“Queste nozze non si devono trascrivere!”: lo dicono Alfano e la Corte d’appello di Firenze. Annullata la storica ordinanza del Tribunale di Grosseto sulla trascrizione delle nozze omosessuali

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È stata notificata in data 08/10/14 la sentenza della CDA di Firenze, emessa lo scorso 19 settembre, che ha accolto il gravame del Procuratore Verusio. Brutte notizie per gli sposi resi celebri dall’ordinanza del Tribunale di Grosseto del 09/09/14 che aveva fatto da apri pista all’istituzione di registri civili in tutta Italia ed alla registrazione di nozze di persone dello stesso sesso.

Poche le notizie che trapelano sulle motivazioni, ma la decisione della CDA di Firenze si basa su una decisione della Cassazione del 2012 che aveva vietato la trascrizione di queste nozze perché non riconosciute dal nostro ordinamento (G. Adinolfi, Nozze gay a Grosseto, annullata la trascrizione su ordine della Corte di appello in http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/09/news/grosseto_nozze_gay-97710081/#gallery-slider=83583311) . Per lo stesso motivo il 07/07/14 il Ministro dell’Interno Alfano aveva diramato una circolare a tutti i prefetti per annullare le direttive date dai sindaci agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione di questo tipo particolare di nozze: non è possibile trascriverle perché l’istituto delle nozze tra persone dello stesso sesso è estraneo al nostro ordinamento e quindi la loro trascrizione non è consentita dalla nostra legge. La loro inesistenza è data anche dal fatto che, per poter ottemperare al primo ordine, il Comune di Grosseto ha dovuto dotarsi di un nuovo software per trascrivere la dicitura “coniuge in coniuge” al posto del classico “marito e moglie” con ovvie spese sociali. Così come fece allora ha già provveduto a cancellare la trascrizione.

Ciò ha scatenato un putiferio soprattutto tra i sindaci (Napoli, Bologna, Udine ed Empoli, quest’ultima è stata denunciata dal prefetto per non aver ottemperato all’ordine, a Milano Pisapia ha registrato il 10/10/14 ben 7 nozze gay)che per primi avevano seguito l’esempio di Grosseto provvedendo anche ad istituire i registri delle unioni civili. Intanto il Presidente dell’Anci, Fassino, ha rilevato l’urgenza di una legge che regoli questa materia, chiarando i relativi dubbi, per porre fine a queste diatribe ed incertezze.

Il principio di autodeterminazione dell’individuo .Come ho approfondito nell’omonimo §.3 del cap.4 del mio ebook Nuove forme di convivenza ed unioni civili gay, cui si rinvia in toto, non c’è nessuna norma internazionale né principio giurisprudenziale che riconosce questo diritto. Infatti la Consulta (C. Cost.138/10, 404/88 e conformi; R.Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni) hanno evidenziato come il matrimonio costituisca un istituto fondamentale della nostra società e sia basato sulla libera scelta dell’individuo di contrarlo o meno. Orbene l’art. 29 Cost. è tassativo nel sancirlo solo tra persone di sesso opposto, ma gli artt. 2 e 3 prevedono l’uguaglianza di tutti gli individui.  Da ciò deriva l’impossibilità del matrimonio omosessuale, ma la Corte richiama il principio dell’uguaglianza, ove tutti hanno stessi diritti e doveri, sì che il legislatore è tenuto a colmare questa lacuna adottando per le coppie gay tutele simili a quelle previste per quelle coniugate e per le convivenze more uxorio eterosessuali. In breve ogni individuo è libero di scegliere se sposarsi o convivere, con persone dello stesso sesso o di sesso differente, o se rimanere single, ma ogni forma di famiglia deve avere il suo riconoscimento giuridico, da cui discendono diritti e doveri in capo ai suoi componenti. 

Esiste un diritto alle nozze tra persone dello stesso sesso? Più delicato il problema del riconoscimento delle nozze omosessuali contratte all’estero, anche se come detto la circolare Cancellieri del 2012 aveva rimosso uno degli ostacoli principali, per altro già sanzionati dalla sentenza della Consulta C. Cost. 245/11 in cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 116 cc, come modificato dalla L.94/09, limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. In questo caso un’italiana ed un marocchino non avevano potuto contrarre un matrimonio civile perché l’uomo non aveva il permesso di soggiorno. Infatti la Circolare Cancellieri del 2012 consentiva l’ingresso ed il permesso al coniuge straniero di un cittadino italiano, riconoscendogli lo status di familiare.

La Cassazione n. 4184/12 [con nota di L. Lorello, La Cassazione si confronta con la questione del matrimonio omosessuale (Cassazione I sez.civ. 15/3/12, n.4184)] ha confermato il rifiuto alla trascrizione di un matrimonio di due donne, celebrato in Olanda, non perché contrario all’ordine pubblico e carente del requisito essenziale della differenza di sesso (artt.29 Cost., 87 cc), ma perchè, per il nostro ordinamento, non esiste, non essendoci nessuna legge che riconosca e legittimi questa particolare tipologia di nozze. Enuncia, però, anche un altro principio, che è stato utilizzato dal Tribunale di Grosseto e da uffici amministrativi (Comune di Fano il 30/05/14 e quello di Bologna lo scorso 22 luglio ha annunciato la creazione di un registro per trascrivere questo tipo di nozze) per consentire la trascrizione nei registri dell’anagrafe: non ha natura costitutiva dell’unione, ma meramente certificativa e, quindi, una funzione di pubblicità della stessa. Ergo, secondo quest’ultima tesi così come interpretata dai fautori delle nozze omosessuali, non ci sarebbe alcun divieto di trascrizione perché, non esistendo le nozze gay, non è contraria all’ordine pubblico, ma, come esplicato dalla Cassazione e dalla CDA di Firenze è inesistente proprio perché non prevista dalla nostra legge e quindi intrascrivibile.

Infine la CEDU nella celebre  Schalk e Kopf c. Austria del 24/06/10, citata spesso nei dossier sui DDL sulle unioni civili ancora in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato e dalla dottrina che si è occupata di queste delicate tematiche, ha chiarito che sia i LGBT che gli etero hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone che abbiano diritto al matrimonio. Infatti “la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all’altra” ( neretto mio, ndr). Altro fattore che porta ad escludere questo diritto è la mancanza di una legislazione comune ed omogenea tra i vari stati membri del COE, che contemporaneamente impedisce di dare risposte ai dubbi sollevati dai temi qui analizzati.

Non resta che aspettare che il Parlamento colmi questo vuoto normativo e che la ripresa dei lavori in Senato porti ad un testo condiviso da presentare in Aula sì da non subire la sorte delle proposte di riforma degli ultimi 30 anni miseramente naufragate.

Dott.ssa Milizia Giulia

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