È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14-01-2026 il decreto presidenziale che conferma le date del 22 e 23 marzo 2026 per il referendum popolare confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (scarica il testo nel box qui sotto). Il Consiglio dei ministri del 12 gennaio aveva deliberato di proporre al Presidente della Repubblica proprio queste date.
Indice
- 1. Che cos’è il referendum confermativo e perché si vota
- 2. Il percorso: perché non si è evitato il referendum
- 3. Date e tempi: come si colloca la consultazione nel quadro normativo
- 4. Su cosa si vota: separazione delle carriere, due CSM e Alta Corte disciplinare
- 5. Verso il 22-23 marzo 2026: cosa aspettarsi
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1. Che cos’è il referendum confermativo e perché si vota
A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale (o confermativo) è uno strumento di democrazia diretta che interviene sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. La logica è chiara: quando la riforma non è stata approvata con una maggioranza particolarmente ampia nelle seconde deliberazioni parlamentari, l’ordinamento consente che sia il corpo elettorale a “confermarla” o a respingerla.
Qui il punto tecnico è decisivo: la legge costituzionale entra in vigore solo se confermata dal voto popolare. Non si tratta quindi di un passaggio meramente consultivo, ma di una condizione che può determinare l’effettiva operatività della riforma.
Dal punto di vista della validità, inoltre, il referendum confermativo presenta una caratteristica che incide sulle strategie politiche e sulla comunicazione pubblica: non è previsto un quorum di partecipazione. La consultazione è valida e produce effetti sulla base della maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero dei votanti.
2. Il percorso: perché non si è evitato il referendum
Per comprendere come si sia arrivati alla prospettiva del voto, occorre ricordare la regola di fondo dell’art. 138 Cost.: se nelle seconde deliberazioni la riforma costituzionale raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il referendum non è necessario. Nel caso della riforma sulla giustizia, tale soglia non è stata raggiunta.
In particolare, il testo risulta approvato alla Camera in seconda lettura con 243 voti favorevoli su 400, un dato insufficiente rispetto al quorum dei due terzi. Anche al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della maggioranza qualificata. Da questa mancata “copertura” rafforzata è scaturita la richiesta di referendum confermativo, con conseguente avvio del procedimento previsto dalla legislazione di attuazione.
3. Date e tempi: come si colloca la consultazione nel quadro normativo
Sul piano della tempistica, la disciplina di riferimento prevede che il referendum sia indetto entro termini determinati e che la votazione si svolga in un intervallo temporale specifico. In particolare, l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum debba essere indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. La stessa disposizione prevede poi che la consultazione si tenga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
In questo quadro si inserisce la scelta politica-amministrativa del Governo: proporre al Capo dello Stato le date del 22 e 23 marzo 2026, collocando il voto in una finestra temporale coerente con la scansione procedurale richiamata. Le date sono state accettate, e formalizzate con decreto nella GU Serie Generale n.10 del 14-01-2026.
Va inoltre ricordato che, “a tema di referendum”, risulta in vigore dal 28 dicembre un decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 299/2025) che introduce nuove regole per votare, destinato a incidere sul quadro operativo della consultazione.
4. Su cosa si vota: separazione delle carriere, due CSM e Alta Corte disciplinare
Il contenuto della riforma, così come descritto, riguarda una modifica dell’ordinamento giurisdizionale con tre assi portanti.
1) Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
L’attuale sistema italiano è caratterizzato dall’unicità dell’ordine giudiziario: giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso corpo, accedono tramite un concorso unitario e, pur con limiti, possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. La riforma interviene su questo modello proponendo una distinzione netta tra magistratura giudicante e requirente, con percorsi separati e con l’obiettivo dichiarato – secondo i sostenitori – di rafforzare la percezione e la sostanza della terzietà del giudice, in linea con l’idea di “giusto processo”.
2) Istituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti.
Al posto di un unico CSM, verrebbero istituiti due organi di autogoverno: uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti. La separazione degli organi di governo interno segue la logica di rendere più netta la distinzione tra chi giudica e chi esercita l’azione penale, incidendo su assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali secondo competenze ripartite.
3) Nuova Alta Corte disciplinare.
La riforma prevede inoltre l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari, con 15 componenti, tra cui professori universitari, avvocati e magistrati sorteggiati, con funzione di accentrare la competenza disciplinare oggi in capo al CSM. È un passaggio che, per i sostenitori, punta a rendere il sistema disciplinare più “terzo”; per i critici, apre interrogativi sulla tenuta complessiva delle garanzie di autonomia.
5. Verso il 22-23 marzo 2026: cosa aspettarsi
Il 22 e 23 marzo 2026 sono quindi le date in cui gli elettori saranno chiamati a decidere se confermare o respingere la riforma costituzionale. Senza quorum, l’esito dipenderà dalla maggioranza dei voti validamente espressi: un dettaglio tecnico che, nella pratica, rende centrale la capacità di mobilitazione e la qualità dell’informazione pubblica.
In attesa di ulteriori novità, l’unico dato certo è che il referendum – per sua natura – trasferisce sul corpo elettorale la responsabilità di una scelta di sistema. E proprio per questo, nelle prossime settimane, la discussione tenderà inevitabilmente a spostarsi dai soli addetti ai lavori al confronto più ampio sul significato costituzionale e istituzionale della riforma della giustizia.
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