Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617, ha fissato modalità e termini per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento in relazione alle annualità ancora accertabili dal 2019 al 2023, destinato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). La misura, prevista dall’art. 12-ter del D.L. 84/2025 (conv. in L. 108/2025), si inserisce nel quadro delle recenti riforme dell’accertamento tributario e intende favorire l’adesione spontanea al nuovo meccanismo di concordato, incentivando la regolarizzazione del passato con un’imposta sostitutiva.
Per i professionisti legali e fiscali, il provvedimento solleva questioni di particolare rilievo, tanto sul piano operativo quanto su quello sistematico: dalla determinazione della base imponibile, alle modalità di esercizio dell’opzione, fino agli effetti giuridici del mancato perfezionamento. Per chi volesse avvicinarsi alla professione, o mantenere l’abilitazione, abbiamo preparato i due corsi Corso abilitante per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – VI edizione e Corso di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore
Indice
- 1. Ambito soggettivo e condizioni di accesso al ravvedimento
- 2. Modalità operative: dall’opzione al versamento tramite F24
- 3. Termini temporali e disciplina della rateazione
- 4. Profili di tutela dei dati e implicazioni giuridiche
- Formazione in materia per professonisti
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1. Ambito soggettivo e condizioni di accesso al ravvedimento
Il provvedimento chiarisce che possono accedere al ravvedimento solo i soggetti che abbiano aderito al CPB entro i termini previsti e che, nelle annualità interessate, abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure abbiano dichiarato una delle cause di esclusione previste dalla normativa. Rientrano, ad esempio, i casi legati agli effetti della pandemia da COVID-19, le situazioni di non normale svolgimento dell’attività (art. 9-bis, D.L. 50/2017) e l’esercizio di più attività d’impresa non ricomprese nel medesimo ISA con superamento del 30% dei ricavi complessivi.
Questa delimitazione appare funzionale a concentrare l’istituto su contribuenti già oggetto di monitoraggio tramite gli ISA, riducendo i margini di arbitrarietà e favorendo la compliance. La scelta legislativa, inoltre, rafforza l’integrazione fra strumenti di accertamento standardizzati e procedure conciliative, coerente con l’evoluzione dell’amministrazione fiscale verso logiche di cooperative compliance.
2. Modalità operative: dall’opzione al versamento tramite F24
L’esercizio dell’opzione per il ravvedimento avviene attraverso la presentazione del modello F24, con indicazione dell’annualità di riferimento, del numero di rate e dei codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione. Per le società trasparenti e le associazioni ex art. 5 TUIR, è necessario un duplice adempimento: il versamento dell’imposta sostitutiva IRAP da parte della società e quello delle imposte sui redditi da parte dei soci (o, in alternativa, sempre dalla società).
L’aspetto critico riguarda il perfezionamento dell’opzione: esso si realizza soltanto con il pagamento integrale delle imposte dovute (in unica soluzione o a rate). Il pagamento tardivo di rate successive alla prima non comporta decadenza, purché effettuato entro la scadenza della rata immediatamente successiva, introducendo un correttivo di ragionevolezza che riduce il rischio di contenzioso. Viceversa, il mancato pagamento della prima rata o il versamento successivo alla notifica di un atto di accertamento comportano la perdita del beneficio.
3. Termini temporali e disciplina della rateazione
Il calendario fissato dal provvedimento è preciso: l’opzione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, con possibilità di dilazione fino a dieci rate mensili, maggiorate di interessi legali decorrenti dal 15 marzo 2026. Si tratta di una finestra temporale limitata, che impone ai professionisti un’attenta pianificazione delle scadenze e della liquidità.
Sul piano pratico, la stretta scansione temporale potrebbe incidere sulla capacità di adesione di quei contribuenti che necessitano di tempo per reperire la documentazione utile o per valutare l’opportunità di aderire al CPB. È quindi prevedibile che si moltiplichino richieste di assistenza consulenziale, sia per la determinazione della base imponibile, sia per la valutazione degli effetti fiscali e patrimoniali della scelta.
4. Profili di tutela dei dati e implicazioni giuridiche
Un ulteriore profilo di interesse è il trattamento dei dati personali connessi all’istituto. L’Agenzia delle Entrate ha assunto il ruolo di titolare del trattamento, designando Sogei S.p.A. come responsabile, e ha predisposto una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR. Le informazioni, consultabili nel cassetto fiscale, includono dati anagrafici, contabili e fiscali, con una conservazione limitata al tempo necessario per finalità istituzionali.
Dal punto di vista giuridico, questa disciplina rafforza la trasparenza e la protezione dei dati dei contribuenti, ma pone anche nuovi obblighi di vigilanza per gli intermediari fiscali, chiamati a garantire correttezza nell’accesso e nell’utilizzo delle informazioni. L’intersezione fra diritto tributario e diritto della protezione dei dati personali rappresenta, dunque, un terreno di crescente rilevanza professionale.
Formazione in materia per professonisti
Corso abilitante per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – VI edizione
Il corso è aperto a tutte le figure professionali e manageriali coinvolte nella gestione della crisi o dell’insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigianale o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Il percorso formativo oltre a fornire gli elementi per individuare i protocolli idonei da seguire per trovare le soluzioni mirate al salvataggio dell’impresa in stato di difficoltà economica-finanziaria, consente altresì di preparare l’impresa al cambiamento, per prevenire o rispondere ad eventuali segnalazioni da parte dei creditori (siano essi banche, amministrazione tributaria o previdenziale); per strutturare gli adeguati assetti; per essere compliance alla normativa comunitaria e al nuovo CCII.
Il corso garantisce l’acquisizione del requisito formativo, con obbligo di effettiva frequenza di 40 ore, per l’iscrizione all’Albo dei Curatori, Gestori, Liquidatori, Commissari giudiziali e Attestatori, di cui agli artt. 356-358 CCII.
Il corso viene erogato, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 ed è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’art. 356 C.C.I.I., di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni e in ottemperanza alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.
In particolare, il corso si propone di dotare i professionisti delle specifiche competenze teoriche e tecnico- pratiche necessarie per l’esercizio di attività di consulenza, assistenza legale e amministrativa agli imprenditori in stato di pre-crisi e di crisi (o ai debitori insolventi) e di consulenza aziendale e programmazione di soluzioni stragiudiziali per la composizione della crisi d’impresa.
Il corso è articolato in 12 eventi online della durata di 4 ore ciascuno.
Al fine del rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle ore e il superamento del test finale; per soddisfare l’obbligo formativo, è richiesta la frequenza di 40 ore.
Corso di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore
Il corso garantisce l’acquisizione del requisito formativo dell’aggiornamento biennale, con obbligo di effettiva frequenza di 18 ore, per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi, Curatori, Liquidatori, Commissari giudiziali e Attestatori, di cui agli artt. 356-358 CCII.
Il corso viene erogato, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 ed è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’art. 356 C.C.I.I., di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e in ottemperanza alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.
Il corso è articolato in 5 eventi online della durata di 4 ore ciascuno.
Al fine del rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle ore; per soddisfare l’obbligo formativo, è richiesta la frequenza di 18 ore.
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