I regimi patrimoniali della famiglia

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A parte la comunione legale dei beni, sono previsti i regimi patrimoniali convenzionali, vale a dire quelli che sono stabiliti da un diverso accordo tra i coniugi.
Sono la comunione convenzionale, la separazione dei beni, il fondo patrimoniale.

La comunione

Se tra i coniugi non esiste un diverso accordo, il regime di comunione legale è quello della comunione (artt. 177 – 178 c.c.), della quale fanno parte gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i ricavi dell’attività separata di ognuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, i beni diretti all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita prima del matrimonio, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Se si tratta di aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima del matrimonio ma sono gestite da entrambi, la comunione è relativa agli utili e agli incrementi.
Non rientrano nella comunione e restano beni personali di ognuno dei coniugi:
I beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio, i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione, i beni di utilizzo strettamente personale di ognuno dei coniugi, come (abiti, orologi, gioielli e simili, i beni che servono all’esercizio della professione, come personal computer, libri e simili e gli strumenti di lavoro come attrezzi, macchinari, autocarri e simili, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, la pensione per inabilità al lavoro.

La separazione dei beni

Se i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni, ognuno conserva la proprietà esclusiva anche dei beni acquistati durante il matrimonio, anche se per donazione.
Quando i coniugi sia prima sia durante il matrimonio decidono di vincolare denaro oppure beni mobili o immobili allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia, si dice che costituiscono un fondo patrimoniale.
In seguito delle modifiche introdotte dal legislatore, per coniugi si intendono anche persone dello stesso sesso, che non possono contrarre matrimonio ma possono costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1 comma 13 L. 76 /2016).

Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni, così come previsto nel matrimonio tra eterosessuali.

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