Ravvisata violazione del divieto di presentazione di offerte condizionate: l’impossibilità di provvedere al rispetto di tale lasso temperale (fornitura entro 30 giorni dalla data di comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione) da parte dell’appella

Lazzini Sonia 26/02/09
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La Stazione appaltante  ha correttamente disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura in ragione dell’espressa ammissione, da parte di quest’ultima, della propria incapacità di fornire un esatto adempimento della prestazione oggetto dell’aggiudicando appalto.? In un appalto di forniture è legittima la clausola che imponga l’esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione?
 
Il Consiglio di Stato concorda con il comportamento della Stazione appaltante in quanto < Tale ammissione deriva non solo dalla riserva d’impugnazione apposta dalla ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta stessa, avente ad oggetto la clausola del capitolato speciale che prevedeva il termine essenziale di adempimento (30 giorni dalla data di comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione), ma anche dalla precedente richiesta di chiarimenti avanzata dalla società nei confronti dell’Amministrazione, in cui si dava atto della propria impossibilità di rispettare detta tempistica. Detta confessione consente di lumeggiare il significato della successiva riserva di impugnazione e, quindi, di interpretare correttamente il provvedimento di esclusione come fondato, più che sulla stigmatizzazione della preannunziata impugnazione della lex specialis, sull’impossibilità di prendere in considerazione offerte inaffidabili e perplesse ab origine in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi contrattuali.  La clausola in esame sfugge poi ai rimproveri mossi in sede di appello sul piano dell’indebita precostituzione di requisiti escludenti tesi a premiare il fornitore in atto.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 527 del 2 febbraio 2009, inviata per la pubblicazione in data 5 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolar modo il seguente passaggio:
La clausola in esame sfugge poi ai rimproveri mossi in sede di appello sul piano dell’indebita precostituzione di requisiti escludenti tesi a premiare il fornitore in atto. Da un lato, infatti, la richiesta di una prima consegna nell’arco temporale di trenta giorni, rapportata all’oggetto dell’appalto rappresentato dal noleggio di detti capi di abbigliamento, costituisce una scelta discrezionale dettata dalla non sindacabile valutazione dell’urgenza delle esigenze da soddisfare; dall’altro, l’impossibilità di provvedere al rispetto di tale lasso temperale da parte dell’appellata evidenzia una difficoltà soggettiva di stampo organizzativo ed operativo piuttosto che una clausola di sbarramento discriminatoria volta a premiare illegittimamente il fornitore in esercizio.
 
A cura di *************
 
N. 527/09   ********
N. 7526/07 REG. RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7526 del 01/10/2007, proposto dalla soc. ALFA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. ****************** con domicilio eletto in Roma, via del ********** n. 72;
contro
l’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – **** 118 rappresentata e difesa dall’avv. ******************* con domicilio eletto in Roma via Pompeo ***** n. 7;
e nei confronti
delle LAVANDERIE INDUSTRIALI BETA S.P.A. rappresentate e difese dall’avv. ********************* con domicilio eletto in Roma, via Bocca di ***** n. 78;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III n. 7170 del 30 luglio 2007, resa tra le parti, concernente GARA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO LAVAGGIO E MANUTENZ. DIVISE –RIS. DANNO ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – **** 118 e delle  LAVANDERIE INDUSTRIALI BETA S.P.A.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 Ottobre 2008, relatore il Cons. ******************** ed uditi, altresì, gli avvocati *********, ********** e ***********;
 
FATTO E DIRITTO
P.    Con due successivi ricorsi in epigrafe, ritualmente notificati, la società ALFA s.p.a. ha impugnato in prime cure l’atto di aggiudicazione della gara per “l’affidamento per la durata di anni 2 del servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione delle divise, degli indumenti professionali specialistici ad alta visibilità (dispositivi di protezione individuali) del personale dell’**** 118 e della biancheria piana”, con cui la gara è stata aggiudicata alla società Lavanderie Industriali BETA s.p.a. in seguito all’esclusione dalla stessa di parte ricorrente, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha impugnato, per i medesimi vizi, gli altri atti presupposti e connessi, nonché la clausola del capitolato speciale di appalto (art. 7) che prevede la consegna della prima dotazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione, termine dalla medesima considerato incongruo rispetto alla natura della prestazione oggetto dell’appalto.
Lavanderie propone appello avverso la sentenza con la quale i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Resistono la stazione appaltante e la controinteressata Lavanderie Industriali BETA s.p.a.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione rispettive tesi difensive.
2. La sentenza deve essere confermata pur se con diversa motivazione.
Deve essere preliminarmente esaminata la censura con la quale si contesta l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione della ravvisata violazione del divieto di presentazione di offerte condizionate.
Detta censura è infondata.
Con i provvedimenti impugnati, infatti, l’**** ha correttamente disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura in ragione dell’espressa ammissione, da parte di quest’ultima, della propria incapacità di fornire un esatto adempimento della prestazione oggetto dell’aggiudicando appalto.
Tale ammissione deriva non solo dalla riserva d’impugnazione apposta dalla ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta stessa, avente ad oggetto la clausola del capitolato speciale che prevedeva il termine essenziale di adempimento (30 giorni dalla data di comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione), ma anche dalla precedente richiesta di chiarimenti avanzata dalla società nei confronti dell’Amministrazione, in cui si dava atto della propria impossibilità di rispettare detta tempistica. Detta confessione consente di lumeggiare il significato della successiva riserva di impugnazione e, quindi, di interpretare correttamente il provvedimento di esclusione come fondato, più che sulla stigmatizzazione della preannunziata impugnazione della lex specialis, sull’impossibilità di prendere in considerazione offerte inaffidabili e perplesse ab origine in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi contrattuali.
La clausola in esame sfugge poi ai rimproveri mossi in sede di appello sul piano dell’indebita precostituzione di requisiti escludenti tesi a premiare il fornitore in atto. Da un lato, infatti, la richiesta di una prima consegna nell’arco temporale di trenta giorni, rapportata all’oggetto dell’appalto rappresentato dal noleggio di detti capi di abbigliamento, costituisce una scelta discrezionale dettata dalla non sindacabile valutazione dell’urgenza delle esigenze da soddisfare; dall’altro, l’impossibilità di provvedere al rispetto di tale lasso temperale da parte dell’appellata evidenzia una difficoltà soggettiva di stampo organizzativo ed operativo piuttosto che una clausola di sbarramento discriminatoria volta a premiare illegittimamente il fornitore in esercizio.
3. L’appello va in definitiva respinto con conferma, pur se con diversa motivazione, della sentenza appellata.
.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese relative al giudizio di appello, che liquida nella misura complessiva di 10.000 (diecimila) euro, da dividere in parti uguali tra le controparti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Domenico La Medica
Cons. *************** 
Cons. ********************  
Cons. ******************** Est.  
Cons. ************ 
 
ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE
f.to ********************                            f.to ******************
 
IL SEGRETARIO
f.to *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………….02/02/09………………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to ********************

Lazzini Sonia

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