora chiarezza e vediamo in quali casi la responsabilità medica non è cancellata dal sopravvenire di nuovi rischi e nuove cause del decesso.

 

Anestesista responsabile per negligenza

Il medico anestesista che si è visto respingere il ricorso in Cassazione è stato giudicato responsabile di omicidio colposo nei confronti di una donna ricoverata in ospedale per incidente stradale. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione chiusa di una frattura nasale, ma dopo l’intervento è stata vittima di un’ischemia cerebrale per insufficienza cardiorespiratoria, è entrata in coma ed è successivamente deceduta.

Secondo le ricostruzioni emerse durante le indagini, l’ischemia era stata causata da una carenza d’ossigeno a livello cerebrale dovuta all’operato del medico anestesista. Il medico avrebbe dovuto assicurare una corretta ventilazione polmonare durante l’intervento: la sua negligenza ha invece fatto sì che si causasse una prolungata ostruzione delle vie respiratorie.

 

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La seconda causa esclude la prima?

Con il ricorso in Cassazione, l’anestesista ha invece sostenuto che il decesso della paziente fosse dovuto almeno in parte a un’infezione insorta nel reparto di terapia intensiva. Non quindi nella pratica, o almeno non esclusivamente, per errori durante l’anestesia.

Quello che il medico sostiene, in sostanza, è che un nuovo fattore abbia interrotto il nesso causale tra il suo comportamento e l’evento della morte della paziente. L’interruzione del nesso tra condotta causale (la negligenza dell’anestesista) e danno provocato (il decesso) assolverebbe il medico dalla responsabilità penale. La Cassazione però ricorda che tale ragionamento è valido solo quando il secondo evento sia nuovo e incommensurabile, “del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria”.

L’infezione successiva non è imprevedibile

Non è questo il caso, secondo gli Ermellini, della condotta in esame. Se anche le infezioni sopraggiunte nel reparto di terapia intensiva fossero (ed è tutto da dimostrare) concause del decesso della paziente, queste non cancellerebbero il rapporto diretto tra l’errore dell’anestesista e la morte della donna.

La cosiddetta “infezione nosocomiale” è infatti uno dei rischi “tipici e prevedibili” che possono sorgere in tutti i reparti di terapia intensiva. L’evento non può quindi essere ritenuto né nuovo né assolutamente imprevedibile: al contrario, i professionisti dell’ospedale avrebbero dovuto tenere bene in considerazione tutti i rischi normalmente connessi con un’operazione chirurgica.

Colpa lieve e linee guida

A nulla vale neanche il secondo motivo di ricorso dell’anestesista, che mira a configurare la negligenza registrata in sala operatoria come colpa lieve e si sofferma in particolare sulla liceità dell’utilizzo della cannula di Guedel, strumento definito dai giudici “meno prudente” dell’intubazione oro tracheale.

A prescindere dal tipo di metodo utilizzato, infatti, il medico avrebbe dovuto attenersi alle linee guida e assicurare alla paziente una corretta ventilazione polmonare. Se l’accusato si fosse attenuto a tale comportamento in maniera costante, l’ischemia cerebrale non si sarebbe manifestata, tanto più che l’anestesista ha ignorato i segnali clinici strumentali che chiaramente evidenziavano carenza di ossigeno nel sangue.

Dunque, niente colpa lieve e conferma della condanna per grave diligenza e omicidio colposo.

Sentenza collegata

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