Rapporti genitori e figli: quando la convivenza diventa difficile

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La convivenza tra genitori e figli può diventare difficile, specialmente se adulto e nullafacente.

In questa sede si tratterà dell’argomento e delle sue diverse sfaccettature.

I rapporti di convivenza tra genitori e figli minorenni

I genitori hanno l’obbligo di mantenere e assistere i figli sino a quando non sono indipendenti in senso economico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

A dire il vero la questione non è esclusivamente economica.

Sino al compimento dei 18 anni, i ragazzi sono privi della cosiddetta “capacità d’agire”, non potendo concludere contratti e obbligarsi.

In presenza di simili circostanze, le loro questioni legali sono a carico dei genitori che li rappresentano.

Gli stessi, dal lato civile sono anche responsabili dei danni causati dai figli, che dovrebbero ricevere un’adeguata educazione da padre e madre.

L’articolo 30 della Costituzione, recita:

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

L’articolo 147 del codice civile, rubricato “doveri vero i figli”, recita:

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

La stessa norma è stata poi estesa dalla giurisprudenza anche alle coppie non sposate, fenomeno non presente quando nel 1942 fu scritto il codice.

La norma principale che regola i doveri e i diritti dei genitori verso i figli è sempre contenuta nel codice civile, ed è l’articolo 315 – bis, rubricato “diritti e doveri del figlio”, che recita:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Un genitore non può mandare via di casa un figlio minorenne, anche se lavora.

L’unica eccezione è costituita dalla cosiddetta emancipazione.

Sempre secondo il codice civile, è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio.

In presenza di simili circostanze, il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate con la stessa.

Sentito il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore, con decreto può ammettere il minore a contrarre matrimonio.

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

I rapporti di convivenza tra genitori e figli maggiorenni

Il raggiungimento della maggiore età non è sufficiente a liberare i genitori dall’obbligo di mantenimento, se non sono presenti due condizioni, vale a dire, il raggiungimento della maggiore età e il raggiungimento di una indipendenza economica stabile, non un contratto precario o una retribuzione di poche centinaia di euro.

Se il figlio dovesse trovare un’occupazione adeguata alle sue capacità e al percorso di studi che ha fatto, può costituire un nucleo familiare a parte, andare a vivere per conto suo, e non dipendere più  dal padre e dalla madre.

Una volta raggiunta l’indipendenza economica, gli eventi sopravvenuti non rilevano più.

Se il giovane dovesse perdere il lavoro pochi mesi dopo l’assunzione, a seguito di un licenziamento o delle dimissioni, non potrebbe richiedere ai genitori di essere mantenuto da loro e riaccolto a casa, essendosi interrotto ogni legame.

Si possono distinguere due ipotesi.

I figli maggiorenni non autosufficienti, vale a dire coloro che hanno il diritto di abitare a casa dei genitori e di essere da loro mantenuti, e i figli maggiorenni autosufficienti,  che possono anche essere cacciati fuori di casa.

Se il genitore vuole mandare via di casa il figlio, non lo può fare senza preavviso, perché  integrerebbe uno spossessamento, vietato dalle norme civili del nostro ordinamento, gli deve dare il tempo per trovare un’altra collocazione.

Questo diritto è riconosciuto non esclusivamente ai figli, ma a chiunque conviva in modo abituale  con il titolare dell’immobile, anche il partner o la badante full time.

I rapporti di convivenza tra genitori e figli maggiorenni violenti

In via eccezionale, si può buttare fuori casa, se è violento, anche un figlio non indipendente dal lato economico.

Gli articoli del codice civile 342 bis e ter, prevedono i cosiddetti ordini di protezione contro abusi familiari.

Ogni volta che il comportamento di un convivente, che può essere un marito, una moglie, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella, costituisce un danno all’integrità fisica o morale in relazione alla libertà degli altri familiari che con lo stesso convivono, si può ricorrere in tribunale e chiedere al giudice di adottare uno dei cosiddetti “ordini di protezione”.

Si tratta di un comando impartito al convivente pericoloso con il quale gli viene intimato di smettere di adottare il comportamento illecito ed, eventualmente, di allontanarsi dalla casa comune.

Il giudice, da parte sua, può “personalizzare” questi ordini ampliandone il contenuto, ad esempio ordinando al colpevole di non avvicinarsi ai luoghi frequentati di solito dal ricorrente, in particolare, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, oppure al domicilio di altri prossimi congiunti.

 

Si fa ricorso agli ordini di protezione soprattutto in caso di violenza domestica, vale a dire quella che si consuma nelle relazioni familiari.

Ad esempio, potrebbe fare ricorso anche la moglie nei confronti del marito che grida e picchia i figli, che si ubriaca in casa ed è un pessimo esempio per la prole.

Oppure potrebbe fare ricorso la donna molestata dal coniuge.

Rientrano anche le violenze psicologiche.

La norma, ad esempio, assicura la protezione ai genitori anziani maltrattati dai figli maggiorenni, spesso tossicodipendenti.

Attraverso gli ordini di protezione è possibile allontanare da casa un convivente violento e pericoloso.

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