Reato di sottrazione consensuale di minorenni

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L’articolo 573 del codice penale, rubricato “Sottrazione consensuale di minorenni” recita:

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

La sottrazione di minori ai genitori, anche se con loro consenso, è un reato. Perché ci sia il reato è necessario il dissenso dei genitori del minore, che non deve essere esplicito, ma si può dedurre anche dai semplici comportamenti, ad esempio l’impedire che il figlio minore esca di casa e frequenti il soggetto con il quale è avvenuta la fuga.

Il fine della norma è tutelare la responsabilità dei genitori, l’interesse di costoro, che corrisponde a un preciso obbligo di legge, mantenere un controllo sui figli. Il reato può essere commesso da chiunque, può essere un maggiorenne o anch’egli un minorenne, il fidanzato o un semplice amico che abbia offerto protezione e un posto dove vivere al minore.

Ad esempio, se una ragazza di 15 anni vuole scappare di casa e un amico maggiorenne, le offre un letto per dormire nel proprio appartamento, senza avere con lei nessuna relazione fisica o sentimentale, è allo stesso modo responsabile.

L’imputato per evitare la condanna dovrà dimostrare che il minorenne gli aveva nascosto il dissenso dei genitori alla fuga.

Il reato di sottrazione consensuale di minorenni scatta se chi agisce si limita a dare alloggio al minore, in un luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire oppure ostacolare l’esercizio delle facoltà e l’adempimento dei doveri che a costui competono.

La fuga d’amore esclude il reato?

Nel caso di fuga d’amore, i giudici non sono stati meno rigorosi.  Alcune sentenze hanno ritenuto che l’allontanamento per alcuni giorni, integra il delitto di sottrazione consensuale di minorenne allo scopo di effettuare una breve fuga d’amore.

Ad esempio una ragazza minorenne si allontana dalla casa familiare, in compagnia del proprio fidanzato, senza il consenso dei genitori.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni il fatto, posto in essere dall’agente con il pieno consenso della vittima minore di 18 anni, nell’esercizio del diritto di scegliere la compagna della propria vita, di sottrarre la stessa alla casa paterna e ritenerla presso di sé, essendo il bene giuridico tutelato dal codice penale è la potestà del genitore sino al compimento della maggiore età del figlio e trova giustificazione nell’esigenza sociale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori al fine di evitare che un’insufficiente maturità, collegata all’età, lo possa spingere a prendere decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.

Altre volte la giurisprudenza è stata meno rigorosa. Il giudice penale, per potere valutare la sussistenza del reato, deve accertare caso per caso se, in relazione alle capacità acquisite e alle aspirazioni del minore, il fatto commesso è davvero offensivo del diritto dei genitori di esercitare il controllo.

La responsabilità dei genitori sino alla maggiore età dei figli, a volte si può dimostrare incompatibile con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minorenne, quando il giovane dimostra di essere sufficientemente maturo e consapevole delle proprie scelte.

Manca il dolo del colpevole se i genitori consentono abitualmente al minore una libertà di spostamenti e di movimenti. Se il minore ha consumato anche rapporti fisici con chi l’ha sottratto alla famiglia, scatta l’altro reato di atti sessuali con minore, a condizione che questi abbia meno di 14 anni. La cosiddetta età del consenso scatta dai 14 anni, a partire dai quali il giovane può avere rapporti sessuali con chiunque, anche se molto più anziano di lui.

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