L’accertamento della responsabilità del medico avvenuto in sede penale produce i suoi effetti in sede civile anche se il reato è stato dichiarato prescritto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti e la responsabilità medica
A partire dal gennaio del 2008, una signora in stato di gravidanza si sottoponeva a delle visite periodiche presso un ginecologo che lavorava nell’ospedale locale, il quale accertava che la gestazione si stava svolgendo sempre in maniera regolare e positiva. Nel settembre dello stesso anno, compiuto il nono mese di gravidanza, la partoriente, dopo aver accusato dolori all’addome, si recava, prima, dal proprio ginecologo di fiducia, il quale le comunicava che non era ancora pronta per il parto e, successivamente, al pronto soccorso, dove veniva sottoposta a visita da un altro ginecologo, il quale confermava che la paziente non era ancora pronta per il parto e che c’era da attendere ancora molto tempo.
Tuttavia, dopo poche ore, caratterizzate da notevoli sofferenze della paziente, quest’ultima veniva sottoposta ad un tracciato e poi, su indicazione del primo ginecologo che l’aveva sempre seguita presso l’ospedale, veniva trasportata d’urgenza in sala operatoria e sottoposta a parto con taglio cesareo.
La neonata restava molto tempo in sala operatoria, in quanto aveva un grave stress respiratorio, e poi veniva trasferita presso l’unità di terapia intensiva neonatale di un altro ospedale. Nella suddetta ultima struttura sanitaria veniva accertata la presenza di un edema cerebrale e di una emorragia cerebrale a carico della bambina. Pertanto, la neonata veniva trasferita in un’ulteriore struttura sanitaria, dove veniva sottoposta a una serie di interventi chirurgici, che però non riuscirono a evitare la morte della piccola.
In considerazione di ciò, i due genitori della neonata denunciavano i tre ginecologi coinvolti nella vicenda clinica, i quali venivano sottoposti a procedimento penale dinanzi al locale tribunale.
All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Napoli riconosceva tutte e tre i ginecologi colpevoli dei reati contestati per la morte della bambina e li condannava al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati, da liquidarsi in sede civile.
Nel successivo grado di giudizio penale, la corte d’appello di Napoli assolveva il primo ginecologo che aveva avuto in cura la madre della bambina per tanto tempo, per non aver commesso il fatto, mentre dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli altri due dottori, per intervenuta prescrizione. Infine, la corte d’appello confermava la sentenza appellata nelle restanti parti.
I genitori della neonata deceduta, adivano, quindi, il locale tribunale civile al fine di accertare la responsabilità dei tre medici nella causazione della morte della bambina e conseguentemente al fine di ottenere la loro condanna, nonché quella della struttura sanitaria, al risarcimento dei danni subiti sia dalla bambina medesima, che dagli stessi attori personalmente.
Tutti e tre i medici convenuti nonché la struttura sanitaria, per quanto qui di interesse, eccepivano l’operatività del giudicato penale nel caso di specie. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale sulla prescrizione del reato
Il tribunale napoletano ha ricordato il principio giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui una sentenza penale, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia però anche condannato in via definitiva gli imputati al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando la loro liquidazione al giudizio civile, ha un effetto vincolante di generica condanna al risarcimento del danno.
Conseguentemente, sarà necessario accertare in sede civile esclusivamente l’esistenza e l’entità delle conseguenze dannose che sono derivate dal fatto posto in essere dagli imputati ed individuato dal giudice penale come potenzialmente dannoso, nonché accertare il nesso di causalità tra detta condotta e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Per quanto concerne, poi, la tipologia di danni derivanti dalla condotta dei sanitari, il tribunale ha ricordato che nei casi in cui da detta condotta derivi la morte del paziente, che invece sarebbe stata evitata se i sanitari avrebbero tenuto un comportamento corretto, si deve ritenere che l’evento mortale sia riconducibile alle condotte colpevoli dei sanitari.
Conseguentemente, detti sanitari rispondono del danno biologico causato alla paziente.
Invece, nel caso in cui vi sia uno stato di incertezza in ordine alle conseguenze derivanti dalla condotta colpevole dei sanitari, nel senso che è impossibile accertare se, in assenza del comportamento colpevole dei sanitari, lo sviluppo della malattia di cui era affetto il paziente avrebbe comportato una maggiore durata della vita o minori sofferenze, si deve ritenere che le condotte dei sanitari abbiano causalmente determinato una perdita di chance del paziente.
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la corte d’appello penale aveva confermato ai fini risarcitori la valutazione che era già stata operata dal tribunale di Napoli, il quale aveva affermato la responsabilità dei medici in merito ai fatti loro addebitati.
Infatti, secondo il giudice civile napoletano, già in sede penale era emersa la condotta negligente del personale medico, il quale non aveva controllato in maniera vigile il tracciato della gestante e soprattutto non aveva praticato alcune manovre per evitare il peggioramento del quadro generale.
In considerazione di ciò, il tribunale civile di Napoli ha ritenuto come dato di partenza della propria valutazione che la condotta dei sanitari fosse stata gravemente negligente ed avesse causato il danno cerebrale riportato dalla neonata.
Conseguentemente, il tribunale civile si è limitato a verificare l’esistenza del nesso di causalità tra la predetta condotta colpevole dei sanitari e l’evento dannoso da cui far conseguire le voci di danno concretamente risarcibili e la loro quantificazione.
In particolare, i consulenti del giudice civile hanno ritenuto che la neonata sia nata con un gravissimo danno cerebrale a seguito della condotta censurabile dei sanitari che gestirono il parto e che la morte della neonata sia riconducibile proprio a detto grave quadro clinico di partenza.
Per quanto concerne i danni subiti dagli attori, il giudice ha ritenuto che dalla CTU svolta in giudizio è emerso che la condotta dei sanitari convenuti ha causato la morte della paziente. Conseguentemente, il giudice ha condannato detti medici e la struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico subito dalla neonata, che ha parametrato alla durata probabile della vita che avrebbe avuto la bambina se non fosse morte a causa della condotta dei sanitari.
Ciò in quanto, ha ricordato il giudice, il principio per cui il danno biologico spettante agli eredi di una persona deceduta si calcola sulla durata effettiva del danneggiato si applica soltanto nel caso in cui la persona danneggiata sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente alla condotta illecita (mentre, a contrariis, detto principio non si applica nel caso in cui la morte sia stata direttamente cagionata – come nel caso di specie – dalla condotta illecita del danneggiante).
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