Regime patrimoniale della separazione e difesa dai creditori del coniuge 

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Una coppia si sposa adottando il regime di comunione dei beni, senza conoscere nei minimi dettagli quali siano le conseguenze di una simile scelta.

Il marito contrae dei debiti e ha paura che i suoi creditori possano aggredire anche il patrimonio della moglie.

In questa sede scriveremo in che modo si può tutelare il coniuge debitore.

Se quando si contraggono le nozze gli sposi non si esprimono in relazione al regime patrimoniale da adottare, si instaura in modo autonomo la comunione legale.

La conseguenza è che qualsiasi acquisto effettuino, anche se fatto in modo separato, apparterrà ad entrambi in quote uguali, con alcune eccezioni.

Si deve dire lo stesso per eventuali debiti contratti da uno dei due coniugi, anche all’insaputa dell’altro.

Attraverso il regime di separazione dei beni, restano separati sia gli acquisti sia i debiti.

In presenza di simili circostanze, i creditori del coniuge non si potranno rivalere sui beni dell’altro per soddisfare la loro pretesa.

In questa sede verrà esaminato più da vicino il regime patrimoniale della famiglia in modo da avere un quadro più completo della vicenda.

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Il regime patrimoniale da scegliere

Quando una coppia decide di contrarre matrimonio, deve compiere determinate scelte, come ad esempio, quale regime patrimoniale adottare, in modo da regolare nel migliore dei modi gli aspetti economici del rapporto.

In relazione a questo, si può scegliere la comunione legale dei beni, che si instaura in modo automatico al momento delle nozze se gli sposi non fanno nessuna dichiarazione.

Ne consegue che, marito e moglie, dovranno dividere a metà ogni acquisto fatto durante il matrimonio.

Restano esclusi dalla comunione le donazioni, i beni personali, le successioni ereditarie, i risarcimenti del danno.

L’altra opzione potrebbe essere la separazione dei beni, dove ognuno dei coniugi mantiene la titolarità esclusiva di ogni singolo bene acquistato prima e dopo il matrimonio.

Scriviamo di seguito due esempi delle situazioni patrimoniali di entrambi in modo da comprendere meglio.

Tizio e Caia hanno deciso e scelto di sposarsi adottando il regime di comunione dei beni.

Passa qualche anno e Tizio acquista una barca per fare nel periodo estivo un lungo viaggio in mare con la famiglia.

Sempronio e Mevia si sono sposati adottando il regime di separazione dei beni.

Durante il loro matrimonio, Mevia acquista un casa al mare, corredata di giardino e piscina, nella quale trascorrere le vacanze estive.

Nel primo esempio, la barca appartiene  a metà ad entrambi i coniugi, anche se è stata pagata esclusivamente da Tizio.

Nel secondo esempio, la casa al mare è di proprietà esclusiva di Mevia, mentre Sempronio possiede esclusivamente un diritto di godimento sulla stessa.

Nel primo esempio, si può ravvisare una proprietà al 50% da parte dei due coniugi, mentre nel secondo esempio, la situazione si presenta in modo palesemente diverso, con una proprietà esclusiva da parte della moglie, che ha acquistato la casa al mare.

In che modo si può tutelare il coniuge del debitore

Una volta evidenziati i concetti di carattere comune, si può entrare in modo più dettagliato nella questione per capire che cosa cosa accade quando un coniuge contrae dei debiti, anche all’insaputa dell’altro.

Anche questa volta riportiamo alcuni esempi a carattere esemplificativo.

Tizio e Caia sono sposati da tre anni.

Il marito è un imprenditore affermato, la moglie una professoressa che vanta diversi ambiti di specializzazione.

La crisi economica fa entrare in crisi l’impresa di Tizio, che inizia a chiedere dei prestiti per pagare i suoi dipendenti e i fornitori, e in un batti baleno, si accorge di non essere in grado di saldare i debiti.

Se Tizio e Caia sono sposati e hanno adottato il regime di comunione legale dei beni, l’articolo 194 del codice civile, stabilisce che sono ripartiti in parti uguali sia l’attivo sia il passivo.

A scriverla in parole più semplici, rivolte anche a chi non conosce l’economia aziendale, i creditori di Tizio, per soddisfare la loro pretesa, potranno agire anche nei confronti di Caia.

Si tratta di una responsabilità solidale che resta anche dopo che la coppia si separa.

Se un coniuge ha compiuto atti di straordinaria amministrazione in relazione a dei beni immobili o mobili registrati, ad esempio, la vendita della casa, senza che l’altro coniuge lo sappia, lo stesso, da quando ne è venuto a conoscenza, può impugnare l’atto entro un anno.

Se Tizio e Caia sono sposati e hanno adottato il regime di separazione dei beni, la vicenda si presenta meno complicata, perché non esiste nessuna comunione tra coniugi.

Questo significa che gli acquisti e i debiti restano separati.

La conseguenza è che ognuno deve rispondere delle sue passività senza avere la possibilità di coinvolgere l’altro coniuge.

Gli oneri debitori vengono disciplinati in modo diverso secondo il regime patrimoniale che viene scelto.

Per tutelarsi è meglio scegliere il regime di separazione dei beni, evitando delle conseguenze che potrebbero non piacere.

In che modo scegliere il regime della separazione dei beni

In relazione al regime della separazione dei beni, si sceglie prima del matrimonio, attraverso una dichiarazione fatta al sacerdote oppure all’ufficiale di Stato civile, a seconda del luogo dove si svolgono le nozze, se in chiesa oppure in Comune.

Al termine della celebrazione, si provvederà a scrivere nell’atto di matrimonio la scelta del regime patrimoniale, che verrà trascritta nel registro dello Stato civile.

Dopo il matrimonio ci si deve recare dal notaio.

In presenza di simili circostanze, si deve stipulare una convenzione, alla presenza di due testimoni, da annotare entro trenta giorni.

Nel primo caso, la scelta del regime della separazione dei beni non ha nessun costo, mentre nel secondo caso, si deve pagare il compenso al notaio, le tasse, i bolli e le spese di trascrizione.

C’è anche la possibilità che la separazione dei beni venga pronunciata dal giudice con sentenza su richiesta di uno dei coniugi.

Una simile procedura è utile in presenza di cattiva gestione dei beni in comunione o degli affari personali del coniuge, di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi, di mancata o scarsa contribuzione di uno dei coniugi in relazione ai bisogni della famiglia.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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