RCA: In mancanza di prova dell’esborso l’iva va risarcita?

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Con la sentenza numero 5120 del 17/02/2023 la Suprema Corte, confermando suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale ha statuito in merito alla risarcibilità dell’iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell’esborso, nonché del valore ai fini del limite della domanda della dichiarazione del valore per il contributo unificato.

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sentenza n. 5120 del 17-02-2023

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Indice

1. Il valore della dichiarazione del quantum ai fini del valore del contributo unificato

Il Giudice di pace di Pozzuoli accoglieva la domanda, ma la conteneva nei limiti di euro 5.200,00, pur dando atto dell’effettivo quantum accertato nella misura maggiore di euro 9.127,46 in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva indicato il primo importo quale valore della causa ai fini del contributo unificato. Per tale ragione il Giudice di pace aveva ritenuto implicitamente contenuta la domanda entro il suddetto valore.
La sentenza veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Napoli che accoglieva il gravame condannando l’assicuratore a risarcire l’importo di euro 9.127,46, ma al netto dell’Iva in quanto l’attore non aveva dato prova dell’effettivo esborso. Il Tribunale partenopeo, altresì, compensava le spese del gravame attesa la divergenza tra la dichiarazione ai fini del contributo unificato e il valore effettivo della condanna.
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte con due motivi, entrambi accolti.
Il primo afferiva alla compensazione delle spese, e sul punto la Corte, richiamando il precedente 18732/2015, ha statuito che “il valore della causa ai fini del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscali senza spiegare alcun altro effetto” e per tale motivo non è giustificabile la compensazione delle spese statuita dalla corte di merito.
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Il secondo motivo, invece, riguardava la mancata condanna dell’assicuratore al pagamento dell’intero danno e, quindi, comprensivo dell’iva stimata necessaria per le riparazioni.
La Corte di cassazione, confermando un suo risalente orientamento, ha affermato che “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell’Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”.
Premette la Corte che è orientamento consolidato e risalente (Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e 1688/2010) che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicchè in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l’Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva. “.
La sentenza veniva, quindi, cassata con rinvio al Tribunale di Napoli per la decisione che dovrà rispettare i suddetti principi.

Michele Allamprese

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