Regime opzionale TCF: regole operative e vantaggi dopo il provvedimento AdE

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sul TCF opzionale: requisiti, iter di adesione, controlli e benefici per imprese e consulenti.

Lorena Papini 04/02/26
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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026 (prot. n. 42022/2026) dà attuazione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF) previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. 128/2015, completando il quadro operativo già delineato a livello ministeriale. Il taglio è eminentemente procedurale: non “promette” vantaggi in astratto, ma descrive l’iter di adesione, la filiera dei controlli e le condizioni per ottenere e conservare gli effetti premiali, con una regia centrale affidata alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale. Per professionisti e imprese strutturate il punto è pratico: l’opzione diventa percorribile solo se il TCF è progettato come sistema effettivo (non documentale), certificato da indipendenti, e se il contribuente governa i rischi con tempestività, soprattutto tramite interpelli prima delle scadenze dichiarative. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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Indice

1. Modello, invio e Ufficio competente


Il provvedimento approva il “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” e impone un canale unico: il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia ed è presentato esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato nelle istruzioni. La gestione della procedura è centralizzata: l’“Ufficio” (incardinato nella Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale) è competente in via esclusiva per ricezione della comunicazione e della documentazione e per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione sia in accesso sia in permanenza. Nella pratica, questo riduce incertezze territoriali ma alza l’asticella qualitativa del fascicolo: ciò che viene inviato deve reggere un’istruttoria sostanziale. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

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2. Istruttoria di accesso: cosa guarda l’Agenzia e in che tempi


Dopo la presentazione, l’Ufficio avvia l’istruttoria verificando che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia predisposto in modo coerente con le linee guida e che sia stato certificato (anche rispetto alla conformità ai principi contabili) da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei commercialisti/esperti contabili con specifica professionalità. L’esito viene comunicato al contribuente via PEC entro 120 giorni dalla ricezione del modello. Attenzione ai “colli di bottiglia”: se l’Ufficio richiede ulteriore documentazione o interventi correttivi, i termini si sospendono fino alla consegna/implementazione; la mancata risposta o implementazione entro sei mesi determina rinuncia all’opzione. Inoltre gli esiti sono trasmessi anche alle strutture territoriali competenti e, in base al protocollo d’intesa, alla Guardia di finanza (Comando Generale – III Reparto).

3. Permanenza e presidio nel tempo


Il provvedimento chiarisce che il regime non è un “bollino” una tantum: il riscontro dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza e dell’osservanza dei doveri previsti dal decreto ministeriale è svolto dall’Ufficio centrale di propria iniziativa o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo. Se emerge la mancanza o il venir meno dei requisiti o l’inosservanza dei doveri, l’informazione viene comunicata alle articolazioni territoriali e alla Guardia di finanza. Per chi assiste le imprese, questo implica governance continuativa: aggiornamento del framework, evidenze di funzionamento dei controlli, tracciabilità delle decisioni fiscali e gestione disciplinata delle criticità.

4. Interpelli ed effetti premiali: la logica “rischio comunicato, sanzione esclusa”


Il perno del beneficio è l’integrazione tra TCF e interpello. I contribuenti aderenti presentano le istanze di interpello agli uffici competenti; le articolazioni territoriali verificano la corretta applicazione delle risposte e comunicano gli esiti all’Ufficio centrale per consentire il riscontro delle condizioni per il riconoscimento degli effetti premiali. Sul piano sostanziale, gli effetti premiali consistono nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni riferite a rischi fiscali comunicati con interpello prima dell’invio delle dichiarazioni o comunque prima delle relative scadenze, a condizione che il comportamento sia conforme a quanto illustrato e che non vi siano condotte simulatorie o fraudolente. La Direzione Centrale monitora le risposte agli interpelli per garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo: un elemento che, in ottica di consulenza, può rendere più prevedibile la gestione dei casi ripetitivi e delle aree “grigie”, purché il dossier di rischio sia ben impostato.

5. Sintesi operativa (paragrafo unico con elenco)


In concreto, il provvedimento va letto come una traccia di lavoro per impostare (o validare) un percorso TCF opzionale:

  • approvazione e utilizzo del Modello di adesione predisposto dall’Agenzia, con invio in formato elettronico;
  • trasmissione esclusiva via PEC all’indirizzo indicato nelle istruzioni, con sottoscrizione del modello;
  • competenza accentrata nella Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale per ricezione e verifiche (accesso/permanenza);
  • istruttoria sostanziale sul TCF: coerenza con linee guida e certificazione da professionisti indipendenti (avvocati o commercialisti) con specifica professionalità, includendo profili di conformità ai principi contabili;
  • comunicazione dell’esito entro 120 giorni dal ricevimento;
  • sospensione dei termini in caso di integrazioni o misure correttive richieste e “decadenza per inerzia”: se non si risponde/implementa entro sei mesi, l’opzione si considera rinunciata;
  • condivisione degli esiti con Direzioni regionali/provinciali e (secondo protocollo) con Guardia di finanza;
  • verifiche in corso di regime su requisiti e doveri, su iniziativa dell’Ufficio o su richiesta degli uffici territoriali, con possibili effetti sulla permanenza e sui benefici;
  • gestione interpelli: presentazione agli uffici competenti, controllo territoriale sulla corretta applicazione delle risposte, reporting all’Ufficio centrale e monitoraggio centrale per uniformità interpretativa;
  • logica premiale: esclusione sanzioni (amministrative e penali) per rischi comunicati con interpello prima delle scadenze dichiarative, se il comportamento è conforme e non fraudolento/simulatorio.

Se vuoi, posso anche “asciugare” ulteriormente i paragrafi (stile più giornalistico) mantenendo lo stesso impianto e lasciando solo l’elenco finale come parte più densa.

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