Responsabilità civile del banchiere

Redazione 13/12/18
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Il sistema di responsabilità civile disegnato dal legislatore nazionale, pur inteso nella sua categoria unitaria, ha natura bipolare. Accanto alla responsabilità contrattuale, infatti, si pone la responsabilità extracontrattuale o aquiliana. La prima è delineata dall’art 1218 c.c. e insorge a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti da contratto ovvero da inadempimento delle obbligazioni senza prestazione nascenti da contatto sociale qualificato. La responsabilità aquiliana, viceversa, è delineata dall’art. 2043 c.c. e comporta l’insorgere di un obbligo risarcitorio a carico di chiunque con fatto doloso o colposo abbia cagionato un danno ingiusto.

Le differenze tra responsabilità civile ed exttracontrattuale

Sul piano pratico possono cogliersi tra le due categorie molteplici differenze: un primo distinguo si pone sul piano dell’onere probatorio, posto che solo nell’alveo della responsabilità extracontrattuale è onere del creditore provare il dolo o la colpa del danneggiante; un secondo profilo discretivo si coglie sul piano della prescrizione del diritto a far valere il danno. In tal senso si rileva che nella responsabilità aquiliana il diritto si prescrive in cinque anni, mentre nella responsabilità contrattuale la prescrizione ha carattere decennale.

Ulteriore divergenza attiene alla costituzione in mora: se il soggetto responsabile per fatto illecito è in mora a prescindere dalla formale intimazione o dalla richiesta scritta, data l’operatività dell’art. 1219 co. 2 c.c., così non è per la responsabilità contrattuale (in cui la mora ex persona costituisce la regola e le ipotesi di mora ex re l’eccezione). Infine, non meno importanti risultano le differenze in punto di danno risarcibile. L’art. 1225 c.c., che opera per il caso di inadempimento, esclude la risarcibilità dei danni non prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione, facendo eccezione solo per l’inadempimento doloso. Al contrario, la disciplina della responsabilità aquiliana non richiama l’art. 1225 c.c. e, quindi, ammette la risarcibilità del danno che non fosse prevedibile nel momento in cui l’illecito è stato commesso, indipendentemente dal dolo.
banchiere.

L’art. 43 L.a. nullità di protezione

La questione centrale concerne dunque la corretta interpretazione della norma citata (art. 43 l.a.), al fine di comprendere la natura della responsabilità che dalla violazione della medesima norma consegue. A tal proposito merita notare che, accanto alla regola generale dell’art. 2043 c.c., fondata sul principio della colpa, il nostro ordinamento contiene ipotesi tipiche di responsabilità c.d. oggettiva in cui si prescinde dall’elemento soggettivo della colpa. Ciò dipende da un’esigenza di allocazione del rischio: nella moderna società in cui l’attività in forma collettiva è sviluppata e dove l’iniziativa del singolo non può prescindere dalla collaborazione di persone o cose si è sempre più affermato questo tipo di responsabilità che ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici e dell’autonomia privata. Accanto alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale anche oggettiva, si pongono le ipotesi di responsabilità contrattuale, delineata dall’art. 1218 c.c. quale conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti da contratto, ovvero dall’inadempimento delle obbligazioni senza prestazione nascenti da contatto sociale qualificato.

In quest’ultimo caso, l’ordinamento impone ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti e specifici doveri di protezione, che generale applicazione del principio di correttezza gravante su ciascuna delle parti di un rapporto giuridico e la cui violazione discende una responsabilità civile ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Alla luce del descritto percorso, deve essere ridefinito il confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quest’ultima accede a quei casi in cui, tra le parti, non intercorra un preesistente rapporto, il quale può derivare non solo da un accordo contrattuale ma anche dalla legge, con riferimento al reciproco dovere di correttezza e buona fede, che si estende fino al rapporto precontrattuale di trattativa, in cui è fatto obbligo di non ledere il ragionevole affidamento che si sia instaurato. Questo tipo di responsabilità risulta ancora più evidente in quei rapporti in cui una delle parti assuma un ruolo di professionista qualificato al quale è imposto un obbligo di protezione del soggetto debole.

Sul piano pratico, può rilevarsi che l’evoluzione interpretativa in materia di responsabilità da contatto sociale risponde all’esigenza di assicurare una più efficace tutela, con particolare riferimento al regime dell’onere della prova e al più lungo termine di prescrizione; essa, al contempo, ha l’effetto di delimitare l’area del risarcibile, con riferimento al solo danno che sia conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento.

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