Registrazione occulta di udienze: violazione deontologica

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La registrazione occulta di udienze, sia pure effettuata in vista di successive produzioni in giudizio, costituisce grave violazione deontologica nei confronti  dei colleghi, delle parti e dei magistrati, contravvenendo ai principi di correttezza e lealtà richiamati nell’art. 38 c.d.f e ciò a prescindere dall’irrilevanza penale della condotta. (CNF sent. N. 32 del 7.3.2023).
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Consiglio Nazionale Forense -sentenza n.32 del 7-03-2023

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Indice

1. Il rapporto tra dovere di difesa ed i divieti di cui all’art. 38 commi 2 e 3 cdf


Il Consiglio Nazionale Forense affronta ancora una volta il delicato tema del rapporto tra il dovere di difesa e l’obbligo dell’Avvocato di uniformare, nell’esercizio della professione, la propria condotta ai principi di lealtà e correttezza (art. 9 CDF) nei rapporti con i Colleghi i Magistrati e le controparti.
Le disposizione che vengono in questione nel caso in esame sono i commi 2 e 3 CDF  dell’art. 38 CDF (già art. 22 CDF previgente), i quali vietano all’Avvocato le registrazioni occulte di conversazioni telefoniche con i Colleghi  e, più in generale, di riunioni nonché il loro utilizzo in sede giudiziaria.
Tale ultimo divieto tende, al pari di quelli imposti dai successivi artt. 48 e 51 CDF, a salvaguardare la corretta e riservata interlocuzione verbale e/o scritta con i Colleghi quale strumento per la più efficace tutela della parte assistita, di tal che non è antinomico rispetto al dovere di difesa.

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2. La decisione del CNF


Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza in commento, nel confermare la decisione resa in sede amministrativa dal CDD, ha ritenuto la rilevanza deontologica della condotta, posta in essere dall’incolpata, di registrazione occulta delludienza e ciò a prescindere non solo dall’eventuale fine difensivo con essa perseguito ma anche della sua irrilevanza penale (sul punto cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 36747/03 ndr), ponendosi in continuità con il principio espresso nella precedente sentenza n. 139/2020, secondo cui è  deontologicamente rilevante la condotta di un Avvocato che registra, ad insaputa del proprio interlocutore,  un colloquio con un Magistrato e si attiva per la sua pubblica diffusione.

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